Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A.A., in proprio e quale legale rappresentante del
figlio naturale F.T., e lettivamente domiciliata in
Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, presso l’avv. Morganti Marco, che
unitamente all’avv. Ezio Barale la rappresenta e difende per procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.L., elettivamente domiciliato in Torino, Via Alpignano,
n. 5, presso l’avv. Luciana Guerci che lo rappresenta e difende per
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 766,
pubblicata il 12 maggio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
maggio 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;
udito l’avv. Fabio NEGRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
e, in subordine, per l’accoglimento nel merito.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 luglio – 20 settembre 2005 il Tribunale di Torino condannava F.L. al pagamento delle spese di mantenimento del figlio naturale T. per la quota suo carico, specificandone le varie voci.
Su gravame del F. la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 9-12 maggio 2006, accoglieva in parte l’impugnazione escludendo il rimborso delle pregresse spese di mantenimento del figlio, asseritamente anticipate dalla madre A.A.A. negli anni dal 1990 al 1994 e dal giugno 1998 al giugno 2001, compensando integralmente le spese giudiziali.
Contro la sentenza ricorre per cassazione A.A.A., in proprio e nella qualità, con due motivi.
Resiste con controricorso F.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sia con riferimento alla partecipazione del padre naturale al mantenimento del figlio negli anni dal 1990 al 1994 e dal giugno 1998 al giugno 2001 (primo motivo), sia con riferimento alla compensazione delle spese giudiziali del doppio grado (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura di vizio di motivazione, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di salutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, nè, ai riguardo, è sufficiente che la censura di violazione di legge o il fatto controverso siano esposti nel corso del motivo poichè è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011