Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12743 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Catanzaro in persona del Sindaco, elett.te domiciliato in

ROMA,via Angelo Secchi 9 presso l’avvocato Zimatore Valerio dal quale

è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. – R.G. – D.M.A.,

elett.te dom.ti in Roma via della Balduina 28 presso A. Corace e

rapp.ti e difesi dagli avv.tt Scalzi Francesco e Maurizio Rodino, il

terzo anche dall’avv. Spinelli Gianfranco, per procure speciali a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso iscritto al n. 18798 RG anno 2005 proposto da:

A.G. – R.G. – D.M.A.,

dom.ti. rapp.ti e difesi come sopra;

– ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Catanzaro;

– intimato –

Entrambi avverso la sentenza n. 154 della Corte d’Appello di

Catanzaro depositata i 15.2.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente Comune, l’Avvocato V. Zimatore che ha

chiesto accogliersi il ricorso;

uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, gli avvocati

M. Rodino, G. Spinelli e F. Scalzi che hanno chiesto il rigetto del

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cesqui Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto del ricorso incidentale condizionato e la

revoca del d.i..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di Delib. 8 ottobre 1988 della G.M. del Comune di Catanzaro venne stipulata tra Comune ed ingegneri A., D.M. e R. in data 31.1.1989 convenzione per la redazione del progetto esecutivo delibasse attrezzato” viario ed i professionisti consegnarono il progetto, quindi approvato dal committente, dal CoReCo e dai CRTA. In difetto di pagamento del compenso il Presidente del Tribunale di Catanzaro emise ingiunzione per la somma di L. 5.756.222.957 che venne opposta dal Comune, con citazione del 22.4.1996, sul rilievo per il quale nella stessa convenzione era stato condizionato il pagamento al finanziamento dell’opera e che, tal finanziamento non essendosi avverato, nulla poteva spettare. Il Tribunale, costituitisi gli opposti professionisti, con sentenza 24.6.1998 accolse l’opposizione e respinse la domanda sul rilievo per il quale la delibera dovevasi ritenere nulla per mancata previsione dell’impegno di spesa nel bilancio del Comune committente. La sentenza venne appellata dai professionisti che dedussero la inesistenza all’atto della convenzione di norme invalidanti la stessa per mancata copertura finanziaria del progetto, la irrilevanza di eventuali divieti sul piano privatistico e chiesero comunque indennizzo ex art. 2041 c.c.. La Corte di Appello di Catanzaro, costituitosi il Comune ed espletata CTU, con sentenza 15.2.2005, in parziale riforma della prima decisione, ha condannato il Comune a pagare ai professionisti la somma di Euro 2.606.828,83 oltre accessori e spese. Nella motivazione la Corte territoriale ha dissentito dalla opinione del Tribunale, per la quale i vizi della delibera correlati al difetto della copertura finanziaria, ed indotti dal R.D. n. 383 del 1934, art. 284 (non applicandosi ratione temporis il D.L. 66 del 1989, art. 23, comma 4 conv. in L. n. 144 del 1989), avrebbero inciso sulla validità della convenzione stipulata in attuazione della stessa, in tal senso militando la giurisprudenza di legittimità; la Corte ha invece negato effetti della indebita approvazione sulla convenzione, anche rilevando che la sopravvenuta legge 142 del 1990 aveva reso superflua la dedotta necessaria ratifica da parte del consiglio comunale e pertanto sufficiente la menzionata anteatta delibera della G.M.; la Corte di Catanzaro ha poi affermato la prova dell’esatto adempimento dell’incarico da parte dei professionisti, come attestato dal Sindaco e dal CoReCo e come verificato dalla approfondita CTU, non messa in dubbio validamente dalle osservazioni della CTP. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Catanzaro ha proposto ricorso in data 12.5.2005 articolando quattro motivi, resistiti da controricorso dei professionisti in data 20.6.2005 contenente ricorso incidentale condizionato fondato su di un motivo (non resistito dal Comune). Tutte le parti hanno depositato memorie ed i difensori hanno discusso oralmente. I difensori di A. e R. hanno depositato note di replica alle richieste del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., si disattende, preliminarmente, il rilievo di inammissibilità del ricorso principale che la difesa del D.M. ha posto nella memoria finale: a criterio del controricorrente la procura rilasciata da tal vice sindaco P. sarebbe in contrasto con la Delib. autorizzatoria n. 87 del 2005, dalla quale emergerebbe che il P. non sarebbe stato nè Sindaco nè vice sindaco di Catanzaro. Il rilievo è inconsistente. La procura è rilasciata dal P. come Sindaco ed è corredata dal richiamo alla Delib. 1 marzo 2005. Non si comprende da dove sia stata tratta l’ipotesi della spendita della carica di Vice Sindaco. La delibera richiamata è del 3.3.2005 ed il ricorso, con contestuale procura, ha la data certa (della richiesta di notifica) del 12.5.2005. Che il P. fosse Sindaco all’atto del rilascio della procura ma non lo fosse più di due mesi innanzi, altro essendo il nome del sindaco figurante in delibera di giunta, è dato che non sembra generare altro dubbio che quello della data del presumibile rinnovo elettorale della carica.

Esaminando quindi le censure ritiene il Collegio che, nel mentre sia fondata quella contenuta nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale, debbano ritenersi assorbite quelle formulate nel primo e quarto motivo di tal ricorso e quella contenuta nel ricorso incidentale condizionato. Si esaminano pertanto, singolarmente, le censure proposte. Primo motivo: il Comune si duole della disapplicazione dei criteri di interpretazione della Convenzione:

questa era espressamente e chiaramente subordinata, nella sua previsione del compenso, all’ottenimento del finanziamento per l’opera, e si trattava di specifica condizione espressa che non casualmente eccettuava la copertura esplicita per il fondo spese di L. 800 milioni. La censura, afferente la interpretazione della volontà dei contraenti l deve essere posposta all’esame della quaestio nullitatis proposta nei motivi secondo e terzo e resta assorbita nell’accoglimento delle relative doglianze.

Secondo e terzo motivo: con essi si censura la affermazione per la quale il contratto comunque resterebbe insensibile alla sorte della delibera, minata da nullità, ex artt. 1344 e 1418 c.c.: ad avviso del Comune il contratto aggirante la assenza di integrale copertura finanziaria sarebbe stato stipulato in frode al R.D. n. 383 del 1934, art. 284 come affermato da giurisprudenza di legittimità diversa da quella richiamata dalla Corte di merito, e la nullità della convenzione per la parte eccedente la copertura non avrebbe comunque pregiudicato la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. Le censure sono ammissibili in termini di specificità di punti di attacco e di autosufficienza delle argomentazioni addotte (contrariamente alla opinione formulata nella sopra citata memoria finale).

Esse sono ammissibili perchè nella stessa loro logica fu assunta la decisione di primo grado, poi contraddetta dal giudice di appello, che affrontò le stesse questioni e le risolse nel segno diametralmente opposto. La questione di nullità era rilevabile d’ufficio;essendo stato dagli attori sostanziali invocato il contratto quale fonte dei diritti al compenso e rettamente avendo il primo giudice negato tali diritti per la nullità del contratto derivante dalla sua violazione di norma imperativa. E di tali questioni il ricorso si è fatto esaustivamente carico.

Nel merito le censure sono certamente fondate: il contrasto tra gli orientamenti di questa Corte (al primo dei quali, quale formulato dalle S.U. con la sentenza n. 5833 del 1984, si è rifatta la Corte di Catanzaro) è stato risolto – nel senso della nullità della convenzione per contaminazione da nullità della delibera – da S.U. n. 12195 del 2005, con principio quindi costantemente seguito dalle Sezioni Semplici (tra le ultime Cass. n. 26202 del 2010 e n. 3186 del 2011). Ed al proposito appare esaustivo riprodurre parte significativa della motivazione della citata decisione del 2010 là dove ha richiamato: “la giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, ed ormai del tutto consolidata secondo la quale:

1) già con il T.U. sui comuni e le province approvato con R.D. n. 383 del 1934, il legislatore ritenne opportuno impedire che detti enti assumessero obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte; e dispose nell’art. 284, che le loro deliberazioni, che importino spese, “devono indicare” l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte: statuendo, quindi, nel successivo art. 288, la nullità delle deliberazioni “prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge” (Cass. sez. un. 12195/2005, nonchè 7910/2002; 22922/2009;

9642/2010);

2) siffatto scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di imporre, dall’altro, di inquadrare le varie scelte amministrative in merito alla gestione finanziaria esclusivamente nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati, è divenuto via via un principio di carattere generale, che per la sua evidente correlazione con l’interesse pubblico all’equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento di dette amministrazioni, in un quadro di certezza e di trasparenza, ha trovato fondamento nello stesso art. 97 Cost.;

3) questi principi sono stati, quindi, recepiti nella L. n. 144 del 1989, art. 23, e poi inseriti nell’ordinamento degli enti locali territoriali (L. 8 giugno 1990, n. 142), il cui art. 55, comma 5 nel testo originario (….) disponeva che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario”, aggiungendo subito dopo che “senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto”: e perciò prevedeva una (nuova) espressa comminatoria di nullità per gli impegni di spesa assunti senza preventiva attestazione della copertura finanziaria, con una formula che appare ancor più rigorosa rispetto a quella precedente, a conferma della peculiare valenza dell’interesse pubblico che il legislatore ha inteso tutelare”.

E di qui la conseguenza per la quale – come si è ripetutamente affermato – l’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende alla convenzione di prestazione d’opera professionale stipulata con il professionista, comportando l’esclusione di qualsiasi obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento”. La eloquenza delle argomentazioni testè richiamate dispensa quindi il Collegio, che le condivide, da ulteriori precisazioni, non senza notare che la nullità testè rilevata ha operato in difetto della applicazione del disposto del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 convertito nella L. n. 144 del 1989 (modificato dalle successive previsioni, pervenute al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194), applicazione impedita dal fatto che la convenzione de qua venne stipulata prima della entrata in vigore del suddetto art. 23. Ma va anche rilevato che la esclusione del nuovo regime, per il quale la responsabilità esclusiva e diretta del funzionario o dirigente stipulante fa venir meno la proponibilità diretta dell’azione “residuale” ex art. 2041 c.c. nei riguardi dell’Ente locale (in tal senso, e tra le ultime, Cass. n. 12880 e n. 21242 del 2010 e n. 9080 del 2011), ha lasciato integra la ammissibilità di una azione nei confronti dell’Ente per l’indennizzo correlato all’ingiustificato arricchimento derivato dalla prestazione invalidamente imposta,che sia stata acquisita e dallo stesso Ente debitamente riconosciuta nella sua utilità.

Resta dunque in questa sede rescindente acquisita la sola ammissibilità astratta della azione in discorso (che la sentenza impugnata afferma essere stata proposta con l’appello dei professionisti), posto che l’esame della sua fondatezza, e della relativa misura, è condizionato alla valutazione della sua ammissibilità concreta, esame rimesso al giudice del rinvio e che non potrà non essere condotto nel rispetto dei principii posti da S.U. n. 26128 del 2010.

Quarto motivo: con esso ci si duole, subordinatamente, del fatto che la Corte, pur accertato un importo dovuto inferiore al quantum libellato, abbia poi revocato il d.i. senza poi poter legittimamente condannare il debitore al pagamento della minor somma dato che i ricorrenti opposti non avevano assunto conclusioni in tal senso: la condanna sarebbe stata quindi adottata in violazione dell’art. 112 c.p.c.. La censura, come dianzi detto, deve ritenersi assorbita nell’accoglimento delle censure che precedono. Il ricorso incidentale condizionato: La censura, afferente la necessità di considerare la parziale copertura del contratto alla stregua dell’accertato impegno di spesa di lire 800 milioni, e, quindi, di considerare la parziale e correlata validità del contratto stesso, devesi ritenere assorbita nell’accoglimento delle censure che precedono.

Il ricorso incidentale condizionato: la censura, afferente la necessità di considerare la parziale copertura del contratto alla stregua dell’accertato impegno di spese di L. 800 milioni, e, quindi, di considerare la parziale e correlata validità del contratto stesso devesi ritenere assorbita.

Cassata pertanto la sentenza in relazione ai motivi accolti va disposto rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio in applicazione dei principii di diritto formulati nella disamina dei motivi secondo e terzo e quindi provveda alla cognizione delle questioni dichiarate assorbite (e conclusivamente regolando le spese anche del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi primo e quarto dello stesso ricorso nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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