Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 35997-2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI
50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di FROSINONE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 24120/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI.
avverso l’ordinanza numero 24120/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/9/2019.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Avv.to Antonia Di Maggio ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 24120/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/9/2019 in quanto il Collegio ha liquidato gli onorari senza tener conto che la ricorrente si era dichiarata antistataria;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Marina Meloni;
Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.
Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale per non aver considerato che l’Avvocato aveva chiesto di distrarre le spese in suo favore dichiaratosi antistatario.
PQM
dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone che nel dispositivo dopo la liquidazione delle spese venga scritto da liquidarsi nei confronti dell’avvocato antistatario.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021