Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12739 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12739 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

ClUA-C• i.

sul ricorso 16889-2012 proposto da:
GENZANO 2 SCRL, in persona del Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE
MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CIUFO
CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAZZACUVA MARIA GABRIELLA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001;
– intimata avverso la sentenza n. 455/14/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 31/05/2011, depositata
il 14/06/2011;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Claudio Ciufo difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 16889 sez. MT – ud. 17-04-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma (giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia di cassazione)
ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.201/62/2003
della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della “Genzano 2 soc. coop. a r.l.”ed ha così confermato l’avviso di rettifica IVA per l’anno 1992 fondato su PVC di
data 12.12.1997 nel quale erano riferite le indagini sui conti correnti bancari intestati
alla società ove risultavano confluite ingenti somme di danaro non contabilizzate.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando le operazioni effettuate su
conto bancario inducono una presunzione iuris tantum, con conseguente onere per il
contribuente di dimostrare che la situazione reale è diversa dalla ricostruzione
effettuata dall’Ufficio, prova che la società Genzano 2 non aveva assolto neppure nel
secondo grado di giudizio, essendosi limitata ad assumere che sul predetto conto
corrente operava il Rasera all’insaputa della società stessa, della qual cosa neppure
aveva dato prova, se non il semplice richiamo a sentenze penali di assoluzione dal
reato tributario che non potevano avere rilievo innanzi al giudice tributario (ancorchè
i fatti siano gli stessi per i quali l’Amministrazione aveva adottato i provvedimenti
fiscali qui impugnati). Neppure poteva farsi riferimento ad altra pronuncia della CTR
per il medesimo anno di imposta relativa alle imposte dirette, trattandosi di pronuncia
non ancora definitiva.
L’anzidetta società ha interposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

Osserva:

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato ad omessa pronuncia o a
violazione dell’art.112 cpc) e con il secondo motivo di impugnazione (pure
improntato ad omessa pronuncia o a violazione dell’art.112 cpc) la ricorrente assume
che il giudice del rinvio ha omesso di pronunciare sulle specifiche eccezioni proposte
dalla parte contribuente nel ricorso introduttivo del grado di rinvio e relative

considerarsi passata in giudicato, siccome non impugnata con l’originario atto di
appello proposto dall’Agenzia (cui aveva fatto seguito l’accoglimento e la pronuncia
di cassazione per difetti attinenti alla notifica e la conseguente riassunzione in sede di
rinvio da parte della società contribuente) in riferimento alla statuizione con la quale
la Commissione provinciale aveva regolato l’onere della prova e acclarato il mancato
assolvimento di detto onere da parte dell’Agenzia; b) al fatto che l’atto di appello
proposto dall’Agenzia risultava del tutto carente di specifici motivi di censura
riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dal giudice di primo grado, motivi tra i
quali non compare la specifica contraddizione dell’assunto posto a base del
convincimento del giudicante di primo grado secondo il quale “spetta al soggetto
attivo della pretesa l’onere di dimostrare i fatti e le circostanze su cui la pretesa si
fonda” e perciò “è l’Amministrazione finanziaria che assume la veste di parte attrice
in senso sostanziale….tenuta a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi”.
Entrambi i motivi (da esaminarsi congiuntamente, dato il loro stretto collegamento
logico) appaiono fondati e da accogliersi, con assorbimento degli ulteriori.
Sia pure a mezzo della modalità consistente nella riproduzione a stampa dell’atto
integrale nel corpo del ricorso per cassazione, la parte qui ricorrente ha dato
autosufficiente delineazione sia del contenuto della motivazione della sentenza di
primo grado sia del contenuto dei motivi di censura formulati dall’Agenzia appellante
avverso la sentenza di primo grado, sia dei motivi per il quali nel ricorso introduttivo
del giudizio di rinvio la parte oggi ricorrente aveva eccepito
dell’originario atto di appello proposto dall’Agenzia.

4

(rispettivamente): a) al fatto che la decisione di primo grado avrebbe dovuto

Ne risulta che il giudicante di appello non ha in alcun modo riscontrato dette
eccezione di inammissibilità ed ha —in tal modo- violato il principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 cpc).
Ne consegue che la lite deve essere rimessa allo stesso giudice del merito
(nuovamente in funzione di giudice del rinvio) affinchè torni a pronunciarsi

società contribuente, allora ricorrente in riassunzione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2014

t(

Il Pre i nte

debitamente sulle questioni preliminari fatte oggetto di eccezione da parte della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA