Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12742 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12742 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 05/06/2014

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Nocera Giuseppe

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
120/2012/27

depositata il 18/5/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Nocera Giuseppe

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
Agenzia contribuente

contro la sentenza della CTP di Messina n. 364/10/2010 che ne

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1
(11-1

aveva respinto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento 010501847 per Irpef iva irap

2004. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di ConMotivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. laddove la CTR ha fatto assurgere a prova legale il processo verbale di conciliazione innanzi all’Ispettorato del Lavoro.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione su una circostanza decisiva
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: il contenuto della documentazione extracontabile dalla
quale si rilevava la prestazione di lavoro a cottimo del Nocera.
La censura è infondata avendo la CTR ritenuto con adeguata motivazione ritenuto prevalenti, rispetto al contenuto del PVC, le dichiarazioni rese dalle parti insede di verbale di conciliazione, nonché le dichiarazione sottoscritte dai dipendenti della società Puglisi .
Va in proposito ribadito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le
fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

siglio. La ricorrente ha depositato memoria.

e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione (Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011)
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni-

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
Così deciso in Roma, 7/5/2014

Il residente
io Cicala

ficato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.

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