Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1274 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 16/07/2020, dep. 22/01/2021), n.1274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

in calce al ricorso, dall’Avv. Luigi Quercia, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Livia Ranuzzi, al viale del Vignola n. 5 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

avverso la sentenza n. 128, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Centrale, sezione di Bari, il 17.12.2012, e pubblicata il

21.12.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

il (OMISSIS) l’Amministrazione finanziaria notificava a S.P., esercente l’attività di farmacista, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale rettificava il reddito d’impresa dichiarato in relazione all’anno 1975, elevandolo da L. 18.664.572 a L. 45.489.000, derivandone il conseguenziale incremento dell’imposizione.

S.P. opponeva l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Bari, che rigettava il ricorso.

Il contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria di II grado che, invece, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

La decisione sfavorevole era gravata di impugnazione dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione di Bari che, con decisione depositata il 21.12.2012, accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso la decisione adottata dalla CTC ha proposto ricorso per cassazione S.P., affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25 e 26, nella formula vigente ratione temporis, il contribuente contesta la decisione adottata dalla CTC impugnata per essere incorsa nella nullità della sentenza, non avendo rilevato l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dall’Ente impositore a causa del difetto di specificità dei motivi di ricorso.

1.2. – Mediante il secondo strumento di gravame, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in conseguenza della violazione dell’art. 2909 c.c., il ricorrente censura la “nullità della sentenza” (ric., p. 8) impugnata per non avere la CTC rilevato il giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria di II grado, in conseguenza dell’omessa impugnazione, da parte dell’Ente impositore, della specifica ratio decidendi relativa alla affermata fondatezza nel merito delle difese proposte dal contribuente in materia di contabilità.

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., il contribuente critica la decisione assunta dalla CTC impugnata per essere incorsa nella nullità della sentenza, non avendo pronunciato sulla contestata nullità dell’avviso di accertamento in quanto non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

1.4. – Mediante il quarto mezzo di gravame, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata per essere stata motivata esclusivamente sull’applicazione di una percentuale di ricarico.

1.5. – Con il suo quinto motivo di ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente contesta la decisione della CTC impugnata per essere incorsa nella “nullità della sentenza per insufficiente motivazione” (ric., p. 18), non avendo adeguatamente pronunciato sui contestati errori di calcolo commessi dall’Ufficio finanziario nell’accertamento del reddito.

1.6. – Mediante il sesto motivo di gravame, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente critica la decisione assunta dalla CTC per essere incorsa nella “nullità della sentenza per insufficiente motivazione”, lamentando ancora che la CTC non ha motivato in relazione alla erronea determinazione di maggiori ricavi effettuata dall’Ufficio finanziario, incorso in errore di calcolo.

2.1. – 2.2. – Ragioni sistematiche, ma pure logiche, suggeriscono di esaminare per primo il motivo di ricorso proposto dal contribuente come secondo. Mediante quest’ultimo strumento di gravame, S.P. ha sostenuto che “i giudici della Commissione Tributaria Centrale di Bari, con la sentenza qui gravata, hanno violato l’art. 2909 c.c. perchè non hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso formulato dall’Ufficio a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza della CT di II grado di Bari con cui il collegio ha statuito la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto ‘il contribuente, attraverso un’articolata e documentata memoria (già proposta in primo grado), è riuscito a fornire ampia prova degli elementi contabili posti a sostegno del suo ricorso, sicchè le ‘rettifichè operate dall’Ufficio sconfinano in una eccessiva discrezionalità operativà. Questa autonoma ratio decidendi, evidenzia l’impugnante, non è stata affatto contestata nel suo ricorso innanzi alla CTC dall’Agenzia delle Entrate, che si è limitata ad impugnare soltanto le affermazioni del giudice gravato in materia di erronea ricostruzione del reddito in materia di differenze esistenti tra servizio fiduciario e gestione in proprio di una farmacia.

In definitiva, ha osservato il contribuente nel suo ricorso per cassazione, “nessuna censura è stata invece, mossa dall’A.f. relativamente alla considerazione rappresentata dai giudici di secondo grado, circa l’evidente nullità dell’atto accertativo impugnato a fronte della prova fornita dall’odierno ricorrente, anche in sede di memorie… circa la ‘discrezionalità’ delle “rettifiche” operate dall’Ufficio. Orbene, l’Ufficio avrebbe dovuto e non lo ha fatto, censurare tale capo della sentenza” (ric., p. 10).

La contestazione appare fondata. La Commissione Tributaria di II grado ha motivato la propria decisione (anche) sulla ritenuta attendibilità degli argomenti e dei calcoli esposti dal contribuente nella sua memoria, che ha reputato idonei a far ritenere illegittimo l’accertamento così come operato dall’Ufficio finanziario. Quest’ultimo non ha proposto, in sede di impugnazione innanzi alla CTC, una specifica contestazione di tale autonoma ratio decidendi, con la conseguenza che la pronuncia di annullamento dell’atto di rettifica deve ritenersi essere divenuto definitivo. Occorre ancora segnalare che in questa pronuncia rimane assorbita la valutazione del primo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente ha censurato il vizio di specificità delle contestazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla CTC, anche in materia di omessa critica della ratio decidendi fondata sull’accoglimento della prova offerta dalla parte mediante esposizione degli elementi contabili indicati a fondamento del suo ricorso.

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito il primo, e la impugnata sentenza della CTC deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., confermandosi il passaggio in giudicato della decisione assunta dalla Commissione Tributaria di II grado, e pertanto l’annullamento dell’avviso di accertamento, stante l’improseguibilità del giudizio nel terzo grado di merito.

2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – Le ragioni della pronuncia escludono che occorra esaminare nel dettaglio le ulteriori contestazioni proposte dal ricorrente.

In definitiva, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, rimanendo annullato l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

Le spese, in relazione al grado di giudizio celebrato innanzi alla CTC, seguono l’ordinario criterio della soccombenza come quelle del giudizio di legittimità, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da S.P., dichiara assorbiti il primo e gli ulteriori, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi che liquida in Euro 200,00 ed oneri di legge per ciascuno dei due giudizi, dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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