Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12738 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI

SIMONE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Dott. M.

R., legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato BAFILE

GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

M.M., D.P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1387/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato CICCOTTI SIMONE;

udito l’Avvocato BAFILE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 29 aprile 1995, la L. citò in giudizio risarcitorio la D.P., il M. e la Reale Mutua Ass.ni con riferimento all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS). Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma, nel respingere l’appello della L., ha ritenuto: che è applicabile alla fattispecie il termine biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2 e non quello più lungo previsto dal comma 3 della disposizione stessa, correlato alla prescrizione del fatto costituente reato, siccome nella specie non risulta proposta la querela; che la parte non avesse provato l’interruzione della prescrizione (biennale), essendosi limitata ad esibire la copia della raccomandata in data 10.2.1994, senza farvi seguire il deposito dell’originale (in presenza di apposita contestazione sollevata dalla compagnia).

Propone ricorso per cassazione la L. attraverso due motivi.

Risponde con controricorso la Reale Mutua Ass.ni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione di legge) è fondato.

Esso fa riferimento al principio sancito da Cass. SU n. 27337/08, secondo cui, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto (tra le ultime conformi, cfr. Cass. n. 24988/14).

Nella specie è incontroverso che il fatto illecito s’è verificato il (OMISSIS) e la citazione introduttiva è stata notificata il 29 aprile 1995; sicchè, non risulta decorso il termine prescrizionale di cui alla prima parte dell’art. 2947 c.c., comma 3.

La sentenza impugnata – la quale, come s’è detto, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il più lungo termine prescrizionale dell’art. 2947 c.c., comma 3, prima parte in ragione della mancata proposizione della querela – deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che farà applicazione dell’enunciato principio di diritto.

Il secondo motivo (che concerne la produzione della copia lettera raccomandata interruttiva della prescrizione) rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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