Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12737 del 19/06/2015
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12737 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19760-2009 proposto da:
RISCALDATI
MARIA
GABRIELLA
RSCMGB41E45H501L,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MASSAIA
39, presso lo studio dell’avvocato MARIA GABRIELLA
RISCALDATI, che lo rappresenta e difende,(9LeboUniLe 11dAL mdgru);
ricorrent£..contro
FEBBRARO ALFREDO
2015
999
EBBLRD23E24H501G,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN DOMENICO 20, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO FORTI, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrentat-
avverso la sentenza n. 1781/2009 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 19/06/2015
di ROMA, depositata il 28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocatot~
Generale Dott. ALBERTO CELESTE
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e_Gek4e2~2, vt,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva depositata in data
8/1/2000 il Tribunale di Viterbo costituiva servitù
coattiva a carico di un fondo di Riscaldati Maria
Gabriella e a favore del fondo di Febbraro Alfredo in
avverso la sentenza non definitiva e avverso la
successiva sentenza definitiva era rigettato dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza dell’11/12/2002 e
il successivo ricorso per cassazione era rigettato con
sentenza del 24/7/2007.
Con citazione del 29/1/2003 la Riscaldati impugnava per
revocazione, di fronte alla Corte di Appello di Roma,
la sentenza di appello deducendo che la Corte di
Appello aveva deciso sulla base di alcuni presupposti
che, a suo dire, non trovavano riscontro negli atti
processuali.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 28/4/2009
rigettava l’impugnazione rilevando:
– che tutti i fatti e le circostanze evidenziate a
fondamento dell’impugnazione per revocazione erano già
state rappresentate dalla stessa Riscaldati, alla Corte
di Appello nel giudizio di appello e avevano quindi
formato oggetto della materia del contendere sulla
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quanto intercluso; l’appello proposto dalla Riscaldati
quale la Corte di Appello aveva deciso con sentenza poi
impugnata con ricorso per Cassazione lc rigettato dal
giudice di legittimità che pure aveva dato conto
dell’esame effettato sulle medesime circostanze;
– che pertanto il Giudice che ha deciso su un fatto
di percezione, ma di interpretazione e che può essere
inficiata da vizi logici consistenti nell’erronea
valutazione del materiale probatorio, ma non
riconducibili all’errore di fatto revocatorio.
Riscaldati Maria Gabriella ha proposto ricorso affidato
ad un motivo e Febbraio Alfredo ha resistito con
controricorso.
2. Dopo la fissazione della data della pubblica udienza
ai sensi dell’art. 377 c.p.c. è stata inviata agli
avvocati delle parti la relativa comunicazione, ma è
risultato che la ricorrente, che stava in giudizio
personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ed era
elettivamente domiciliata presso il proprio studio, era
deceduta.
Pertanto la comunicazione non è andata a buon fine e
deve essere fissata nuova udienza per consentire la
comunicazione ai suoi eredi quali risultanti dalla
denuncia di successione depositata in atti.
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contestato tra le parti, espleta un’attività che non è
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la
comunicazione della nuova udienza agli eredi di
Riscaldati Maria Gabriella quali risultanti dalla
denuncia di successione depositata in atti.
‘Così deciso in Roma, addì 19/3/2015.