Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12740 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15892-2010 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROBBIO 6, presso l’avvocato MINOPRIO ELEONORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CESARO GRAZIA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. STANISLAO

MANCINI 2, presso l’avvocato CESCHINI ROBERTA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO,,

depositato il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto del 27- 30.04.2009, accoglieva l’istanza proposta (il 26.10.2009), ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 e dell’art. 8 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva dalla citata L. n. 64 del 1994, da D.G.L., residente in (OMISSIS) disponendo che la minore D. E., nata a (OMISSIS), figlia riconosciuta dell’istante e di M.L., cittadina italiana, facesse ritorno immediato nel (OMISSIS), presso il padre.

La vicenda trae origine dall’iniziativa assunta dalla M., la quale dopo essere tornata il (OMISSIS), con la figlia, per fare visita alla madre, non faceva rientro nel (OMISSIS), nè il (OMISSIS) dello stesso mese, giorno inizialmente programmato per il ritorno di entrambe e per il quale erano già provviste di biglietto aereo, nè nel successivo mese di (OMISSIS).

Il Tribunale per i minorenni di Milano, sentiti in camera di consiglio i genitori della bambina, esaminata la documentazione in atti e viste anche le contrarie conclusioni del P.M., riteneva illecito, ai sensi della citata Convenzione, il mancato rientro della minore nel (OMISSIS), osservando e ritenendo:

– che dalla sua nascita, avvenuta il (OMISSIS), la bambina era vissuta in (OMISSIS) per tre mesi consecutivi – che, invece, dal (OMISSIS), si era con la madre trasferita nel (OMISSIS), presso il domicilio paterno, ove risultava essere rimasta sino al (OMISSIS);

– che la dimora della bambina all’estero nel periodo decorso dal (OMISSIS) era dimostrato dalla prodotta documentazione, inerente sia a lei (richiamo in data (OMISSIS) per le vaccinazioni obbligatorie) che alla M. (attribuzione, in data (OMISSIS), del numero di assicurazione sanitaria estera/iscrizione SS inglese; invito del (OMISSIS) a sottoporsi al PAP test; comunicazione fiscale pervenuta anche a lei, il (OMISSIS), presso l’abitazione del D. attestante credito d’imposta; certificato assicurativo RCA inerente al suo veicolo, per il periodo (OMISSIS)certificato dentistico del (OMISSIS)), che ad entrambe (attestazione in data (OMISSIS) di frequentazione di un corso di “baby massage”).

che si rilevava irrilevante la prevalente presenza della minore in (OMISSIS), invocata dalla M. con indebito inserimento nel computo dei periodi posti a raffronto del tempo successivo al mancato rientro nel (OMISSIS) che, inoltre, apparivano insignificanti il mancato trasferimento di mobilia o del proprio veicolo, dedotti dalla medesima parte, o ancora un presunto suo animus di radicare o meno all’estero la residenza propria e della figlia o la residenza anagrafica di quest’ultima in (OMISSIS), a tale riguardo dovendosi sottolineare anche che ai fini del perseguimento delle finalità di tutela assicurate dalla Convenzione dell’Aja del 1980 la reintegrazione doveva attenere a situazioni di mero fatto – che sul piano normativo era preclusa la considerazione, richiamata dal PM a fondamento della sua conclusione contraria al rimpatrio della bambina, del migliore collocamento,rispetto a ciascuno dei suoi genitori, del minore in tenera età, se non implicante per il minore stesso oggettivi rischi di danni psico-fisici che dall’audizione delle parti risultava anche che il D. esercitava i suoi doveri parentali.

Contro questo decreto la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato al PG presso il giudice a quo ed al D., che ha resistito con controricorso. La M. ha anche depositato memoria, nella quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la M. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva con L. 15 gennaio 1994, n. 64, dell’art. 11 del Regolamento CE n, 2201/2003, per l’adozione di un’erronea nozione di “residenza abituale”.

Si duole che il Tribunale abbia adottato una nozione erronea e formalistica di “residenza abituale”, assumendo conclusivamente che non sussistevano elementi idonei a provare un effettivo radicamento della minore in (OMISSIS) e che, quindi, in tale nazione non poteva essere individuato il suo luogo di residenza abituale.

2. “Carente e contraddittoria motivazione per non avere chiarito il motivo per cui la documentazione prodotta dalla ricorrente, idonea a provare che la minore si è trattenuta in (OMISSIS), sia irrilevante ai fini della decisione”.

3. “Carente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo astrattamente che la nozione di “residenza abituale” coincide con il centro dei legami affettivi della minore, di fatto ha ritenuto idonei a provare l’abitualità della residenza in (OMISSIS) i documenti comprovanti soltanto la presenza fisica della minore nello stato richiedente”.

4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e art. 13, comma 1, lett. a) della Convenzione de L’Aja del 1980 per non avere il giudice di merito osservato la distinzione tra illecito trasferimento e illecito mancato rientro e per non avere considerato il periodo di permanenza in (OMISSIS) al fine di determinare la sussistenza delle condizioni che giustificano il mancato rientro di cui all’art. 13”.

5. “Carente motivazione nella parte in cui l’impugnato decreto si è pronunciato sulla sussistenza del presupposto dell’effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del signor D.”.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse della M. e del D., quale evidenziato dall’accordo tra gli stessi intervenuto per iscritto, in merito anche al regime di permanenza della figlia C.E. presso ciascuno di loro e nei diversi luoghi di rispettiva residenza, accordo che risulta ratificato il 20.12.2010 dalla competente autorità giudiziaria inglese, presso la Contea di Leicester (caso n. LE10P00415) ed allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla M., la quale già dal controricorso del D., appariva avere assunto iniziative volte a ricondurre la vicenda a condizioni di legalità. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue anche la caducazione dell’impugnato decreto, reso il 27-30.04.2009 dal Tribunale per i minorenni di Milano. L’esito definito del giudizio e le relative – ragioni giustificano la compensazione per intero delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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