Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 35997-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI

50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di FROSINONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 24120/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

avverso l’ordinanza numero 24120/2019 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/9/2019.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Avv.to Antonia Di Maggio ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 24120/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/9/2019 in quanto il Collegio ha liquidato gli onorari senza tener conto che la ricorrente si era dichiarata antistataria;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Marina Meloni;

Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale per non aver considerato che l’Avvocato aveva chiesto di distrarre le spese in suo favore dichiaratosi antistatario.

PQM

dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone che nel dispositivo dopo la liquidazione delle spese venga scritto da liquidarsi nei confronti dell’avvocato antistatario.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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