Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12743 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.F. in proprio, ASSOCIAZIONE FR.GR. PER
SIRACURA, in persona del legale rappresentante p.t. G.
F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 111, presso lo studio dell’avvocato SCIOSCIA GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO FRANCESCO anche
difensore di sè medesimo;
– ricorrenti –
contro
F.N., C.G., domiciliati ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato COPPA PIETRO giusta procura speciale a margine
del controricorso;
B.S. domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107
presso l’avvocato TORINO GIANFRANCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’AGATA GIAMPIERO del foro di Siracusa;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1395/2011 del TRIBUNALE di SIRACUSA,
depositata il 28/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
udito l’Avvocato SCIOSCA GIUSEPPE per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso in ulteriore subordine la cessazione della
materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in proprio e quale legale rappresentante della “Associazione Fr.Gr. per Siracusa”, G.F. richiese al Tribunale di Siracusa di accertare la simulazione soggettiva parziale del contratto di locazione relativo ad un immobile sito al civico (OMISSIS) (di cui era conduttore apparente C. G.A.) e di riconoscere l’attore quale effettivo conduttore, affermando altresì l’efficacia del riscatto dal medesimo esercitato dopo che l’immobile era stato alienato, dal proprietario B.S., al C. e alla moglie F.N..
Rigettata la domanda dal primo giudice, la Corte di Appello di Catania ha pronunciato ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c..
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione il G. (anche in qualità di legale rappresentante dell’Associazione), affidandosi a due motivi.
Hanno resistito C.G. e F.N. e, con distinto controricorso, il B..
La parte ricorrente ha depositato “atto di rinuncia al ricorso” e successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato -in relazione all’eccezione sollevata dal G. nella memoria ex art. 378 c.p.c. – che l’originale del controricorso degli intimati C. e F. (così come la copia “regolamentare” destinata all’Ufficio) reca la sottoscrizione in calce del difensore (come pure l’autenticazione della procura ad esso rilasciata); deve pertanto escludersi che la mancanza della sottoscrizione nella copia notificata al ricorrente spieghi effetti invalidanti, atteso che tale copia contiene comunque l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta ad istanza del difensore dei controricorrenti, idonea ad evidenziare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale (cfr. Cass. n. 636/2007 e Cass. n. 4558/2011).
2. Va ulteriormente rilevato che il G. ha depositato, in data –
15.5.15″, “atto di rinuncia al ricorso” datato 28.5.2015 (con cui ha dichiarato “di rinunziare, come in effetti col presente atto rinunzia, al ricorso”) che non risulta notificato alle parti controricorrenti nè vistato dai loro difensori.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il G., senza far cenno al precedente atto di rinuncia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
3. La dichiarazione di rinuncia – quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio – non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa e determina pertanto l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006).
Una volta che sia risultata integrata tale inammissibilità (per effetto del deposito della dichiarazione di rinuncia), deve escludersi la possibilità di far “rivivere” l’interesse alla decisione del ricorso e va pertanto negata qualunque rilevanza alla circostanza che, con la memoria ex art. 378 c.p.c., il G. sia tornato ad insistere per l’accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite vanno poste a carico del G., in base al principio di causalità.
5. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dalD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere le spese di, lite alle due parti controricorrenti, liquidandole – per ciascuna – in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016