Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12739 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), D.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO 122, presso l’avvocato RUSSO ANDREA, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ODINO ADA, FIGONE ALBERTO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di tutore

della minore D.A.M. già K.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso

l’avvocato CONCETTI MICHELA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, COMUNE DI

SANREMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ODINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CONCETTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.01-13.02.2010 (resa nel procedimento aperto il 12.05.2008), il Tribunale per i minorenni di Genova dichiarava lo stato di adottabilità di D.A.M., nata in (OMISSIS) e per pronuncia estera figlia adottiva dei coniugi C.C. ed D.A., nominandole l’avv.to M.A. quale tutore, confermando la sospensione dei genitori adottivi dalla potestà genitoriale e dai contatti con la figlia e l’affidamento della minore al Comune di Sanremo, con collocazione della stessa in Comunità in attesa d’inserimento in famiglia d’accoglienza.

Con sentenza del 10-22.06.2010, la Corte di appello di Genova, sezione specializzata minori respingeva, in conformità delle richieste del PG e del tutore della minore, l’impugnazione proposta dal D. e dalla C. contro la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che le considerazioni della sentenza di primo grado sull’abbandono morale e materiale subito da A. dopo la sua adozione da parte dei coniugi C. – D. si rivelavano frutto non di travisamento dei fatti o di errore giuridico, ma logica e motivata conclusione desumibile dal complesso degli attendibili dati istruttori diffusamente esaminati dal P.M.;

– che non potevano trovare accoglimento le censure rivolte dagli appellanti alla CTU espletata dalla dott.ssa Ri. nel pregresso grado e di cui alla relazione depositata l’11.09.2008, seguita da altra ampia relazione depositata il 10.01.2010, in cui la professionista aveva convincentemente replicato alle osservazioni critiche formulate dalla consulente di parte dott.ssa Ar. – che dalle condivise valutazioni espresse nella CTU in ordine alla condizione della minore e dei coniugi D. – C. risultava:

a) che, in conseguenza del fallimentare avvio dell’inserimento adottivo presso gli appellanti, la minore viveva in una situazione di abbandono interiore e morale, non avendo trovato nella famiglia il sostegno e la sicurezza emotiva di cui aveva bisogno anche per la costruzione di un futuro sereno, e necessitava di riferimenti stabili, rassicuranti e duraturi, nonchè di un primo, transitorio periodo di permanenza presso una comunità di accoglienza con adeguato sostegno, seguito da una nuova soluzione adottiva;

b) che gli appellanti non apparivano in grado di sostenere, comprendere e gestire adeguatamente i bisogni anche di armoniosa e serena crescita della minore sia perchè privi di quell’empatia, di quel calore che ogni genitore deve potere attivare verso il figlio, sia perchè portatori loro stessi di problematiche personali irrisolte, sia perchè non disponevano di idonee risorse genitoriali per l’accoglienza della minore e per offrirle relazioni rassicuranti, affettivamente supportive …, tanto che la ragazzina veniva da loro spesso esposta a situazioni che rafforzavano il suo senso d’abbandono;

c) che la situazione di abbandono non poteva certo definirsi come mera percezione soggettiva della minore, posto che trovava riscontri oggetti vi nel fatto che i coniugi D. – C. a distanza di soli tre giorni dal suo arrivo nella loro dimora, avvenuto il 10.04.2008, già avevano chiesto all’ente incaricato di seguire l’adozione di fare tornare la ragazzina in (OMISSIS), e subito dopo, il 20.04.2008, espresso la volontà di rinunciare all’adozione;

– che il gravissimo fallimento iniziale rispetto al ruolo di genitori non poteva assumere semplicemente i contorni di uno sfortunato esordio causato da inesperienza, ma evidenziava carenze strutturali delle potenzialità genitoriali della coppia;

– che erano condivisibili le attendibili conclusioni espresse dalla CTU, secondo cui gli esiti dell’indagine svolta sui coniugi e sul loro rapporto con la minore evidenziavano l’assenza in entrambi i componenti della coppia sia della base affettiva ed emotiva necessaria per svolgere un’adeguata funzione genitoriale, sia della consapevolezza del necessario mutamento delle loro abitudini di vita che sarebbe seguito all’ingresso in famiglia della ragazzina quasi dodicenne (inoltre straniera e con logiche, iniziali difficoltà a comunicare in lingua diversa dalla propria), già proveniente da una situazione di abbandono familiare;

– che eloquente appariva notare che le motivate valutazioni espresse nel 2008 dalla CTU si rivelavano analoghe a quelle rese dagli operatori del consultorio USL, nella relazione di aggiornamento del 9.11.2005, redatta dopo che nel 1997, sulla base di altra CTU, i coniugi erano stati dichiarati idonei all’adozione internazionale e dopo che dagli stessi era stata proposta domanda di adozione;

– che l’incapacità dei coniugi di mutare lo stile di vita (confermata pure da emblematici episodi avvenuti nell’ (OMISSIS)) durante il periodo di convivenza con la figlia adottiva straniera ( piuttosto breve, in quanto iniziato il 10.04.2008 e terminato il 18.09.2008 – data in cui la minore era stata collocata in comunità), contribuiva a spiegare le iniziali, immediate loro manifestazioni di recesso dall’adozione ed il fatto che, pur avendo successivamente mutato proposito, il rapporto con la minore non era mai decollato, come anche dimostrato, oltre che dall’esito della CTU, dalla posizione espressa dalla stessa minore al giudice delegato, nel febbraio del 2009 e di cui al verbale del 20.02.2009.

Avverso questa sentenza, notificata il 6.07.2010, il D. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato al PG presso il giudice a quo, al Comune di Sanremo, affidatario della minore, ed al tutore Avv.to A. M., il quale ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il D. e la C., premesso anche il richiamo a regole normative e noti principi di diritto in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori, denunziano:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

I ricorrenti si dolgono che la valutazione non sia stata estesa ai parenti fino al quarto grado della minore e segnatamente alla nonna materna nonchè della mancata rinnovazione della CTU onde accertare l’effettiva sussistenza dello stato di abbandono della figlia.

2. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostengono che l’impugnata sentenza si fonda su una pretesa percezione soggettiva della minore circa il suo stato di abbandono;

che non avrebbe dovuto essere a loro addebitato il comportamento di iniziale rifiuto dell’adozione, comprensibile e determinato da forza maggiore di tipo transitorio, giacchè, nemmeno sorretti da formazione preparatoria, erano stati lasciati soli ad affrontare la nuova situazione; che successivamente i rapporti con la figlia in positiva evoluzione erano stati interrotti dall’inopinato suo allontanamento da loro, disposto ed avvenuto nel settembre 2008; che la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi accertamento sulla loro idoneità genitoriale, quando, invece, si sarebbe dovuta compiere una rigorosa verifica dello stato di abbandono per mancanza di assistenza morale e materiale, in concreto peraltro non ricorrente, nonchè rinnovare la CTU, alla luce anche della nuova situazione seguita al disposto distacco della figlia da loro, dopo il quale non avevano mancato nemmeno di sostenerla economicamente.

3. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 7, 8, 10, 22; dell’art. 12 della Convenzione di New York 20.11.1989, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991 e dell’art 3 della Convenzione di Strasburgo 25.1996, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Censurano le modalità seguite nel febbraio del 2009,, per l’ascolto della figlia e l’acquisizione, da parte del G.D., delle sue dichiarazioni, secondo le quali non intendeva fare ritorno dai genitori, perchè con loro non stava bene, e rivelatesi di contenuto analogo a quelle dalla stessa rese al suo tutore. Sostengono l’irritualità e la nullità dell’audizione della minore, a loro parere risoltasi in incombente formalistico, al di fuori di qualsiasi regola processuale, in spregio al loro diritto di difesa ed alla genuinità delle rese dichiarazioni” che non si è dato conto del mancato avviso per tale incombente; che non si è comunicato che si sarebbe proceduto all’ascolto, di cui era stata anche omessa la verbalizzazione accurata e dettagliata e mancata la comunicazione dell’attuata verbalizzazione, sicchè non erano stati posti in grado di contestare le rese dichiarazioni e la CTU avrebbe dovuto essere rinnovata.

I tre motivi, che essendo connessi possono essere esaminati congiuntamente, non hanno pregio.

Inammissibili si rivelano le censure inerenti al mancato coinvolgimento nel processo dei parenti della minore, giacchè con esse si pone una questione nuova, non sollevata nei precedenti gradi di merito e non esaminabile per la prima volta in questa sede di legittimità, tra l’altro prospettandola in termini del tutto generici, senza alcun riferimento alla ricorrenza di significative relazioni parentali.

Inoltre, i giudici di merito risultano essersi ineccepibilmente attenuti, anche per il profilo motivazionale, al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, posto che nella sentenza impugnata risultano puntualmente espresse le ragioni della conferma della pronunzia di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo appare appagante e corretto anche in ordine alla riaffermata conclusione circa lo stato di abbandono della minore, legittimamente verificato in termini sia oggettivi che di apprezzamento soggettivo da parte della stessa minore. Risultano in particolare anche evidenziati elementi concreti realmente atti ad incidere negativamente pure sul processo di equilibrata evoluzione fisica ed intellettuale della ragazza quali emersi in base ad un rigoroso accertamento, all’esito del quale entrambi i genitori si erano dimostrati inidonei ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità.

Anche le censure involgenti formalità e modalità di audizione della minore non meritano favorevole apprezzamento, giacchè:

tale audizione (cfr cass. n. 7282 del 2010) “…non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo..” i dedotti rilievi critici, anche circa l’asserito mancato rispetto di prescritte forme, si rivelano generici, apodittici, muti in ordine alle puntuali ragioni esposte dai giudici d’appello per disattendere il complesso delle analoghe doglianze svolte nel pregresso grado, oltre che non confortati dall’allegazione e dimostrazione di specifici pregiudizi al diritto di difesa, non riconducibili alla non meglio precisata e, comunque, non ravvisabile impossibilità di contestare le opinioni ed i desideri espressi dalla minore.

Conseguentemente incensurabile appare pure la mancata rinnovazione dell’indagine tecnica d’ufficio, considerato anche che il potere del giudice del merito di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ha carattere discrezionale ed il suo mancato esercizio, anche se non espressamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità, quando le valutazioni delle circostanze da accertare con tale mezzo di indagine siano state già effettuate nell’espletata consulenza, dalle cui conclusioni il giudice reputi di non dissentire.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, date la natura e le peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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