Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12742 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 4520-2010 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA-AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA
AVELLINO,

P.I.07843060638

IN

PERSONA

DEL

SUO

PROCURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EUDO GIULIOLI N.47/B, presso
GIUSEPPE MAZZITELLI
2015

.4.4.5E22g-1- rappresentata e difesa

dall’avvocato CIRO GENNARO BARBARO;
– ricorrente –

1183
contro
RUSSO MICHELE;

– intimato –

Data pubblicazione: 19/06/2015

avverso la sentenza n. 22/2009 del GIUDICE DI PACE di
CALABRITTO, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

z

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Calabritto (AV), depositata il 12 febbraio 2009, che ha accolto
l’opposizione proposta da Michele Russo avverso il provvedi-

PK – disposto per il recupero dell’importo di euro 4.678,99 a
titolo di contravvenzioni al codice della strada -, ed ha condannato la società G.E.I. s.p.a. (oggi Equitalia Polis s.p.a.)
al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio.
1.1. – Il Giudice di pace riteneva illegittimo il fermo
disposto sulla base della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 503 del 1998, stante la mancata emanazione della
specifica disciplina attuativa prevista dall’art. 86, ultimo
comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Equitalia Polis s.p.a., sulla base di un motivo.
È rimasto intimato Michele Russo.
Considerato in diritto

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
1.1. – Il ricorso è fondato.
1.2. – Con l’unico motivo di ricorso, è dedotta violazione
dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art.
3, camma 41, della legge n. 248 del 2005.

mento di fermo amministrativo dell’autovettura targata BX 556

1.2.1. – La società ricorrente preliminarmente richiama
l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 14
della legge n. 52 dal 2006, applicabile ratione temporis, precisando che il Giudice di pace ha qualificato l’opposizione al

ne all’esecuzione, donde l’inappellabilità della relativa sentenza.
1.2.2. – Nel merito, la ricorrente si duole della mancata
applicazione della norma di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602
del 1973, come interpretata dall’art. 3, coma 41, dal decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 249 del 2005, secondo cui «[_,] il fermo può essere
eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto
delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di
cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503».
1.2.2. – In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, è formulato il
seguente quesito di diritto:

«[se] la statuizione del giudice

di prime cure – che ha ritenuto la illegittimità del fermo amministrativo per la mancata emanazione del regolamento con decreto del Ministro delle finanze, così come previsto dal comma
4 dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, attesa la inapplicabilità del D.M. n. 503 del 1998 alla disciplina prevista dal
richiamato art. 86 – integri o meno la violazione dell’art. 3,
2

fermo amministrativo proposta da Michele Russo come opposizio-

••■. ~11111.1.111.1•11~

comma 41, della legge n. 248 del 2005, che ha interpretato
l’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel senso che, fino
all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso
articolo, il fermo può essere eseguito (_] nel rispetto delle

finanze n. 503 del 1998».
1.3. – La doglianza è all’evidenza fondata.
Il legislatore dal 2005 ha espressamente richiamato le disposizioni di cui al D.M. n. 503 del 1998 ai fini dalla esecuzione del fermo amministrativo, nelle more della emanazione
del decreto previsto dal coma 4 del citato art. 86.
2. – La sentenza impugnata deve essere pertanto cessata,
con rinvio al Giudice di pace di Avellino che provvederà anche
a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Giudice di
pace di Avellino, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 aprile

norme regolamentari contenute nel decreto del Ministro delle

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