Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8448-2019 proposto da:

M&C SERVICE DI E.C.F. SAS, in persona del socio

accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO MANFREDONIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARIA ANNA AMORETTI, FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7473/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. la soc. M&C Service di E.C.F. sas proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento del 4.9.2015 avente ad oggetto mancata denuncia Tarsu per l’anno 2009 con riferimento all’immobile di (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando che la società era subentrata nel possesso dell’immobile nel 2015 e, quindi, alcuna condotta omissiva poteva ad essa ascriversi per il precedente periodo di imposta.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Napoli e la Commissione Tributaria della Regione Campania accoglieva l’appello rilevando che la soc. M&C Service era responsabile per il mancato pagamento dell’imposta con riferimento all’unità immobiliare per la sua prevalente estensione.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Napoli si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Va rigettata la richiesta del ricorrente di rinvio della causa a nuovo ruolo a causa dell’erronea indicazione nella proposta di una delle parti in giudizio.

Si tratta di un evidente errore materiale che non ha creato alcuna incertezza sul contenuto e sulla riferibilità della relazione al presente procedimento dal momento che è stato correttamente indicato il numero di ruolo e la relazione/ 4sia pur redatta in maniera sintetica, da contezza delle ragioni della proposta.

2.Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; si sostiene che la CTR abbia affermato che la M&C Service conducesse in locazione l’immobile sin dal 2005 senza che tale circostanza risultasse agli atti o fosse stata provata in giudizio mentre invece era stata fornita prova documentale che solo a partire dal 2015 vi era stato il subentro da parte della società contribuente nella titolarità unica della posizione Tarsu.

2.1 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1 La CTR ha ritenuto provata la circostanza, per non essere la stessa contestata, dell’occupazione da parte di M&M Service di gran parte dell’unità immobiliare (437 mq su una superfice totale di 497mq) sin dal 2005 in forza di contratto di locazione. Tale accertamento di fatto risulta genericamente contestato

Ric. 2019 n. 08448 sez. MT – ud. 29-01-2020

-3-

dalla contribuente che, tuttavia, anche nella narrativa del ricorso per Cassazione ammette che la società di servizi M&C, costituita negli anni novanta, esercitava la propria attività all’interno dell’appartamento di Via (OMISSIS). Nè ha rilievo che giudici di secondo grado non abbiano dato conto nella motivazione del subentro nella titolarità unica della posizione Tarsu della ricorrente in luogo dell’avv. Manfredonia; tale fatto non è incompatibile con la circostanza che nel periodo anteriore, e quindi anche per l’anno di imposta 2009, vi sia stata occupazione e conduzione dell’appartamento da parte della società odierna ricorrente e dell’avvocato Manfredonia.

4.1 E’ altresì infondato il secondo motivo.

4.2 L’impugnata sentenza, dopo aver compiuto accertamenti in fatto circa l’utilizzazione dello stabile di via Toledo 265 per la gran parte della sua estensione dalla società e per la restante parte dall’avv. Manfredonia, ha richiamato la normativa di settore ed in particolare il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 1, a tenore del quale ” La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse ” e l’art. 70, comma 1, comma in forza del quale”. I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.”.

4.3 Dopo tale ricognizione normativa la CTR afferma che “allorchè differenti soggetti giuridici utilizzano in completa autonomia parti di un medesimo immobile, ciascuno di essi è tenuto senza vincolo di solidarietà alla presentazione della denuncia e al pagamento della tassa per la parte di immobile di esclusiva pertinenza”.

4.4 Tale ratio decidendi non appare in contrasto con la disciplina del D.Lgs. cit., art. 70, “che istituisce la solidarietà nel caso di

utilizzo in comune dell’area mentre secondo quando accertato nei giudizi di merito i due soggetti godevano in modo esclusivo autonome parti dell’unità immobiliare.

4.5 La motivazione della sentenza non è nè contraddittoria nè incomprensibile.

5 Ne consegue il rigetto del ricorso.

6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso

(N.D.R. testo non comprensibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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