Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12740 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12740 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23356-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

OPESSO GIANFRANCO;
– intimato –

avverso l’ordinanza n. 18290/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 12/06/2013, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Data pubblicazione: 05/06/2014

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate, premetteva che con ordinanza n.18290/13, resa il 12
giugno 2013, questa Corte, in accoglimento di precedente istanza di correzione
del decreto 20044/12, estintivo della lite nei confronti di Opesso Gianfranco in
base a condono ex art.39 d.l.n.98/11, riuniti i ricorsi 5109/2012 e 6623/13,
all’anno 2006 revocandolo nel resto. Aggiunge la ricorrente che l’ordinanza
n.18290/13 contenva un errore materiale, essendosi riferita l’originaria istanza
di correzione all’anno 2005, ragion per cui il decreto n.20044/12 doveva essere
confermato limitatamente all’anno 2005 e non all’anno 2006;
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Il ricorso è fondato, vertendosi in tema di errore materiale in relazione a quanto
previsto dagli artt.287 e 288 c.p.c..
Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale indicato dall’Agenzia,
sostituendo nel dispositivo dell’ordinanza n.18290/13 al secondo rigo dopo
l’espressione “all’anno” la data 2006 erroneamente indicata, con quella corretta
di 2005.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale indicato
dall’Agenzia, sostituendo nel dispositivo dell’ordinanza n.18290/13 resa da
questa Corte in data 30 luglio 2013 al secondo rigo dopo l’espressione
“all’anno” la data 2006 erroneamente indicata con quella corretta di 2005.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consìfib della VI sezione civile in Roma.

confermava il decreto 20044/2012 limitatamente al contenzioso relativo

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