Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12738 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A., quale
procuratore per atto notaio Ambrosone rep. n. 36583 de 15.06.2005,
elettivamente domiciliata in Roma, V.le Mazzini n. 134, presso lo
studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall’Avv.
Trifirò Salvatore come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avv. ZEZZA Luigi del foro di Milano come da procura a margine
del ricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.
356 del 10.05.2 005/23.05.2005 nella causa n. 569 R.G. 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ABBRITTI
Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che con sentenza n. 819 del 2004 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da P.G. contro le Poste Italiane intesa ad impugnare la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta, a lui comminata per non avere provveduto ad apporre la firma sui registri in aggiunta alla rilevazione a mezzo di tesserino magnetico (cd. badge);
– che tale decisione, impugnata dal P., è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 356 del 2005, la quale ha ritenuto l’illegittimità della sanzione disciplinare.
osservando che l’autonomia collettiva (art. 28, comma 5 – CCNL del settore) aveva fissato le regole delimitanti il potere organizzativo del datore di lavoro, nel senso che l’accertamento del rispetto dell’orario di lavoro doveva avvenire – di norma – a mezzo di sistemi automatici, fatta eccezione per la fase transitoria dell’attuazione di tali sistemi e al verificarsi di ipotesi anomale di malfunzionamento degli stessi;
– che le Poste Italiane ricorrono per cassazione contro la sentenza di anzidetta con due motivi, contestati dal P. con controricorso;
– che le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Considerato che con il primo motivo le Poste italiane lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle norme di diritto sulla interpretazione dei contratti collettivi (artt. 1362 e segg. cod. civ.), nonchè vizio di motivazione;
che la ricorrente in particolare sostiene che l’impugnata sentenza ha errato nella parte in cui ha interpretato la richiamata norma collettiva nel ritenere che la stessa eliminasse il potere delle Poste Italiane di adoperare lo strumento tradizionale di rilevazione dell’orario, dovendo essere interpretata la stessa disposizione in senso diametralmente opposto, posto che la medesima norma fornisce alla società, nelle more dell’attuazione e del collaudo di rilevazione automatica, il potere di verificare il controllo anche attraverso la sottoscrizione di idonea documentazione amministrativa, nel rispetto delle procedure aziendali;
– che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle norme di diritto sulla interpretazione dei contratti collettivi (artt. 1362 e segg.
cod. civ.), nonchè vizio di motivazione; sostenendo che erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che mancasse nel caso concreto il potere dell’azienda di richiedere ai lavoratori (e – segnatamente – al P.) di sottoscrivere i registri delle presenze, in aggiunta al rilevamento automatico a mezzo di tesserino magnetico;
– che gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente stando la loro stretta connessione, sono infondati, in quanto il giudice di merito, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, ha fornito una interpretazione d ella norma collettiva in linea con i criteri dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., cui la ricorrente contrappone un diverso e non consentito apprezzamento;
– che la stessa sentenza ha spiegato che era venuto meno il potere di usare – da parte del datore di lavoro – strumenti diversi da quelli automatici, essendo trascorsa la fase transitoria di attuazione dei nuovi sistemi e non essendosi verificata alcuna ipotesi di situazioni anomale di malfunzionamento, sicchè legittimamente il lavoratore si era rifiutato di utilizzare il sistema cartaceo in aggiunta a quello automatico;
3. Ritenuto che in conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, che si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 17,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010