Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7741-2019 proposto da:

EMD COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE DI

GROSSETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1604/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La società Emd Costruzioni srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto avverso l’avviso di accertamento Iva, Irpef ed Irap per maggiori ricavi non dichiarati di Euro 120.000, relativi all’anno di imposta 2010. Da quanto è dato evincere dagli atti di causa tale importo è stato versato nelle casse sociali dal socio amministratore B.A. ed è stato utilizzato dalla società per l’acquisto di una Ferrari modello 599 GTB. L’Ufficio ha ritenuto che tale provvista di denaro fosse il provento di una distribuzione dei ricavi in nero della società, sottratti a tassazione, ed ha,,quindi, rideterminato il reddito imponibile da un risultato in perdita per Euro 2.743 ad un reddito positivo di Euro 117.257.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale Toscana rigettava l’appello ritenendo gli elementi forniti dall’Ufficio sufficientemente idonei a provare la contestata evasione fiscale.

5. Avverso la sentenza della CTR la soc. E.M.D Costruzioni srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del T.U n.917 del 1986, art. 47, comma 1e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e art. 360 c.p.c., comma 1. Si argomenta che la CTR ritenendo che l’importo oggetto del finanziamento infruttifero erogato dal socio alla società per l’acquisto dell’autovettura Ferrari costituiva reddito della società distribuito tra i soci extrabilancio avesse applicato una presunzione di secondo grado in quanto nessun utile elargito ai soci era stato mai accertato. In ogni caso anche a voler ritenere provata la distribuzione al socio B.A. dell’utile di Euro 120.000 avrebbe dovuto essere rettificato il reddito di partecipazione del socio e non certo la maggiore componente positiva del reddito di impresa.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 917 dl 1986, art. 46, avendo la CTR erroneamente considerato che la mancanza di un documento contabile o assembleare del finanziamento, posta in essere dal socio amministratore, fosse da considerare elemento sintomatico di evasione in capo alla società

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 La CTR ha ritenuto fondata la ripresa a maggiore tassazione per l’anno di imposta 2010 della somma di Euro 120.000, corrispondente al finanziamento infruttifero erogato dal socio B.A. per l’acquisto dell’autovettura Ferrari, sulla scorta di un coacervo di elementi presuntivi elencati nella motivazione della sentenza che hanno fondato il ragionevole convincimento che le somme utilizzate per l’acquisto della Ferrari, asseritamente imputabili a finanziamento infruttifero del socio-amministratore B., fossero in realtà ricavi non contabilizzati della società sottratti

a tassazione.

2.2 Si tratta di accertamenti in fatto incensurabili nel giudizio di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, che non è stato sollevato dalla ricorrente. Non sussiste, quindi, alcuna violazione dei principi che regolamentano la ripartizione dell’onere probatorio essendo consentito all’Amministrazione Finanziaria l’impiego di elementi presuntivi per la determinazione del reddito della società (cfr. Cass. 16809/2017 e 12764/2015).

2.3 Priva di pregio è l’argomentazione difensiva della contribuente che fa leva sulla circostanza che l’Ufficio avrebbe dovuto tassare come reddito da partecipazione l’utile percepito dal socio anzichè procedere all’accertamento del maggior reddito di impresa.

2.4 Invero i giudici di seconde cure hanno descritto l’operazione di versamento nelle casse sociali da parte del socio di somme apparentemente ricevute a titolo di utile, attraverso un’anomala forma di finanziamento infruttifero, come una modalità di occultamento di ricavi non contabilizzati rinvenienti dalla attività della società. Ciò anche perchè all’esito della complessa operazione di finanziamento con contestuale acquisto da parte della società del veicolo di lusso, il risultato finale è stato quello di un maggior reddito della società senza che il socio abbia in concreto conseguito utile alcuno.

2.5 Correttamente è stato tassato il maggior reddito di impresa della società e non quello da partecipazione del socio.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Questo Collegio ha in più di una occasione affermato che i versamenti infruttiferi possono mascherare occultamenti di ricavi non contabilizzati (cfr. Cass., 16809/2017 12764). La CTR si è uniformata a tale principio dando atto della presenza di elementi indiziari che evidenziavano la sussistenza di anomalie nel finanziamento infruttifero del socio

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle Entrate

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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