Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12739 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.19/05/2017),  n. 12739

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 7783-2016 proposto da:

P.A., nella qualità di liquidatore della Soc. Studio

P. Servizi di Ingegneria ed Architettura dell’Ing. A.P.

e C. s.a.s., in liquidazione, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

FINOCCHIARO, giusta procura a margine dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, quale avente causa della BANCA

UTALEASE SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce alla scrittura difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede il rigetto del ricorso;

avverso l’ordinanza n. 1709/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2016 non partecipata dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A., nella qualità di liquidatore della Soc. Studio P. Servizi di Ingegneria ed Architettura dell’Ing. A.P. e C. s.a.s., in liquidazione, ha proposto regolamento di competenza, basato su sei motivi, nei confronti di Banco Popolare – Società Cooperativa (avente causa della Banca Italease S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione) e avverso l’ordinanza del 16 febbraio 2016, con la quale, nella causa relativa alla domanda – proposta dall’attuale ricorrente, nella dedotta qualità – di risoluzione del contratto di locazione finanziaria da lui stipulato in data (OMISSIS) con la Mercantile Leasing S.p.a. (poi assorbita dalla Banca Italease S.p.a.) ed inerente ad una imbarcazione a motore, il Tribunale di Catania, ritenuta fondata l’eccezione, proposta dalla convenuta, di incompetenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi dell’art. 24 del contratto di leasing che prevede la competenza esclusiva del foro di Firenze, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze e ha assegnato il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.

Banco Popolare – Società Cooperativa (avente causa della Banca Italease S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione) ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Il P.M. ha concluso per il rigetto del proposto regolamento di competenza.

Il P., nella dedotta qualità, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. Con il primo motivo la parte ricorrente assume che il contratto cui ha fatto riferimento il Tribunale di Catania e prodotto dalla parte convenuta non sarebbe da essa stato sottoscritto e che l’unico contratto di locazione finanziaria relativo ad imbarcazione sarebbe stato da essa stipulato con la Mercantile Leasing S.p.a. mediante modulo prestampato e contenente, tra altre “condizioni contrattuali”, anche la clausola vessatoria del foro esclusivo di Firenze, “condizioni sottoscritte senza un espresso richiamo di detto patto derogatorio”, e deduce che detta “condizione” sarebbe stata imposta in quanto la società locatrice aveva sede in (OMISSIS)”.

3.1. Il motivo è infondato, atteso che il contratto prodotto dalla convenuta risulta sottoscritto dalla società di cui il P. è ora liquidatore così come risulta specificamente approvata e sottoscritta la clausola relativa all’art. 24 delle Condizioni generali di contratto, sottoscrizione che la parte ricorrente non risulta abbia tempestivamente disconosciuto. Si precisa, peraltro, che il contratto prodotto dal ricorrente non è che una copia del medesimo contratto n. (OMISSIS) stipulato a (OMISSIS) in data (OMISSIS) prodotto dalla convenuta, e a tale contratto la stessa parte ricorrente fa riferimento chiaramente, deducendo di averlo sottoscritto così come assume di aver sottoscritto la clausola di deroga alla competenza in questione. Si evidenzia altresì che la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente (Cass., ord., 21/02/2017, n. 4377) e che deve ritenersi sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizione della previsione contrattuale (v. Cass., ord., 21/07/2015, n. 15278, proprio in tema di designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo), evidenziandosi che, nel caso di specie, la clausola in questione risulta richiamata con espresso riferimento al numero e al titolo della stessa (“Competenza esclusiva del Foro di Firenze”).

Nel resto le censure proposte risultano del tutto generiche.

4. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, per essere tale clausola inefficace nei confronti di soggetti diversi dalle parti contraenti.

4.1. Il motivo è infondato, essendo l’attuale convenuta subentrata, per stessa ammissione della parte ricorrente (pur facendo la stessa riferimento, a p. 8 del ricorso, a più cessioni di contratto e, a. p. 11 del predetto atto, ad assorbimento della Mercantile Leasing S.p.a. ad opera della Banca Italease S.p.a. e a successiva cessione di credito da questa al Banco Popolare – Società Cooperativa, mentre la resistente ha dedotto la fusione della Mercantile Leasing nella Banca Italease e di quest’ultima, poi, nel Banco Popolare – Società Cooperativa), nella posizione dell’originaria contraente.

5. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta che la convenuta abbia eccepito l’incompetenza territoriale senza specificare “per quale motivo veniva formulata tale richiesta, non avendo la detta società (convenuta) alcun interesse ad indicare il Foro esclusivo di Firenze non avendo in detto circondario alcun interesse o punto di riferimento tale da giustificare l’eccezione”.

5.1. Il motivo va disatteso in quanto la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. 1/08/2001, n. 10449; Cass., ord., 22/11/2001, n. 14854).

6. Con il quarto motivo la parte ricorrente assume che, avendo l’ing. P., nella qualità di socio accomandatario della Soc. Studio P. Servizi di Ingegneria ed Architettura dell’Ing. A.P. e C. s.a.s., attualmente in liquidazione, stipulato il contratto di leasing di cui si discute in causa “per finalità proprie e comunque nemmeno connesse con la propria attività d’impresa avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di edifici urbani e di opere pubbliche” e, quindi, quale consumatore, dovrebbe farsi riferimento al foro del consumatore, con conseguente competenza del foro di Catania.

6.1. Il motivo è infondato, risultando il contratto in parola stato stipulato dalla Soc. Studio P. Servizi di Ingegneria ed Architettura dell’Ing. A.P. e C. s.a.s., attualmente in liquidazione. Ed invero, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469-bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (Cass., ord. 23/09/2013, n. 21763). Si rimarca che il contratto in questione è stato sottoscritto dalla società e che, comunque, a tutto voler concedere, neppure può escludersi che la stipula del contratto in parola non possa essere in qualche modo funzionale all’attività professionale del P. (v. pure Cass. ord., 12/03/2014, n. 5705).

7. Con il quinto motivo la parte ricorrente assume che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata già “superata e rigettata” con provvedimento del 23 gennaio 2015, con cui il G.U, sciogliendo la riserva ha concesso i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 e rappresenta che le parti, in base a tale ordinanza hanno già depositato memorie sicchè il procedimento sarebbe in parte istruito e il trasferimento presso altro giudice potrebbe “determinare pregiudizio per la impostazione istruttoria da parte del decidente”.

8. Con il sesto motivo sostiene la parte ricorrente che il Tribunale adito male avrebbe “fatto… a non tener conto della opposizione formulata in forza dei principi generali della economia processuale” sul rilievo che, essendo stata la causa parzialmente istruita, avendo lo stesso Tribunale “istruito e deciso la parte cautelare” ed “essendo il Tribunale di Firenze ormai scollegato dalla controversia” all’esame, per essere stata “la Soc. Mercantile Leasing SpA, con sede in (OMISSIS) assorbita dalla Soc. Banca Italease con sede in Milano, la quale ha ceduto il credito al Banco Popolare Soc. Coop, con sede in (OMISSIS)”, sarebbe “venuto meno ogni e qualsiasi interesse o convenienza ad eccepire l’incompetenza territoriale indicando quale Foro competente il Tribunale di Firenze”.

9. I motivi quinto e sesto, che essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente considerati, vanno rigettati.

Ed invero la concessione dei termini di cui alla norma sopra indicata e il tenore della richiamata ordinanza non hanno comportato alcuna decisione sulla competenza, non avendo quel giudice manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria di quel provvedimento in tema di competenza, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177, comma 1.

Nè può rilevare, ai fini della decisione sulla competenza, l’eventuale già avvenuto parziale espletamento dell’istruttoria, atteso che, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., il processo riassunto ritualmente dinanzi al giudice dichiarato competente continua dinanzi al nuovo giudice (Cass., sez. un., 29/10/1986, n. 6337; Cass. 9/09/1993, n. 9444; Cass. 10/05/2013, n. 11234).

Inoltre, alcuna statuizione sulla competenza può ritenersi definitivamente resa in sede cautelare, essendo i provvedimenti emessi in quella sede privi del requisito della definitività e della decisorietà, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare.

Infine, non risulta sia venuto meno l’interesse, da parte dell’attuale resistente, di eccepire l’incompetenza del giudice adito in base alla più volte richiamata clausola contrattuale.

10. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto ricorso per regolamento di competenza va rigettato.

11. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; spese rimesse; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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