Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 19/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12741 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 26484-2009 proposto da:
IML IMPIANTI S.r.l. c.f. 08775920153, in persona del

legale rappresentante pro tempore, succeduta – in
forza di fusione ad INTERPARK S.r.l.,

in proprio e

quale mandataria con rappresentanza della Associazione
t yffegera (P -rb

Temporaneaycostituita tra la stessa INTERPARK S.r.l.
2015
1130

ed ELECON S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SALARIA 259, presso lo studio dell’avvocato
PASSALACQUA MARCO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SALVANESCHI LAURA, ALBERTO
VILLA;

Data pubblicazione: 19/06/2015

••

– ricorrente contro

ACS SOLUTIONS ITALIA S.p.a, già ASCOM ITALIA S.p.a.,
c.f. 04048200150, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUATTROCCHI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ELIO CHERUBINI, FRANCO TOFFOLETTO;
– controri corrente non chè contro

NESSI & MAIOCCHI S.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –

avverso la sentenza n. 855/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 23/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato SALVANESCHI LAURA, difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle difese
esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 23 marzo 2009, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Como e per l’effetto ha conal pagamento dell’importo di

euro 11.679,36, oltre accessori, in favore dell’ATI costituita
da Interpark s.r.l. e da Elecom s.r.1., confermando la nullità
della chiamata in causa di Ascom s.p.a. effettuata da Interpark s.r.l. nella duplice veste di mandataria dell’ATI ed in
proprio.
1.1. – Nel 1999 la società Nessi & Màiocchi aveva agito
nei confronti dell’ATI, rappresentata da Integpark, per ottenere il risarcimento dei danni da ritardato ed inesatto adempimento dei lavori di realizzazione dell’impianto meccanizzato
di gestione e controllo dell’autosilo del Comune di Campione
d’Italia, da essa subappaltati all’ATI.
La società Interpark si era costituita, con unico atto, in
qualità di mandataria con rappresentanza dell’ATI ed in proprio, chiedendo il rigetto della domanda, la condanna di Nessi
& ~occhi al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, ed aveva formulato domanda di garanzia nei confronti di Ascom, alla
quale essa Interpark aveva commissionato l’installazione del
sistema di gestione computerizzato, che costituiva la parte di
fornitura in contestazione.

dannato Nessi & ~occhi a.p.a.

e

La società Ascom aveva eccepito la nullità dell’attività
processuale svolta da Interpark per la chiamata in garanzia di
Ascam, e contestato nel merito la pretesa.
– Il Tribunale aveva ritenuto fondate la domanda

aveva condannato l’ATI a pagare all’attrice Nessie ~occhi
l’importo di euro 17.370,27, con gli interessi legali dalla
domanda al saldo. Avuto riguardo alla domanda di garanzia
svolta nei confronti di Ascom, il Tribunale aveva dichiarato
la nullità della procura speciale rilasciata da Interpark in
calce all’atto di citazione, nella parte in cui autorizzava la
chiamata in causa di Ascam, nonché la nullità dell’intervento
in causa svolto da Interpark in proprio, finalizzato alla
chiamata in causa di Ascom.
1.2.1. – In particolare, il Tribunale aveva rilevato: a)
la nullità della procura alle liti rilasciata da Interpark in
calce all’atto di citazione che la evocava in giudizio nella
qualità di mandataria dell’ATI; b) la conseguente invalidità
della chiamata in causa di Ascom, effettuata da Interpark in
proprio con l’atto di intervento, ritenuto a sua volta inammissibile; c) l’inefficacia, ai fini della sanatoria, della
ulteriore procura alle liti rilasciata da Interpark nell’atto
di chiamata in causa di Ascom.
2. – La Corte d’appello, adita in via principale da Interpark in qualità di mandataria dell’ATI ed in proprio, e in via
2

principale e quella riconvenzionale e, previa compensazione,

incidentale da Ascom, riformava la decisione con riguardo soltanto alla quantificazione del credito dell’ATI nei confronti
della società Nessi & ~occhi, confermando nel resto, con assorbimento del merito della domanda di garanzia e dell’appello

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso »IL Impianti s.r.1., succeduta ad Interpark
s.r.1., in proprio e quale mandataria dell’ATI, sulla base di
tre motivi.
Resiste con controricorso ACS Solution s.p.a., già Ascom
s.p.a.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso è fondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 75, 83, 105,
106 e 269 cod. proc. civ.
Oggetto di censura è il rigetto in rito della domanda di
manleva proposta da Interpark nei confronti di Ascam, assumendosi che Interpark, in qualità di mandataria dell’ATI, era sicuramente legittimata ad attivare la manleva nell’interesse di
se stessa e di Elecon s.p.a., quali imprese temporaneamente
associate e, quindi, parti sostanziali del giudizio introdotto
da Nessi & ~occhi s.p.a. In particolare, posto che era incontroversa la possibilità di Interpark in proprio di agire
nei confronti di Ascom in manleva, in ipotesi di soccombenza
3

incidentale proposto da Amami.

nel giudizio introdotto da Nessi & Màiocchi, non sussistevano
ragioni per escludere l’esercizio di tale azione all’interno
del giudizio di responsabilità introdotto da Nessi & Maiocchi.
Si assume, inoltre, la validità della procura alle liti

cato alla stessa Interpark nella qualità di mandataria
dell’ATI, posto che nella procura era precisato l’ambito del
mandato al difensore, con l’indicazione specifica della chiamata in garanzia di Ascom. L’eventuale nullità era stata sanata dalla successiva procura apposta sull’atto di citazione per
chiamata in causa di Ascom, ma, più radicalmente, secondo la
ricorrente, doveva ritenersi sufficiente alla valida introduzione della domanda di garanzia la procura conferita da Interpak in qualità di capogruppo dell’ATI, che consentiva di azionare la manleva a tutela della medesima Interpark in quanto
impresa rappresentata.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile

ratione temporis,

quesito di diritto: «Nel caso in cui

è formulato il seguente
(i) l’attore (nella spe-

cie, Nessi Maiocchi) citi in giudizio due società (nella specie, Interpark ed Elecon) riunite in un’ATI che vede una di
tali società (nella specie, Interpark) quale loro mandataria
con rappresentanza; (ii) quest’ultima società (nella specie,
Interpark) apponga procura alle liti in calce all’atto di citazione attoreo con espressa previsione del potere di procede4

conferita da Interpark in calce all’atto di citazione, notifi-

re alla chiamata di terzo (nella specie, Ascom) e quindi si
costituisca in giudizio sia nella qualità di mandataria, sia attraverso “intervento” – in proprio; (iii) la medesima società (nella specie, Interpark) svolga, sia nella qualità di man-

scom) con atto di citazione in calce al quale è apposta ulteriore procura alle liti ai medesimi difensori di cui alla prima procura; dato tale caso, la chiamata di terzo (nella specie, Ancom) è da ritenersi valida?»
2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione
con riguardo alla declaratoria di nullità ed irritualità della
chiamata in causa di Ascom.
La ricorrente contesta l’insufficienza e contraddittorietà
del ragionamento svolto dalla Corte d’appello per confermare
sul punto la sentenza di primo grado. Dopo aver affermato correttamente che l’ATI costituisce un’ipotesi di «mandato spe-

ciale collettivo delle imprese temporaneamente associate ad
una di esse denominata capogruppo», la quale agisce in nome e
per conto proprio e delle mandanti e tutte le rappresenta, la

Corte distrettuale non avrebbe illustrato le ragioni in base
alle quali doveva escludersi che Interpark potesse utilmente
azionare la manleva nei confronti di Ascom. L’applicazione dei
richiamati principi in materia di rappresentanza, infatti, imponeva di ritenere, alternativamente, sia che Interpark in
proprio, quale parte processuale e sostanziale del giudizio
5

dataria, sia in proprio, chiamata di terzo (nella specie, A.-

avente ad oggetto il risarcimento danni, potesse conferire la
procura alle liti, intervenire nel procedimento ed effettuare
la chiamata in manleva di Ascom, sia che Interpark fosse già
presente nel giudizio attraverso la propria mandataria (nella

manleva spettante alla propria rappresentata, parte processuale e sostanziale del giudizio.
2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate.
2.1.1. – La società Interpark, convenuta in giudizio in
qualità di mandataria dell’Associazione temporanea d’imprese
da Nessi & Maiocchi per risarcimento danni da inadempimento
contrattuale, ha rilasciato in tale qualità ed in proprio procura in calce all’atto di citazione, conferendo espressamente
al difensore il potere di chiamare in causa A2COM a titolo di
garanzia impropria, da valere per l’eventuale soccombenza
dell’ATI nei confronti dell’attrice, sul presupposto che la
prestazione contestata dalla società attrice era stata commissionata da Interpark, quale impresa temporaneamente associata,
ad Ascam.
2.1.2. – Il Tribunale ha ritenuto che, stante la «duplice
veste giuridica spesa da Interpark all’atto di legittimarsi in
causa», si imponesse la declaratoria di nullità della procura
alle liti rilasciata da Interpark in proprio in quanto l’atto
di citazione le era stato notificato nella qualità di mandata6

specie Interpark medesima), la quale ben poteva azionare la

ria dell’ATI, nonché l’inammissibilità dell’intervento

in cau-

sa di Interpark e l’irritualità di tutta l’attività compiuta
nei confronti della terza chiamata Ascam.
2.1.3. – La Corte distrettuale, dopo aver rilevato che

dell’incongruenza d’essere anche intervenuta in proprio», ha
argomentato la nullità della procura rilasciata da Interpark
quale capogruppo dell’ATI sul rilievo che il rapporto sottostante la chiamata in garanzia impropria di Ascom non poteva
ritenersi compreso nell’oggetto dell’atto di citazione notificato all’ATI e che, di riflesso, la procura rilasciata da Interpark quale capogruppo dell’ATI non poteva autorizzare la
chiamata del terzo, in assenza della necessaria coincidenza
tra poteri della difesa e oggetto dell’atto sul quale è rilasciato il mandato ad Iitem.
A sostegno del ragionamento la Corte d’appello ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di procura apposta su
un atto diverso da quelli previsti dall’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto (Cass., sent.
n. 2219 del 2001).
2.2. – Il richiamo non è pertinente né risolutivo.
La giurisprudenza di legittimità ha superato la lettura
restrittiva adottata dalla richiamata sentenza in tema di pro-

7

nell’atto di appello Integpark aveva fatto «esplicita ammenda

ponibilità dell’appello incidentale, a favore di una interpretazione costituzionalmente orientata a garanzia dal diritto di
azione e di difesa e delle esigenze di economia processuale,
ed ha affermato, valorizzando l’art. 84 cod. proc. civ., che

dalla legge o da un’espressa volontà della parte ma non dalla
natura dell’atto con il quale o all’interno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale della
procura stessa (Cass., Sez. U., sentenza n. 19510 del 2010).
Peraltro, con riferimento specifico alla chiamata di terzo
in garanzia Impropria, questa Corte aveva già affermato che:
a) la chiamata in causa di un terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, è nulla se effettuata
da difensore sfornito di apposita procura; b) non occorre il
rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine
della citazione per chiamata in garanzia, quando dall’atto
contenente la procura originaria risulti la chiara espressione
di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione
del giudizio di garanzia (Cass., sez. 3^, sentenza n. 5083 del
1998); e) la procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa di risposta, e la procura alle liti sia
apposta

in

margine od in calce alla stessa

(ex plurimis,

Cass., sez. 3^, sentenza n. 5768 del 2005; sez. 3^ 1 sentenza
n. 20825 del 2009).
8

l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato soltanto

2.3. – La questione della validità della procura, non contestabile sotto il profilo sopra indicato, costituisce il riflesso dalla diversa e centrale questione della legittimazione
di Interpark ad azionare la garanzia, come capogruppo dell’ATI

2.3.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto che «la vantata
garanzia (impropria) riguarderebbe non l’ATI ma, al suo esterno e singolarmente, soltanto la 5=1 Interpark», sicché esulerebbe dalla rappresentanza legale di Interpark quale capogruppo dell’ATI, ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità
in materia di ATI, secondo cui «il solo soggetto legittimato a
stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, nei
giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle ATI, è la società capogruppo, in qualità di rappresentante delle imprese
associate; queste ultime non sono terze nel rapporto processuale, essendo presenti attraverso la capogruppo, con conseguente carenza di legittimazione ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo» (Cass., sez. 1″, sentenza n. 17411 del
2004).
Anche in questo caso il precedente citato non appare risolutivo.
2.4. – In disparte la questione non più controvertibile
se, nel caso in esame, si versasse in ipotesi di appalto o di
subappalto, e quindi se fosse applicabile la disciplina
dell’ATI al rapporto intercorrente tra Nessi & ~occhi e le
9

ovvero in proprio.

società Interpark ed Elecon, la normativa applicabile ratione
tempor/s è contenuta nell’art. 23 del d.lgs. n. 406 del 1991,
di seguito riportato per la parte di interesse: «7. L’offerta
delle imprese riunite determina la loro responsabilità solida-

assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall’esecuzione delle opere
di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale dell’impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre
imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente
rappresenta

l’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed

irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha
effetto nei confronti del soggetto appaltante.
9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del
soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il
soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti.
10. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle

10

le nei confronti dell’amministrazione. Tuttavia per le imprese

2

quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e
degli adempimenti fiscali e degli oneri fiscali».
2.5. – La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
precisare, a partire dalle disposizioni richiamate, che la
ex lege in favore dell’impresa

capogruppo risiede nell’esigenza di agevolare la stazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le Imprese appaltatrici; che il «mandato collettivo» non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, sicché non esiste altra soggettività giuridica che quella individuale di ciascuna impresa;
che l’obbligatorietà dell’esercizio del mandato con rappresentanza da parte dell’impresa

capogruppo nei

confronti della

stazione appaltante – sia dal lato attivo, sia da quello passivo – non significa che l’esercizio dal mandato sia automatico, e perciò la capogruppo, costituendosi in giudizio, deve
spendere il nome delle imprese rappresentate, secondo le regole generali della contemplatio domini; che si deve in ogni caso escludere l’implicito esercizio del potere di rappresentanza delle altre imprese del raggruppamento nei confronti di
terzi

(ex plurimis,

Cass., sez. 2^, sentenza n. 12422 del

2010; Casa., sez. 3^, sentenza n. 29737 del 2011; Casa., sez.
6^-1^, ordinanza n. 25204 del 2011).

2.5.1. – La costante affermazione della carenza di legittimazione delle imprese associate in ATI ad intervenire nel
giudizio promosso dall’impresa capogruppo nei confronti della

ratio del mandato collettivo

stazione appaltante, o da quest’ultima nei confronti delle imprese collettivamente, parrebbe in effetti escludere
l’intervento in causa di una delle imprese temporaneamente associate per esercitare la manleva nei confronti del terzo ese-

è coincidenza tra impresa capogruppo ATI e impresa che ha devoluto al terzo i lavori contestati dall’appaltante, sicché
neppure si porrebbe la necessità dell’intervento in causa di
Interpark, ma si tratta, appunto, di coincidenza che non incide sulla questione di fondo.
L’esigenza di garantire l’azionabilità della manleva – a
fronte di domanda di risarcimento contrattuale contro le imprese temporaneamente associate – si pone in funzione del rispetto dei principi di concentrazione, economia e ragionevole
durata dei giudizi, la cui attuazione non può dipendere da
coincidenze.
La prospettiva dell’interpretazione costituzionalmente orientata impone di evitare, per quanto possibile, duplicazioni
di giudizi, dilatazione dei tempi di soluzione delle controversie, rischio di decisioni contrastanti, e ciò consente di
ritenere che l’unicità dell’accertamento alla base della decisione sulla domanda principale e su quella di manleva debba
prevalere sull’autonomia delle domande, così favorendo il

si.-

multaneus pzocessus.

12

cutore dei lavori in contestazione. Nella vicenda in esame vi

2.5.2. – Con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza in tema di ATI, richiamata anche dalla Corte d’appello,
e confermata da arresti successivi, potrebbe giustificare
l’esclusione della legittimazione di Integpark in proprio a

della legittimazione di Interpark a svolgere tale domanda in
qualità di impresa capogruppo dell’ATI, cioè come mandataria
del raggruppamento di imprese, che agisce in nome e
nell’interesse di queste ultime.
La diversa opzione interpretativa, quale emerge dalla sentenza Impugnata, si risolve nella negazione dell’ingresso
dell’azione di garanzia impropria nel giudizio in cui sia convenuta un’ATI, e quindi nella necessità di introdurre un apposito giudizio per far valere il corrispondente diritto.
Al contrario, l’interpretazione costituzionalmente orientata nella prospettiva dei principi di concentrazione, economia e ragionevole durata dei giudizi impone di riconoscere,
nel giudizio in cui l’ATI sia convenuta dall’appaltante per
responsabilità contrattuale, l’azionabilità della manleva nei
confronti del terzo al quale siano state commissionate, da una
delle imprese associate, opere inerenti l’appalto.
3. – L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con
assorbimento del terzo motivo, comporta la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice, che riesami-

13

chiamare Ascom in causa in manleva, ma non anche l’esclusione

nerà la causa sulla base dei principi richiamati e provvederà
anche sulle spese di lite di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,
terzo, cassa e rinvia, anche per le spese del

presente giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14

aprile

assorbito il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA