Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12741 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12741 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

D’Angelo Angelina

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
400/2011/28

depositata il

29/11/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da D’Angelo Angelina contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Caserta n. 91/5/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20081T002915000 per imposta di registro, ipotecaria e catastale per la vendita di un terreno nel Comune di Teverola. Il ricorso proposto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n.

2587/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 05/06/2014

si articola in unico motivo.Nessuna attività ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato
relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Coppola ha
depositato memoria.
Motivi della decisione

n. 3 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto
l’avviso carente di motivazione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
16076 del 22/12/2000 (Rv. 542848) secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di
rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52
del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 7/5/2014
dott.

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 51 e 52 del dpr 131/86, in relazione all’art. 360

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