Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1105/2016 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA ROMA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25968/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.I. propose opposizione davanti al Giudice di pace di Roma, nei confronti della Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo, e di Equitalia sud s.p.a., avverso la cartella esattoriale con cui gli veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 921,29 per sanzioni amministrative connesse a violazioni del C.d.S.. Le parti convenute rimasero contumaci.

Il Giudice di pace accolse l’opposizione, dichiarò non dovuta la somma di cui alla cartella e compensò le spese di lite.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte del T. in punto di compensazione delle spese e il Tribunale di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2014, in parziale accoglimento del gravame ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello ed ha condannato il T. al pagamento, in favore di Equitalia sud s.p.a., delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza del Tribunale ricorre T.I. con atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 2), sostenendo che controparte nel giudizio di primo grado non era Roma Capitale, bensì la Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo.

1.1. Il motivo è fondato.

Risulta dal controllo degli atti che il T., avendo proposto ricorso amministrativo al Prefetto avverso la sanzione amministrativa irrogatagli, introdusse il giudizio di merito davanti al Giudice di pace nei confronti della Prefettura di Roma e della società Equitalia, con distinti atti di citazione, per cui Roma Capitale non era parte del giudizio.

La questione, come si vedrà, è rilevante ai fini della condanna alle spese, in considerazione dell’esito del presente giudizio di cassazione.

2. Coti il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla liquidazione delle spese del grado di appello nei confronti della società Equitalia, sostenendo che si sarebbe dovuta disporre la loro compensazione.

2.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, mentre ha accolto l’appello del T. avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra l’opponente e la Prefettura di Roma, ha invece ritenuto che l’impugnazione fosse infondata nei confronti della società Equitalia, e ciò sul rilievo che “non era stato l’Agente della riscossione a dare causa all’estinzione del diritto di credito del Comune di Roma”.

Ora, a parte l’improprietà del riferimento al Comune di Roma, che non era parte in causa, si osserva che il T. era vincitore all’esito del giudizio di primo grado, tranne che sotto il profilo delle spese, compensate dal Giudice di pace; ma poichè il giudizio era stato incardinato sia contro la Prefettura di Roma che contro la società Equitalia, l’appello doveva essere proposto nei confronti di entrambe le parti; nè poteva identificarsi una soccombenza del T. nei confronti della società Equitalia, idonea a giustificare la condanna alle spese inflitta dal Tribunale.

Trova applicazione nel caso di specie, infatti, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2570).

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, compensando le spese del giudizio di appello tra il T. e la società Equitalia.

L’esito del presente giudizio, favorevole al ricorrente, impone la condanna delle due parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di appello tra il T. e la società Equitalia; condanna la Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo, ed Equitalia sud s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Mauro Longo che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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