Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12738 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2359-2019 proposto da:

ZAZZALI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIEVO 61, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MANFREDI, MARIAGRAZIA

CASSARO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DE FINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1518/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.Zazzali Immobiliare srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza avverso l’avviso di pagamento notificato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza dei tributi consortili su terreni siti in Piacenza e Gazzola relativi alle annualità 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente consortile e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello ritenendo che il beneficio del vantaggio diretto e specifico delle opere eseguite dal consorzio di bonifica è insito tutte le volte in cui vi è il piano di classifica e gli immobili sono ricompresi nel perimetro consortile e nel comprensorio di bonifica.

4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi;

il Consorzio si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 860 c.c., dell’art. 2697 c.c., del R.D. 59 n. 215 del 1993, artt. 10 e 11, dell’art. 23 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la mera ricomprensione del bene all’interno del perimetro di contribuenza consortile comporti la sussistenza del beneficio così introducendo una non consentita presunzione assoluta di vantaggio.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla insussistenza di un beneficio diretto e specifico in capo agli immobili della ricorrente.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Secondo l’unanime orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” e/o del piano di classifica e l’inserzione dell’immobile all’interno del piano esonerano il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr tra le tante Cass. nr 23225/2014, n.6708/2015, n.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. E’ stato inoltre precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che “il beneficio specifico ed intrinseco che costituisce presupposto del tributo sia anche quello che consegue alla generale di difesa idraulica del territorio sul quale insiste un insieme di immobili “(Cass. 24066 / 2014; n. 14404 / 2013 12574/2016).

2.2 I giudici di seconde cure si sono attenuti a tali principi affermando in motivazione: a) che è provato che gli immobili della società Zazzali ricadono nel perimetro di contribuenza e sono situati in area classificata di bonifica; b) che nessun’altra prova incombeva sul consorzio dal momento che dai lavori e dagli interventi mirati ad evitare fenomeni di allagamento, dissesto idrogeologico ed altro traggono indubbio vantaggio tutti gli immobili ed i fabbricati inseriti nel comprensorio.

2.3 Con riferimento al vizio motivazionale si censura la sentenza per aver omesso di esaminare e valutare le risultanze della perizia di parte incentrata sul ruolo svolto dal servizio fognario delle acque circostanza che escluderebbe qualsia beneficio per i fondi di proprietà del ricorrente.

2.4 Sul punto si precisa in motivazione che “Tali vantaggi prescindono dalla circostanza della presenza di fognature che convogliano le acque fuori dal perimetro cittadino, atteso che, come detto, l’attività del consorzio è soprattutto di tipo impeditivo e che i Consorzi di bonifica sono istituiti come strumento di difesa del territorio dalla possibile invasione di acque”

2.5 Contrariamente a quanto opinato dalla contribuente, la CTR ha mostrato di aver adeguatamente esaminato ed apprezzato il ” fatto storico naturalistico” del vantaggio concreto per il contribuente ed in particolare le risultanze delle relazioni peritali circa il ruolo svolto dalle fognature pubbliche disattendendo le conclusioni della parte privata.

3 In conclusione il ricorso va rigettato.

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.400 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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