Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12739 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 13/05/2021), n.12739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1040-2019 proposto da:

DOBANK s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria

per la riscossione dei crediti della ROMEO SPV SRL, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso

l’avvocato MAURO ZANNI che la rappres. e difende, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, in via VITTORIA

COLONNA 39, presso lo studio degli avv.ti MARCO PASSALACQUA,

ALESSANDRO MUSELLA e MARIO OLIVIERI che lo rappresentano e

difendono, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1682/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bergamo ingiunse alla May Group s.r.l, quale debitore principale, e ad altri soggetti quali fideiussori, tra cui V.S. – nei limiti delle garanzie prestate- il pagamento, a favore della Bipop CARIRE s.p.a., della somma di Euro 198.665,14 oltre interessi.

La May Group s.r.l. fu dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1.4.05 e la banca fu ammessa al passivo per la somma oggetto dell’ingiunzione.

I suddetti fideiussori, con distinti atti, proposero opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, il Tribunale, con sentenza dell’1.10.10, accolse l’opposizione di V.S., annullando il decreto opposto per incompetenza territoriale, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia – o alternativamente del Tribunale di Genova – a conoscere la domanda della Banca.

Con citazione notificata il 17.12.10, Unicredit Crediti Management Bank s.p.a., quale mandataria di Aspra Finance s.p.a., indicata quale cessionaria della Bipop Carire (in virtù di cessione in blocco a norma dell’art. 58 TUB, con atto notarile dell’8.5.08, atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.6.08), riassunse il giudizio innanzi al Tribunale di Brescia. Si costituì il V., eccependo il difetto di legittimazione processuale dell’attrice in riassunzione, nonchè l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande proposte.

Con sentenza emessa il 28.1.15, il Tribunale di Brescia rigettò la domanda, osservando che la Aspra Finance s.p.a. non aveva provato la titolarità del credito fatto valere, in quanto nel giudizio di riassunzione non aveva prodotto i documenti necessari tra i quali l’inserzione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale.

L’Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (incorporante della Aspra Finance s.p.a. con atto del 14.12.10) appellò la suddetta sentenza; con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente il 3.7.18 si costituì la Romeo SPV s.r.l., e per essa la mandataria Dobank s.p.a., quale successore a titolo particolare della Unicredit Credit Management Bank s.p.a, in virtù di cessione pro-soluto stipulata il 30.9.16 tra la Dobank s.p.a. – denominazione assunta dalla Unicredit Credit Management Bank s.p.a. dal 30.10.15 – e la Romeo SPV s.r.l..

Con sentenza emessa il 17.10.18 la Corte territoriale respinse l’appello, osservando che: l’Unicredit Credit Management Bank s.p.a., pur a fronte della specifica eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dal V., si era limitata ad enunciare la sua qualità di mandataria della Aspra Finance s.p.a., cessionaria in blocco dei crediti della Bipop Carire ex art. 58 TUB di cui alla pubblicazione nella G.U. del 5.6.08, senza produrre la documentazione idonea a dimostrare l’inclusione del credito in questione nell’oggetto della cessione in blocco; il semplice richiamo degli estremi della G.U., da parte del successore della parte originaria, non costituiva prova del medesimo credito, non emergendo dagli atti che il V. l’avesse, implicitamente o esplicitamente, riconosciuto; la documentazione prodotta in sede d’appello era tardiva ex art. 345 c.p.c..

La Romeo SPV s.r.l., quale successore nel credito contestato, ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Resiste V.S. con controricorso, illustrato con memoria; lo stesso controricorrente, con nota del 6.11.2020, ha depositato l’ordinanza n. 24798/20 emessa da questa Corte il 5.11.2020.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111,113 e 115 c.p.c., avendo la Corte d’appello errato nel ritenere non dimostrata la propria titolarità del credito per cui è causa, in quanto tale prova era costituita dalla pubblicazione della cessione in blocco dei crediti sulla G.U. del 5.6.08 di cui era stata fatta menzione nell’atto di riassunzione, assumendo pertanto non essere necessaria la documentazione relativa a tale cessione, trattandosi di atto pubblico la cui produzione è necessaria solo se specificamente contestata.

La ricorrente, assumendo altresì che la Corte territoriale aveva compensato le spese, in quanto dalla c.t.u. espletata in primo grado sì desumeva l’effettiva sussistenza del credito azionato dalla Bipop Carire, ha chiesto la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento della domanda della mandataria Dobank s.p.a..

Il ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che, secondo un orientamento consolidato, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (così Cass. 11/04/2017, n. 9250; n. 17470/13; n. 8975/2020).

Sulla questione oggetto di causa, secondo altro orientamento, che specifica quello suddetto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 4116/16; n. 24798/2020).

Sussiste sul tema in esame un ulteriore, intermedio, orientamento interpretativo, a tenore del quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., n. 31188/17).

Nel caso di specie parte ricorrente ha indicato, nell’atto di riassunzione del giudizio, i dati dell’atto di cessione, evidenziandone l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5/6/2018, foglio inserzioni 66, parte II. Ora, V.S. ha contestato la legittimazione processuale della società ricorrente, ritenendo che la mera indicazione dei dati dell’atto di cessione in blocco dei crediti, a norma del citato art. 58 TUB, come riportati nella G.U., non sia prova idonea della cessione dello specifico credito per cui è causa non essendo stato prodotto l’atto di cessione.

L’assunto deve essere condiviso in quanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la parte controricorrente ha espressamente contestato che la Romeo SPV s.r.l. sia la titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, attesa l’inidoneità dell’avviso di pubblicazione della cessione in blocco nella G.U..

Invero, come rettamente affermato da questa Corte nelle pronunce sopra richiamate, la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione, non avendo la ricorrente prodotto l’atto di cui all’art. 58 TUB. Nè si perviene a diversa conclusione aderendo al suddetto orientamento interpretativo intermedio, poichè non è stata provata la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in modo da poter individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Ne consegue l’inapplicabilità, nel caso concreto, della giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente che, per quanto esposto, ritiene sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito ceduto in blocco l’indicazione dei dati della cessione nella G.U. solo se quest’ultima non sia stata contestata, come invece accaduto nella fattispecie.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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