Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12738 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 13/05/2021), n.12738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 6529-2020 proposto da:

AZIENDA OSPEDALLERO – UNIVERSITARIA CAREGGI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N 6, presso lo studio legale FIDANZA

GIGLIOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO GIGLIOLA,

SERGIO FIDANZIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DEL CONSORZIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 30626/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

LA CORTE:

 

Fatto

RILEVATO

che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 30626/2019 di questa Corte, depositata in data 25 novembre 2019, colla quale, accolto il ricorso proposto dall’Azienda avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma (n. 1188/2018) in sede di opposizione all’esclusione dallo stato passivo del Fallimento del Consorzio (OMISSIS) (RG 44408/2015), la controversia è stata rinviata alla Corte di Appello di Roma;

che la ricorrente Azienda lamenta che l’ordinanza è affetta da errore materiale “nella parte di in cui dispone, al punto 11 della parte motiva e nella parte dispositiva, il rinvio alla Corte di Appello di Roma, in luogo del Tribunale di Roma”;

che l’intimato Fallimento non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione.

Diritto

RITENUTO

che il ricorso è fondato;

che, in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo della citata ordinanza e del passo motivo di cui al n. 11 là dove la controversia viene rinviata alla Corte di Appello di Roma;

che non vi è luogo per provvedere alle spese di giudizio del presente provvedimento.

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 30626/2019 di questa Corte, nonchè del n. 11 della relativa motivazione, in entrambi luogho dovendosi leggere, in luogo della dizione “Corte di Appello di Roma”, quella di “Tribunale di Roma”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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