Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12743 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5964-2016 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROSPERO

ALPINO 76, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI TOSTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già LIGURIA ASSICURAZIONI), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARSO 9, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VITALE,

che la rappresenta e difende;

D.M.V., C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio

dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, che li rappresenta c difende

unitamente agli avvocati CAROLA LEONARDI, FRANCESCA ARCANGELI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 21182/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.N. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, C.M. e D.M.V., unitamente alla Liguria Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era scontrato con la moto di proprietà della D., condotta nell’occasione dal C., la quale aveva asseritamente invaso la corsia di marcia dell’attore.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da loro subiti, dovendosi l’incidente ricondurre a responsabilità esclusiva dell’attore.

Fu autorizzata la chiamata in causa della s.p.a. Aurora Assicurazioni, società assicuratrice dell’attore, la quale rimase contumace.

Il Giudice di pace rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò l’attore e la sua società di assicurazione al risarcimento dei danni nella misura di Euro 7.500, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2015, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre dico A. con atto affidato a due motivi.

Resistono C.M. e D.M.V. con un unico controricorso, nonchè la Unipolsai s.p.a. (già Liguria Assicurazioni s.p.a.) con altro separato controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c.; il ricorrente ed i controricorrenti C. e D. hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione alla presunta fede privilegiata attribuita alle conclusioni redatte nel verbale della Polizia municipale.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, entrambi privi di fondamento.

2.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Allo stesso modo, è stato più volte riconosciuto che la valutazione di attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito, il cui giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, non essendo possibile censurare il valore “ponderale” attribuito ai singoli testimoni (v., tra le altre, le sentenze 28 gennaio 2004, n. 1554, e 10 giugno 2014, n. 13054).

2.2. Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed è giunto alla conclusione che la responsabilità del sinistro fosse da ricondurre in via esclusiva all’ A., e ciò sulla base della valutazione delle testimonianze e delle deduzioni di cui al verbale della Polizia municipale.

A fronte di tale motivazione, la censura contenuta nel primo motivo di ricorso si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove e nella contestazione sul mancato svolgimento di una c.t.u. che non risulta essere stata richiesta in sede di merito. Trattandosi, inoltre, di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, deve essere applicato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto dì discussione tra le parti (v. la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte); mentre nella specie non è ravvisabile alcuna omissione.

Quanto alla presunta violazione di legge di cui al secondo motivo, rileva la Corte che essa non sussiste, poichè il Tribunale non ha attribuito fede privilegiata a fatti e circostanze cui i verbalizzanti non avevano assistito, ma ha compiuto un giudizio globale del quadro probatorio, ritenendo inverosimile la deposizione del teste indicato dall’attore e integrando la deposizione dell’altro teste con le risultanze del verbale della Polizia municipale.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla controricorrente Unipolsai Assicurazioni s.p.a. in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto ai controricorrenti C.M. e D.M.V. in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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