Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25779-2013 proposto da:

P.D. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato P.D. con studio in USMATE VELATE

V. VENEZIA 15 difensore di sè medesimo;

– ricorrente-

contro

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 351/2013 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il

04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato P.D.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo,

inammissibilità 1 motivo;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Avvocato P.D. ha proposto ricorso per cassazione contro S.A. avverso la sentenza del 4 aprile 2013 con cui il Tribunale di Lecco, in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Lecco, Sezione Distaccata di Missaglia, ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla S., ha rigettato la domanda di esso ricorrente intesa ad ottenere la condanna della S. al pagamento di prestazioni professionali.

2. L’intimata non ha resistito al ricorso.

Parte ricorrente ha inviato una memoria a mezzo posta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare dev’essere dichiarata l’irritualità della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. che parte ricorrente ha inteso introdurre a mezzo posta.

Si vedano, ex multis, per le ragioni dell’irritualità, Cass. n. 17726 del 2006 e Cass. (ord.) n. 182 del 2011.

2. Con un primo motivo di ricorso si deduce “Inammissibilità dell’appello incidentale – violazione di legge – disapplicazione art. 342 c.p.c. travisamento dei fatti”.

Vi si censura la sentenza impugnata quanto alla motivazione con cui, dopo avere enunciato che andava accolto “il motivo di appello incidentale proposto dalla appellata”, ha osservato che “diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, detto motivo di appello incidentale e rectius: è stato chiaramente illustrato sin dalla comparsa di costituzione e risposta, come anche nelle relative conclusioni, in cui la convenuta, odierna appellata, ha espressamente censurato la sentenza del Giudice di pace, assumendo che nessuna attività sia svolta dall’avvocato P. in relazione alla parcella azionata”.

L’illustrazione del motivo inizia con l’asserto, riferito a detta motivazione, che “si tratta di una illazione non confermata dai fatti, anzi incontrovertibilmente contraria ai fatti, ai limiti della responsabilità professionale del giudice”, cui segue questa enunciazione: “alla pag. 5 dell’appello incidentale si legge: “la scrivente difesa resta ancora dell’idea che nessuna attività sia stata svolta dall’avv. P. in favore della signora S. con riferimento alla vertenza stragiudiziale nei confronti di C.”. Questa affermazione è fondata sul presupposto che “lo stesso avv. P. rendendo l’interrogatorio formale dichiarava “la signora non mi ha mai conferito un mandato per un tentativo stragiudiziale”. Sappiamo che la dichiarazione dell’avvocato P. è stata esposta in maniera suggestiva, in quanto riferita alla pratica di incidente stradale. Se alcune frasi di stile potrebbero essere utilizzate per contestare il conferimento del mandato, mai e poi mai si legge alcuna argomentazione contro la sentenza di primo grado. Un conto è svolgere la propria tesi, altro conto impugnare la sentenza argomentando contro il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice; in altri termini manca la parte argomentativa.”.

Dopo questi asserti, nell’illustrazione, dalla pagina 13 sino a due terzi della pagina 16 si svolgono considerazioni astratte sull’evoluzione del regime normativo dell’appello a partire dal c.p.c. del 1865.

Dopo di che inizia, con la premessa “(segue)” un’argomentazione che, sul presupposto della “riforma della decisione di appello”, è dichiaratamente diretta a postulare “il ripristino della condanna della S. a pagare la parcella dovuta” e, quindi, essa – che dura sino alla metà della pagina 19 – non appartiene al motivo.

2.1. Il motivo è inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso si fonda innanzitutto sull’atto di costituzione nel giudizio di appello della S. nel quale la medesima avrebbe svolto l’appello incidentale accolto dal Tribunale di Lecco.

Senonchè, parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione del se e dove tale atto – che in originale era un atto della S. nel giudizio di appello e, quindi, che essa ha dovuto depositare nel detto giudizio per l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, eventualmente all’interno del fascicolo di parte della medesima (oltre che essere depositato anche con le copie prescritte per la controparte e per la cancelleria) – sia stato prodotto e sia esaminabile in questo giudizio di legittimità.

In particolare, nel ricorso:

a) non si dice che tale atto, in copia, sarebbe presente –

evidentemente nella copia a suo tempo messa a disposizione dalla controparte o in altra estratta – nel fascicolo di parte del P. nel giudizio di appello, fascicolo che si dice prodotto in chiusura del ricorso;

b) non si dice di voler fare invece riferimento alla sua presenza nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello, siccome prevede Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 (“In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.”), agli effetti, però, dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, cioè per esentare la parte dall’onere di produzione di atti processuali presenti nel fascicolo di ufficio, sottolineando, tuttavia, la necessità di una simile allegazione agli effetti del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto al c.d. onere di indicazione specifica.

Inoltre, ferma la decisività del rilievo appena svolto circa la sua inosservanza sotto il profilo dell’individuazione del se e dove esso sarebbe esaminabile, poichè l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, anche per gli atti processuali, si sostanzia – essendo l’indicazione di un atto processuale “specifica” solo se si individui il contenuto che è oggetto dell’indicazione -anche nell’individuazione diretta, mediante riproduzione, del contenuto dell’atto che sorregge la censura, oppure nell’individuazione indiretta, mediante esposizione riassuntiva, del contenuto rilevante con indicazione della parte dell’atto stesso in cui l’indiretta riproduzione trova corrispondenza (ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010; Cass. n. 7455 del 2013), si deve osservare che:

aa) se è vero che si fa riferimento alla pagina 5 dell’appello incidentale e si riproduce una frase di esso e, parrebbe – dato che l’indicazione non è chiara – una frase successiva, tuttavia nulla si dice su come dette frasi si inserissero nell’atto di appello incidentale e nemmeno si sostiene, con opportuni riferimenti anche indiretti al tenore dell’atto, che esse fossero le sole che in qualche modo potevano evocare l’idea della sua proposizione, sicchè la stessa attività assertiva della mancanza di specificità dell’appello incidentale non è adeguatamente nemmeno argomentata e si risolve, data la sua genericità, in una delega in bianco alla Corte a verificare un asserto del tutto generico tramite la lettura dell’atto (cui si sarebbe potuto procedere se fosse stato indicato dove esaminarlo);

bb) che, nonostante la questione della sussistenza della specificità del motivo di appello incidentale, se correttamente proposta, lasciasse alla Corte, vertendosi in tema di quaestio iuris, il potere officioso di ricercarne la fondatezza o meno anche al di là di quanto allegato ed argomentato dal ricorrente, pur tuttavia tale investitura, conforme alla logica di un’impugnazione a motivi limitati qual è il ricorso per cassazione e soggetta a requisiti di contenuto-forma, supponeva appunto un’adeguata attività di allegazione ed asserzione tale da integrare un motivo specifico.

La detta carenza di specificità si configura anche sotto un altro aspetto, rappresentato dall’assoluta mancanza di individuazione del tenore della sentenza di primo grado con cui l’appello incidentale si doveva misurare: infatti, nessuna indicazione delle ragioni della sentenza di primo grado è fornita nè nell’illustrazione del motivo nè nell’esposizione del fatto quanto alla dimostrazione dell’esecuzione della prestazione professionale da parte del P..

2.2. Il motivo, ferma l’assorbenza della violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sopra enunciata, si presenta dunque pure carente della necessaria specificità, la quale imponeva non solo una più analitica attività dimostrativa della mancanza nell’atto di costituzione in appello dell’impugnazione incidentale ma anche il suo parametrarsi al contenuto della sentenza di primo grado, che doveva a sua volta individuarsi.

Tanto più in ragione del fatto che la sentenza impugnata parla di “motivo di appello incidentale…. chiaramente illustrato” sia nella comparsa di costituzione che nelle conclusioni.

Viene allora in rilievo, a giustificazione di un’ulteriore ragione di inammissibilità, il principio di diritto secondo cui: ” Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione” (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

Il primo motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Con un secondo motivo, dopo la premessa “spese legali”, si chiede alla Corte letteralmente – questa essendone l’intestazione – “se sia possibile applicare il tariffario abrogato per le spese legali del primo grado di giudizio ancorchè terminato prima dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012”.

3.1. Il motivo prospetta una prima censura del tutto generica sull’eccessività della liquidazione delle spese: essa, infatti, è prospettata solo confrontando il valore della causa, che sarebbe stato di circa 400 Euro) e gli importi liquidati per i due gradi.

La censura assume come premessa un dato, quello del valore della causa, che non solo non giustifica, ma che è in contraddizione con quello indicato nelle conclusioni dello stesso ricorrente nella intestazione della sentenza impugnata (dove si indica il chiesto in Euro 742).

Inoltre, in disparte quanto appena rilevato, la censura è inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui “Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando” e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa” (Cass. n. 22983 del 2014).

Non solo: si tratta di censura priva di fondamento per il secondo grado alla luce del principio di diritto secondo cui le tariffe del D.M. n. 140 del 2012, sulla base del quale il Tribunale ha proceduto alla liquidazione, non erano vincolanti: si veda Cass. (ord.) n. 18167 del 2015, secondo la quale:

“Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto.”.

3.2. Con una seconda censura ci si duole che anche per le spese del primo grado non sia stata applicata la tariffa di cui al D.M. n. 140 del 2012 ed il Tribunale abbia espressamente applicato la tariffa anteriore.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. Essa va, pertanto rigettata alla stregua di Cass. (ord.) n. 19051 del 2010.

Va considerato che, una volta sopravvenuto il D.M. n. 140 del 2012, le sezioni Unite della Corte, con riferimento al rapporto con la tariffa professionale previgente, ebbero a precisare che: “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.” (Cass. sez. un. n. 17405 del 2012).

Ora, nel caso di specie il tribunale, avendo riformato la sentenza di primo grado integralmente e ritenuto di rigettare la domanda del P., ha provveduto sulle spese del giudizio di primo grado con riferimento ad attività ormai esaurite e, pertanto, giusta il principio appena ricordato, ha fatto correttamente applicazione della tariffa previgente.

Ciò alla stregua del principio di diritto secondo cui: “Il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l’attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41” (Cass. (ord.) n. 23318 del 2012).

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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