Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31388-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GREGORIANA

54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CALCERANO, rappresentato

e difeso dagli avvocati ROMANO COLARUSSO, OLIMPIA COLARUSSO;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 89/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Lecce, pronunciando in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, accolse in parte il ricorso per la modifica delle condizioni stabilite nel giudizio di divorzio tra i coniugi C.A. ed F.A. e pose un assegno divorzile di 300,00 Euro mensili a carico del C. da versare mensilmente in favore dell’ex coniuge.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione C.A. affidato ad un motivo e memoria.

F.A. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza di questa Corte a Sezioni Unite 18287/2018 ed ha fissato in Euro 300,00 la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge senza però una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi.

il giudizio riguarda la revisione delle condizioni di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Nel caso concreto, il motivo – al di là dell’intestazione, che fa riferimento alla violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – è tutto incentrato sui criteri di determinazione dell’assegno (durata del matrimonio, contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare, valutazione comparativa dei redditi dei coniugi), rifacendosi ai principi di cui a S.U. 18287/2018, che riguardano la determinazione dell’assegno in sede di divorzio, non la sua revisione ex art. 9, e censurando la Corte territoriale per non averne tenuto conto. Per converso, in sede di procedimento per la modifica dell’assegno divorzile ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 il giudice non è tenuto ad accertare nuovamente la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno o al contributo per il mantenimento dei figli minori, già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio, dovendo solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell’obbligo di versamento (Cass. 22249/2007). Nel caso concreto, il ricorso non chiarisce in alcun modo – ma tanto non si ricava con certezza neppure dallo stralcio della sentenza di appello trascritto a p. 6 del ricorso, dove si fa riferimento alla “ricevuta eredità immobiliare”, ma non si precisa quando sia stata ricevuta dalla moglie – se gli immobili elencati, appartenenti alla moglie siano stato ereditati dopo la sentenza di divorzio o prima. Stessa considerazione va fatta per la relazione stabile della moglie che – stando alle dichiarazioni rese dalla medesima in sede di interrogatorio formale nel 2016: “ho una relazione con E.G. da circa sei anni” (p. 10 del ricorso) – risale addirittura al 2010, e non costituisce certo un fatto sopravvenuto alla sentenza di divorzio, che è del 2018.

Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla per le spese stante la mancanza di attività difensiva.

PQM

Respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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