Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12738 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.19/05/2017),  n. 12738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14749/2015 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CASTANI 195,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO GALATI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA Assitalia S.p.A.), C.F. (OMISSIS),

in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1973/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L. propose, nei confronti del Condominio (OMISSIS), domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto in data (OMISSIS) allorchè, mentre camminava, era inciampata sulla superficie che assumeva dissestata del marciapiede di proprietà del convenuto, cadendo rovinosamente a terra.

Il condominio si costituì contestando la domanda e chiedendo di chiamare in causa l’Assitalia S.p.a. e la Milano Assicurazioni S.p.a. (già Nuova Maa Assicurazioni) per essere dalle stesse manlevato.

Le società chiamate in causa si costituirono contestando la domanda e la Milano Assicurazioni S.p.a. eccepì pure, in via preliminare, l’inoperatività della polizza sottoscritta dal convenuto, la cui garanzia per responsabilità civile operava a “secondo rischio”.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13000/13, depositata il 13 giugno 2013, dichiarò il convenuto responsabile del sinistro in questione, condannò il Condominio (OMISSIS) e l’INA Assitalia S.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore della R., a titolo di risarcimento dei danni, dell’importo di Euro 18.205,05, oltre interessi, nonchè alle spese di lite, accolse l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Milano Assicurazioni S.p.a. e compensò tra le altre parti le spese di lite.

Il Condominio propose gravame, cui resistette la R., mentre l’INA Assitalia S.p.a. aderì all’impugnazione dell’appellante chiedendo la restituzione di quanto corrisposto alla R. in esecuzione della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 marzo 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda

proposta dalla R. nei confronti del Condominio, ritenne inammissibile la domanda proposta in appello da Generali Italia S.p.a., già INA Assitalia S.p.a., condannò la R. al rimborso, in favore del Condominio, delle spese del doppio grado del giudizio di merito, compensò le spese di quel grado nei confronti di Generali Italia S.p.a., già INA Assitalia S.p.a., e confermò nel resto la decisione del primo Giudice.

Avverso la sentenza della Corte di merito R.L. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito Generali Italia S.p.a., già INA Assitalia S. p.a..

Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2051 c.c., art. 2043 c.c. e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione avendo omesso di esaminare più fatti la cui esistenza sarebbe emersa dagli atti e dall’istruttoria espletata ed assume che le lamentate omissioni avrebbero “determinato, unitamente ad altre erronee valutazioni della Corte di Appello, la violazione e la falsa applicazione dei principi stabiliti dall’art. 2051 c.c. e, se si vuole, anche i principi di cui all’art. 2043 c.c., anche con riferimento all’art. 12 preleggi”.

2.1. Il motivo, oltre ad essere in parte inammissibile, è comunque infondato.

2.1.1. Ed invero, per quanto attiene ai vizi motivazionali, si osserva che nel caso di specie, si applica, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, hanno affermato il principio secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, la ricorrente non propone doglianze motivazionali nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ribadendosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra un omesso esame di fatti decisivi ed evidenziandosi che, comunque, la Corte territoriale ha tenuto in considerazione dello stato in cui versava il marciapiede alla luce delle risultanze in atti mentre le doglianze relative alla contestazione delle foto prodotte avrebbero dovuto essere diversamente veicolate dalla R..

2.1.2. Per quanto attiene poi alle lamentate violazioni di legge riferite agli artt. 2051 e 2043 c.c. e art. 12 preleggi, si osserva che le stesse sono state solo genericamente enunciate dalla ricorrente e comunque esse presuppongono una valida contestazione delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, valutazioni che, invece, come sopra esposto, resistono alle censure proposte.

2.1.3. A quanto precede va aggiunto che, in sostanza, con il motivo all’esame la ricorrente tende ad una rivalutazione del merito inammissibile in questa sede.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato Condominio, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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