Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 215/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUIDI

BUFFARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE (C.F. e P.I. (OMISSIS)) in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA SANSONI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (C.F. E P.I. (OMISSIS)), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrrente –

e contro

ROMA CAPITALE (C.F. (OMISSIS)) in persona del Commissario,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21/C,

presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GAROFOLI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMUNE LUCCA, COMUNE VITERBO, COMUNE SAN

FELICE CIRCEO, COMUNE TERRACINA, COMUNE CORTINA D’AMPEZZO, COMUNE

GOLFO ARANCI, COMUNE TIVOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13125/2015, emessa l’8/06/2015, del TRIBUNALE

di ROMA, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.A. propose opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, per la declaratoria di annullamento degli atti di iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo di autoveicolo da parte dell’agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. in forza di 17 cartelle esattoriale per crediti relativi a sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S., eccependo la “inesistenza del ricevimento di alcuna comunicazione formale al riguardo nè per le formalità ipotecarie e di costituzione del vincolo del fermo su autoveicoli intestati, nè per le cartelle esattoriali propedeutiche all’iscrizione dei vincoli giuridici sui beni immobili e mobili del destinatario”;

che l’adito Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione, mentre – per quanto ancora rileva in questa sede – il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 16 giugno 2015, rigettava la domanda attorea nei confronti degli appellanti Equitalia Sud S.p.A. e Comune di Firenze, ritenendo esistenti e rituali gli atti di notificazione, tutti effettuati a mezzo del servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (e perfezionatisi prima della declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 258 del 2012), con conseguente decadenza per tardività dell’opposizione e legittimità altresì degli atti cautelari;

che avverso tale sentenza ricorre C.A. sulla base di cinque motivi;

che resistono con controricorso Equitalia Sud S.p.A., Roma Capitale e il Comune di Firenze, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Ministero dell’interno, Comune di Lucca, Comune di Viterbo, Comune di San Felice Circeo, Comune di Terracina, Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di Golfo Aranci e Comune di Tivoli;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: 1) con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 890 del 1982, artt. 1, 3, 7, art. 2797 c.c. e art. 112 c.p.c., per aver ritenuto il Tribunale provata la notificazione delle cartelle e dei presupposti verbali senza considerare “la contestazione mossa dall’odierno ricorrente che aveva affermato di non aver mai ricevuto alcun atto impositivo”; 2) con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 890 del 1982, artt. 1 e 7, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto “documentata la notifica delle cartelle e dei presupposti verbali, senza indicare espressamente le fonti del proprio convincimento e/o gli atti su cui ha fondato la sua statuizione”; 3) con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 26, 50, 77, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (novellato col D.L. n. 248 del 2007) e del citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quiquies, convertito dalla L. n. 31 del 2008, per non aver il Tribunale “rilevato il mancato invio della raccomandata come vizio invalidante la notifica dei suddetti atti impositivi”; 4) con il quarto mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, lett. I), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè dedotto omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il Tribunale “omesso di verificare se l’asserita ed inesistente notifica delle cartelle e dei verbali sia stata compiuta da soggetto a ciò legittimato”; 5) con il quinto mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, per non aver il Tribunale “considerato come l’ipoteca… non potesse essere iscritta in quanto non preceduta da una rituale notifica di una cartella di pagamento o, comunque, di un atto ricognitivo della pretesa fiscale, così come richiesto dal D.P.R. n. 602 del 1973”;

che i motivi – da scrutinarsi congiuntamente – e, con essi il ricorso, sono inammissibili;

che, quanto alle dedotte violazioni di error in iudicando, manca del tutto il ricorrente di porre il necessario raffronto tra le argomentazioni in iure poste a fondamento della sentenza impugnata (che non vengono affatto riportate in ricorso) e i principi giuridici che sarebbero stati violati o falsamente applicati (tra le tante, Cass. n. 635/2015);

che, in ogni caso e in via assorbente, quanto al complesso dei motivi, in tutta la loro articolazione, giacchè le doglianze muovono tutte dalla postulata erronea indagine del giudice del merito sul tenore delle notificazioni delle cartelle esattoriali e dei presupposti verbali, essi si palesano inammissibili per l’evidente mancato assolvimento (non surrogabile – nè tantomeno surrogato – con la memoria, che non ha funzioni emendative delle carenze dell’atto di impugnazione) dell’onere di necessaria specificità dei contenuti, e della loro puntuale localizzazione processuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1), degli elementi fattuali (relate di notificazione; atti impositivi in numero di 17) in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delle violazioni dedotte (tra le tante, Cass. n. 9888/2016);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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