Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12740 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29052/2015 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., (P.I. 00421940586), già AVIS AUTONOLEGGIO

S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RINEZO 92, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SANSONI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente-

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1460/2015, del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa e

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 29 aprile 2015, il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Firenze contro la decisione del Giudice di pace della medesima Città, rigettava l’opposizione promossa dalla Avis Budget Italia S.p.A. avverso cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud S.p.A. per il regolamento di sanzione pecuniaria per violazione del C.d.S.;

che il giudice di appello osservava, in via assorbente, che il ricorso in opposizione originariamente proposto dall’Avis era inammissibile in quanto si fondava sulla “questione del difetto di legittimazione passiva, che, al di là del nomen iuris impropriamente impiegato, è questione di merito, poichè attiene alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio” e, dunque andava proposta “avverso il verbale di accertamento”;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Avis Budget Italia S.p.A. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Firenze, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede Equitalia Sud S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria e il controricorrente un elenco di ricorsi dinanzi a questa Corte su tematiche analoghe, pendenti con la stessa controparte;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: a) con il primo mezzo è denunciata “violazione ed errata applicazione della legge”, per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto, nel caso di specie (in cui si contestava una erronea applicazione dell’art. 196 C.d.S., con omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al locatario dell’autoveicolo), inammissibile il ricorso in opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, assumendo che esso sia esperibile solo in mancanza di notificazione del provvedimento sanzionatorio; b) con il secondo mezzo è dedotta “violazione ed errata applicazione dell’art. 196 C.d.S.”;

che i motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati;

che, essendo incontestato (e, anzi, ammesso dalla stessa ricorrente, ciò, comunque, costituendo presupposto logico-giuridico della decisione non investito da impugnazione) che il verbale di accertamento della infrazione al codice della strada è stato ritualmente notificato alla Avis e da questa non è stato tempestivamente impugnato, nonchè effettivamente trattandosi di opposizione a cartella esattoriale fondata sulla contestazione della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (adducendo la società ricorrente che, in forza dell’art. 196 C.d.S., la responsabilità solidale ivi prevista deve gravare sul locatario dell’autoveicolo e non sull’impresa locatrice), è giuridicamente corretta la decisione assunta dal Tribunale di Firenze;

che, infatti, i motivi invocano del tutto fuori luogo il principio per il quale colui nei cui confronti è emessa una cartella esattoriale può recuperare la tutela ordinaria avverso l’atto presupposto (oltretutto, nel rispetto del termine concesso per impugnare quest’ultimo) ove deduca essere mancata la notifica di questo, potendo un siffatto principio trovare logica e giuridica giustificazione soltanto quando tale omissione riguardi colui che intende agire, solo in questo caso potendo ragionarsi di recupero di attività incolpevolmente omesse;

che, al contrario, proprio la peculiarità della fattispecie, in cui si pretende di recuperare una tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale di non avere mai contestato la ritualità della notifica a se stessi dell’atto che si era onerati di impugnare di persona, esclude l’applicabilità di quel principio;

che, pertanto, la fattispecie si risolve agevolmente in applicazione del principio in base al quale l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto – benchè di formazione stragiudiziale o amministrativa – suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio desumibile chiaramente dalla motivazione di Cass., sez. un., n. 23397/2016, corrispondente alla teoria dei cc.dd. titoli paragiudiziali;

che, quindi, non rileva la questione oggetto del contrasto rimesso alle sezioni unite da Cass. ord. int. n. 21957/2016, in ordine alla natura recuperatoria o meno dell’opposizione, visto che nella specie tutto è precluso dalla definitività dell’accertamento del credito dovuta alla mancata tempestiva opposizione avverso i primi atti ritualmente notificati a chi solo oggi se ne duole;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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