Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12739 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M.G., (OMISSIS), domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAVENT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. dott.

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI LUISA,

rappresentato e difeso dagli avvocati DI MEGLIO GIORDANO, DI

MEGLIO PIETRO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 531/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso proposto da D.M.G. avverso la sentenza n. 531 in data 20.02.2012 che, rigettando l’appello del D.M. nei confronti della ITAVENT MANAGEMENT s.p.a. nel contraddittorio dell’interventore M.G., ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 155 del 2010 di accertamento del contratto di locazione inter partes e di condanna del locatore D.M. al rinnovo della locazione (ritenendo inammissibile l’intervento del M.);

visto il controricorso di ITAVENT MANAGEMENT s.p.a. che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

dato atto che nessuna attività difensiva è stata svolta da M.G.;

preso atto dell’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore notificato all’indirizzo di posta certificata del difensore della resistente;

ritenuto di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con condanna del ricorrente, che vi ha dato causa, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in favore della resistente, non risultando esservi stata accettazione della rinuncia di detta parte.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della ITAVENT MANAGEMENT s.p.a. in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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