Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12740 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12740 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20949-2014 proposto da:
TOSI

UMBERTO C.F.TSOMRT55C11A944K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA DI PORTO, che Io
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
1090

contro

ARCHIVIO NOTARILE BOLOGNA P.I.80081790372 IN PERSONA
DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 19/06/2015

- controri corrente nonchè contro

CONSIGLIO NOTARILE BOLOGNA IN PERSONA DEL PRESIDENTE
P.T., PM PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO
BOLOGNA;

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 30/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/04/2015 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato Di Porto Andrea difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese
esposte ed in atti;
sentito il P.M. in perseyona del SOST. PROC. GEN.
DOTT. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera del 12-12-2012 la CO.RE.Di. dell’Emilia Romagna riteneva il notaio Umberto Tosi
responsabile della violazione degli artt. 64 e 138 primo comma lettera d) L.N. per la omessa tenuta
del repertorio nel periodo di tempo compreso tra il 13-4-2010 ed il 6-5-2010 e, riconosciute le

L.N. di euro 516,00.

Proposto reclamo da parte del notaio Tosi cui resisteva l’Archivio Notarile di Bologna la Corte di
Appello di Bologna con ordinanza del 30-1-2014 ha rigettato il reclamo stesso.

La Corte territoriale ha affermato che la decisione impugnata aveva fatto corretta applicazione di
un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui deve essere ravvisata la violazione
dell’art. 138 n. 4 IM. nella condotta del notaio che abbia annotato nel repertorio atti compiuti
: prima della vidimazione del repertorio medesimo, atteso che può essere qualificato come
repertorio ai sensi della Legge Notarile solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia
numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’Archivio Notarile distrettuale, il quale ne attesti
altresì il numero di fogli di cui è composto; né poteva essere ritenuta fondata la tesi del
reclamante circa l’esclusivo rilievo da attribuire all’annotazione dell’atto nel repertorio e non già al
possesso da parte del notaio di un repertorio regolarmente vidimato, posto che sussiste una
diversa gravità tra la condotta del notaio che non annota un atto nel repertorio di cui ha la
disponibilità e quella del notaio che redige l’atto senza disporre del repertorio, e che in questa
seconda ipotesi la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza della mancanza del
repertorio alla data di redazione dell’atto, mentre la successiva annotazione nel repertorio
successivamente vidimato non esclude la configurabilità dell’illecito ormai perfezionato.

,

1

attenuanti di cui all’art. 144 L.N., applicava al medesimo la sanzione pecuniaria ex art. 138 bis della

L’ordinanza impugnata ha rilevato che, in considerazione del carattere formale della violazione
disciplinare, nessun rilievo può essere attribuito, quanto al soddisfacimento delle esigenze sottese
all’obbligo di tenere il repertorio, all’annotazione tardiva, e che nella tardiva annotazione il
precetto violato attiene all’obbligo di annotare gli atti nel repertorio entro il giorno successivo,

In definitiva il giudice di appello ha ritenuto che l’annotazione da parte del notaio Tosi di 83 atti
redatti in data anteriore a quella di vidimazione del repertorio sul quale erano stati annotati
rivelava la mancanza di un repertorio alla data di redazione degli atti, e realizzava pertanto la
fattispecie dell’omessa tenuta del repertorio.

Per la cassazione di tale ordinanza il notaio Tosi ha proposto un ricorso basato su di un unico
motivo seguito successivamente da una memoria cui l’Archivio Notarile di Bologna ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

in via preliminare, premesso che il ricorso non risulta regolarmente notificato al Consiglio Notarile
di Bologna, si deve concordare con il rilievo del ricorrente secondo cui detto Consiglio Notarile è
parte della fase giurisdizionale del procedimento soltanto allorché il suo Presidente abbia richiesto
l’apertura della fase amministrativa o sia intervenuto in essa (Cass. Ord. 19-6-2013 n. 15273),
ipotesi non sussistente nella fattispecie, laddove il procedimento disciplinare nei confronti del
notaio Tosi è stato promosso dall’Archivio Notarile di Bologna.

Sempre in via preliminare si deve rilevare l’inammissibilità del controricorso in quanto non
notificato al ricorrente.

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mentre nella omessa tenuta il precetto violato attiene all’obbligo di tenere il repertorio.

Tanto premesso, si rileva che con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 62 primo comma — 64 — 137 primo comma e 138 primo comma
lettera d) della LN., censura l’ordinanza impugnata in quanto basata sull’erroneo convincimento
secondo il quale il notaio che si trovi temporaneamente nella materiale indisponibilità di fascicoli

informatico, non tiene il repertorio, e soggiace quindi alla sanzione prevista dell’art. 138 primo
comma lettera d) della LN.; invero, muovendo dalla “ratio” sottesa a tale disposizione, ovvero la
necessità di garantire la continuità e la certezza delle annotazioni, tenere il repertorio non significa
essere nella materiale disponibilità di fascicoli capienti, vidimati dall’Archivio Notarile, bensì al
contrario annotare gli atti ricevuti su fascicoli vidimati dall’Archivio Notarile stesso; è infatti solo
l’annotazione a sancire la immodificabilità dei dati inseriti nella memoria del computer ed a
garantire le suddette esigenze di continuità e certezza perseguite dalla norma in esame,
,._ indipendentemente dal fatto se il notaio sia stato costantemente in possesso, o si sia trovato nella
..

materiale indisponibilità del supporto cartaceo — “instrumentunr costituito da fascicoli vidimati e
capienti; da tale assunto discende la conseguenza che l’esponente, avendo annotato su di un
fascicolo di repertorio atti di data anteriore alla vidimazione del fascicolo medesimo, aveva
annotato tardivamente, ma di certo non aveva omesso di tenere il repertorio, cosicché egli
avrebbe dovuto essere sanzionato per l’illecito disciplinare previsto dall’art. 137 primo comma L.N.

Il ricorrente poi ritiene priva di pregio giuridico l’ulteriore statuizione della Corte territoriale
secondo cui la maggiore o minore gravità della condotta del notaio che non annoti un atto nel
repertorio discenderebbe a seconda del fatto che l’omessa annotazione dipenda dalla materiale
indisponibilità dei fascicoli vidimati e capienti, ovvero da altre ragioni, non meglio precisate; in
realtà a tal fine è decisivo accertare semplicemente se l’annotazione sia avvenuta o meno, posto

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di repertorio preventivamente vidimati dall’Archivio Notarile sui quali stampare l’elaborato

che solo l’annotazione, anche se tardiva, consente di escludere la sussistenza di ragioni ben più
gravi ed illecite sottese al comportamento omissivo del notaio.

Infine il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata ha preteso di relegare
l’obbligo di tenere il repertorio ad un mero adempimento formale, giungendo ad affermare che

certezza; infatti in tal modo si finisce per far coincidere la tenuta del repertorio con la continua e
materiale disponibilità di fascicoli vidimati e capienti, anziché con l’annotazione degli atti.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. il ricorrente poi sostiene che, a seguito della modifica
dell’art. 62 della L.N. da parte dell’art. 1 del D.LGS. 2-7-2010 n. 110 nel senso che l’annotazione
degli atti soggetti a repertorio deve avvenire non più in giornata, ma entro il giorno successivo a
quello di stipula, non può più affermarsi che la temporanea e materiale indisponibilità dei fascicoli
.2

capienti e vidimati configuri condotta che di per sé integra un illecito più ampio e più grave della
tardiva annotazione, tale da arrecare pregiudizio al bene giuridico protetto dall’art. 138 lettera d)
L.N., e tale quindi da giustificare l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa tenuta del
repertorio.

Il motivo è infondato.

Si deve invero rilevare che il convincimento sopra richiamato della Corte territoriale è corretto in
quanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, in ordine al quale non si ravvisano
ragioni per dissentire (Cass. 18-2-1994 n. 1608; Cass. 6-2-1995 n. 1372; Cass. 20-2-2006 n. 3660;
Cass. 24-7-2012 n. 12992) secondo cui ai sensi dell’art. 64 della L. N. può essere qualificato come
repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun
foglio dal capo dell’archivio notarile, il quale attesti il numero dei fogli di cui è composto (art. 64 L
N.); tale rigorosa affermazione si riconduce proprio alla formulazione dell’art. 138 lettera d), che
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nessun rilievo può attribuirsi all’annotazione ed al soddisfacimento delle esigenze di continuità e

parifica pienamente l’assenza del repertorio all’uso di un repertorio non vidimato; trattasi poi di
contrawenzione ben distinta da quella dell’omessa annotazione di un atto a repertorio,
sanzionata dall’art. 137 L. N., perché quest’ultima condotta presuppone la disponibilità di un
repertorio regolarmente tenuto, mentre la precedente infrazione è costituita dall’omessa tenuta

successivamente eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l’illecito, ormai perfezionato,
potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla entità della sanzione
(Cass. 5-7-1999 n. 6934).

L’assunto del ricorrente, quindi, trascura di considerare che ai sensi degli artt. 62 (anche nella
nuova formulazione, che nulla ha innovato ai fini che interessano in questa sede) e 64 L.N. il notaio
è obbligato a tenere non un qualunque repertorio, e quindi anche un repertorio già esaurito, ma
un repertorio con fascicoli capienti in relazione agli atti da redigere, e che detti fascicoli devono
essere numerati e vidimati dal capo dell’Archivio Notarile al momento della stesura dell’atto e
della sua annotazione sul fascicolo del repertorio, con la conseguenza che un repertorio che non
abbia capienza per tale annotazione non rispetta il precetto legislativo, e che ugualmente tale
precetto viene disatteso da un fascicolo repertoriale che intervenga successivamente alla
redazione dell’atto, anche se poi tardivamente venga su di esso annotato l’atto.

E’ poi infondato in particolare il profilo di censura secondo cui la finalità della sanzione prevista
dall’art. 138 primo comma lettera d), ovvero la necessità di garantire la continuità e la certezza
delle annotazioni, induce a ritenere che tenere il repertorio non significa essere nella materiale
disponibilità di fascicoli capienti vidimati dall’Archivio Notarile, bensì al contrario annotare gli atti
ricevuti vidimati dall’Archivio Notarile stesso, dunque anche tardivamente; invero il precetto in
questione attiene ad una precisa condotta dovuta dal notaio in ordine alla disponibilità di un
repertorio capiente per la tempestiva annotazione degli atti redatti, repertorio numerato e firmato
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del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza che, se

in ciascun foglio dal capo dell’Archivio Notarile, con la conseguenza che, se il notaio non rispetta
tali formalità, risulta integrata la violazione disciplinare contestata; nella tardiva annotazione,
invece, il precetto violato riguarda una diversa condotta, prevista dall’art. 62 della LN. e
consistente nel dovere di annotare l’atto nel repertorio formalmente numerato e vidimato al

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non si procede alla statuizione relativa alle spese di giudizio
a seguito della rilevata inammissibilità del controricorso.

Infine ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma 1’8-4-2015

Il Consigliere estensore

Il Presige

massimo entro il giorno successivo alla sua redazione.

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