Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12737 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R. & FIGLIO S.R.L., (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.

D.M., C.R. (OMISSIS) in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE 1,

presso lo studio dell’avvocato GOLISANO PIETRO, che li rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

TUSCOLANA 1312, presso lo studio dell’avvocato TAMAGNINI CATIA,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1568/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato TAMAGNINI CATIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo;

rigetto del 1^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2001 la Multitrasp di V.T. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’impresa C.R. chiedendone la condanna al pagamento di Lire 42.336.000, oltre interessi e rivalutazione, per il mancato pagamento dei canoni per il nolo a freddo di un escavatore modello FH 200 ET.3, maturati tra gennaio e aprile 2000.

Si costituiva C.R., nella qualità di titolare dell’omonima impresa, il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che, a decorrere dal 27 gennaio 2000, sia il cantiere dell’ACEA in cui era collocato l’escavatore oggetto del contratto di nolo tra le parti, sia lo stesso escavatore erano stati sottoposti a sequestro penale e che, non avendo più avuto la disponibilità del detto mezzo – dissequestrato solo dopo che il T. aveva presentato apposita istanza in data 19 ottobre 2000 -, egli non era tenuto a corrispondere alcuna somma in adempimento del ricordato contratto; deduceva altresì l’attore che non aveva dato adito al detto sequestro e che l’attrice aveva nelle more sostituito il mezzo sequestrato con un altro, quasi inservibile all’uso.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2670/05, accoglieva la domanda e condannava il C. al pagamento della somma di Euro 21.864,70, oltre interessi legali e spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello C.R. in proprio e quale legale rappresentante della C.R. & Figlio S.r.l..

La Multitrasp di V.T. non si costituiva nel secondo grado di giudizio.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 marzo 2012, rigettava il gravame.

Avverso la sentenza di secondo grado C.R. in proprio e la C.R. & Figlio S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso T.V., quale titolare della ditta Multitrasp.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 –

vigente ratione temporis – c.p.c.) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Assumono i ricorrenti di aver lamentato dinanzi alla Corte di appello di Roma, con specifico atto di gravame, l’erroneità della statuizione resa dal Tribunale, in quanto “non conforme ai principi discendenti dagli artt. 1218 e 1256 c.c.”, per la parte in cui non era stato riconosciuto che il sequestro del cantiere e in particolare dell’escavatore di cui al contratto in questione avesse pregiudicato ogni possibilità di utilizzo del bene locato da parte dell’allora impresa C. per tutto il tempo in cui si erano protratti gli effetti del medesimo sequestro e che, in relazione a tale censura, la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare che la Multitrasp di V.T. non poteva considerarsi inadempiente alle obbligazioni su di essa doveva “gravanti ai sensi dell’art. 1575 c.c. anche in osservanza ai principi di cui agli artt. 1218 e 1175 c.c.”, in quanto “la stessa aveva integralmente e correttamente adempiuto alle sue obbligazioni consegnando l’automezzo oggetto di nolo nel luogo indicato dal C.”, “a nulla rilevando che quest’ultimo, successivamente, non lo abbia potuto utilizzare a causa di un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità penale”.

Sostengono i ricorrenti che il fatto decisivo e controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe stata del tutto omessa dalla Corte di merito atterrebbe alla circostanza che l’evento del detto sequestro “integra un factum principis, come tale implicante una causa di impossibilità sopravvenuta non imputabile, di carattere assoluto e temporaneo e che esclude l’obbligazione di pagamento del canone di nolo in capo al C.” e che “la soluzione in concreto adottata dalla Corte d’Appello di Roma… si sia risolta nella violazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c.”.

Lamentano inoltre i ricorrenti la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui la stessa fa riferimento ad un obbligo di informativa, inadempiuto dal C. nei confronti del noleggiatore, circa l’intervenuta adozione del sequestro penale, ed asseriscono che la Corte di merito sarebbe “incorsa in un ulteriore rilevante salto logico” nel ritenere irrilevante la “circostanza dell’avvenuta rimozione e successiva sostituzione nell’escavatore da parte del T.” e nel considerare “indifferente” che nel caso concreto il mezzo a disposizione del C. “fosse un escavatore piuttosto che un altro”. Deducono, infine, l’illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili i mezzi di prova articolati in primo grado dal C. in quanto tesi a “dimostrare fatti contrari a quelli risultanti da un provvedimento formale dell’autorità”.

1.1 Il motivo non può essere accolto.

Ed invero i ricorrenti, oltre a riproporre, in gran parte le argomentazioni già spese in appello, neppure censurano adeguatamente, sotto il profilo della violazione e/o della falsa applicazione di norme di diritto, cui si fa espresso riferimento nella rubrica del motivo all’esame, le specifiche argomentazioni sulla scorta delle quali la Corte di merito ha ritenuto di escludere l’inadempimento della Multitrasp di V.T. “alle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi dell’art. 1575 c.c. anche in osservanza dei principi di cui agli artt. 1218 e 1175 c.c.”, evidenziandosi che, al riguardo, non sussistono i lamentati vizi motivazionali (v. sentenza impugnata p. 7). Inoltre la Corte di merito ha, con motivazione sufficiente e immune da vizi logici, pure esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevante – con riferimento al ritenuto adempimento, da parte della Multitrasp, delle obbligazioni su di essa gravanti – la circostanza che dopo la consegna dell’automezzo oggetto del nolo nel luogo indicato dal C., quest’ultimo non abbia poi potuto utilizzarlo a causa del provvedimento di sequestro penale. Ha evidenziato la Corte di merito che neppure poteva tacciarsi di inerzia la Multitrasp di V.T. rispetto al provvedimento di sequestro, per aver questa presentato istanza di dissequestro solo nell’ottobre 2000, in quanto trattavasi di nolo a freddo, sicchè sussisteva un onere di informativa a carico dell’attuale parte ricorrente, le mensilità di cui si lamentava l’omesso pagamento erano relative ai mesi da gennaio ad aprile 2000 e risultava che solo con la nota del 19 luglio 2000 l’attuale parte ricorrente aveva provveduto ad informare l’attuale controricorrente dell’intervenuto sequestro; nè tanto viene infirmato dai brani estrapolati dagli atti introduttivi del giudizio di entrambe le parti in causa riportati in ricorso.

Inoltre, la Corte territoriale ha rimarcato che la dedotta sostituzione dell’escavatore con altro quasi inutilizzabile risulta non provata e, in ogni caso, tale circostanza non avrebbe potuto incidere sulla obbligazione, posta a carico dell’attuale parte ricorrente e relativa al pagamento del canone, trattandosi di fatto irrilevante in quanto, alla luce dei provvedimenti dell’autorità penale – che, va sottolineato, aveva sottoposto a sequestro anche il cantiere – ogni escavatore sarebbe stato comunque inutilizzabile; dal che si evince che i mezzi di prova articolati al riguardo non solo sono stati ritenuti dalla Corte territoriale esplicitamente inammissibili, perchè “diretti a dimostrare fatti contrari a quelli risultanti da un provvedimento formale dell’autorità”, ma anche, sostanzialmente e condivisibilmente, perchè relativi a circostanze prive di rilievo; non vanno, pertanto, accolte le censure relative alla mancata ammissione dei tre capi di prova riportati a p. 14 del ricorso, evidenziandosi peraltro che, così come formulato, il capo n. 1) non risulta idoneo a provare quando la parte controricorrente sia stata resa edotta dell’intervenuto sequestro e che, comunque, la diversità e la vetusta dell’escavatore, che si assume consegnato successivamente e di cui al capo n. 2), non implica necessariamente la pretesa inutilizzabilità dello stesso.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su uno dei motivi d’appello proposti dagli odierni ricorrenti (art. 360 c.p.c., n. 4)”, si lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di gravame con cui era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto fondata la pretesa azionata anche in relazione al quantum, sulla base del contratto di nolo a freddo allegato dal T. all’istanza di dissequestro, ancorchè non sottoscritto dal C., ed era stato evidenziato che in relazione al quantum non si era verificata alcuna implicita ammissione dell’attuale parte ricorrente.

2.1. Il motivo all’esame risulta fondato, non essendosi la Corte di merito pronunciata sul motivo di appello in questione, riportato testualmente in ricorso.

3. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso e va accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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