Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12737 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 59-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE HOUSE 2003 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE VITELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2239/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’Immobiliare House 2003 srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento l’atto di accertamento a seguito di invio Docfa di attribuzione della rendita catastale in categoria D8 (attività commerciale) in luogo del richiesto classamento A10 (Uffici).

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto il classamento dell’immobile in D/8.

3 Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo l’avviso di accertamento non sorretto da adeguata motivazione anche in considerazione del fatto che non era stato effettuato alcun sopralluogo, non si era tenuto conto della perizia giurata del contribuente e gli immobili di riferimento risultavano ubicati in zona diversa

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia sulla base di un solo motivo. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 2 e del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento è stato emesso in conformità con la procedura Docfa con l’indicazione dei criteri e della metodologia estimativa applicata e non sono richiesti visite o sopralluoghi.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 La sentenza impugnata non ha messo in discussione la legittimità formale del procedimento seguito dall’Agenzia, ma ha evidenziato quelle che erano le lacune motivazionali e probatorie dell’atto di attribuzione catastale. In particolare nell’accogliere l’appello ha rilevato che: 1) il classamento effettuato dall’Agenzia non risultava fondato su alcun documento di stima a fronte di una perizia di stima depositata dal contribuente a sostegno delle proprie richieste;2) nessun sopralluogo era stato effettuato dall’Ufficio; 3) i tre immobili di riferimento per la determinazione delle valutazioni dell’Ufficio si trovavano in zone diverse della città ed in contesti per nulla assimilabili all’immobile oggetto di controversia; 4) l’atto di classamento non era sorretto da adeguata motivazione.

2.2 A fronte delle argomentazioni della C circa le carenza di motivazione e la non attendibilità delle risultanze su cui si fondava l’avviso, l’unico motivo di ricorso dell’Ufficio è tutto incentrato sul rispetto da parte dell’Amministrazione della normativa in materia di attribuzione di rendita catastale e sulla erroneità dell’affermazione dei giudici di seconde cure che hanno ritenuto obbligatorio il sopralluogo, non cogliendo le altre rationes decidendi della sentenza non oggetto di censure.

2.3 E’ ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante,Cass. n. 24189 /2006; Cass.4424 /2001)

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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