Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12740 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7279-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. 13756881002, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3335/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. I.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di pagamento, notificato in data 23.2.2016, riferito a plurime cartelle di pagamento per tributi vari non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento parziale del ricorso 1 dichiarava prescritte le cartelle di pagamento notificate prima del 20.2.2011.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria

Regionale della Lombardia rigettava l’appello ritenendo che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite 23397/2016, andava applicata la prescrizione breve quinquennale e non quella ordinaria decennale.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c. per non aver applicato la CTR il regime ordinario di prescrizione decennale anche in seguito all’intervento delle Sezioni Unite.

2.Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

2.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, richiamata nell’impugnata sentenza, ha affermato che ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). E di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo “.

2.3 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

2.4 Orbene l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistente tout court il termine di prescrizione breve quinquennale per l’intero credito tributario. Tale termine deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4).

2.5 Gli avvisi di intimazione si riferiscono a cartelle per tributi IRPEF, IVA IRAP, imposta del Registro diritto di iscrizione agli albi e registri della Camera del Commercio.

2.6 Orbene con riferimento all’imposta del registro il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, stabilisce che ” il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata di prescrive in dieci anni”.

2.7 Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef Iva e Irap, le stesse, come insegna questa Corte (cfr Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), per ” tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

2.8 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

2.9 In conclusione posto che i giudizi, in considerazione dell’intervento dell’atto interruttivo costituito dagli avvisi di pagamento, hanno individuato nel 20.2.2011 il termine quinquennale per la prescrizione, solo i crediti per interessi e sanzioni relativi agli atti di riscossione notificati prima di tale data sono da considerare prescritti.

3 In conclusione il ricorso va accolto; la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, limitatamente alle sanzioni irrogate con gli atti di accertamento notificati prima del 20.2.2011 e agli interessi maturati anteriormente a tale data.

4. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione dell’esito complessivo della lite.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni per le ragioni e nei termini indicati in motivazione;

Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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