Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12737 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 13/05/2021), n.12737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34352-2019 proposto da:

AS.CO.S.A. s. a r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO MARIANO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G.004/2016 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE DOTT. U. DE AGUSTINIS, che conclude per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con decreto del 17 ottobre 2019, il Tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio R.G. n. 4004/2016 promosso dalla s.r.l. Ascosa nei confronti della s.p.a. Anas.

Al riguardo, il decreto ha riscontrato, in primo luogo, che in tale giudizio Anas ha formulato domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione di una somma, a suo tempo versata ad Ascosa in esecuzione di un lodo arbitrale e in seguito annullato, laddove questo medesimo diritto restitutorio era stato già eccepito in compensazione da Anas nell’ambito di altro giudizio, poi deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2996/2017 e attualmente pendente avanti a questa Corte, con motivo concernente propriamente la statuizione con cui la Corte napoletana aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di compensazione (“richiamando il principio espresso da Cass. S.U., n. 23225/2016”). Ritenuto che tra le pretese così formulate da Anas corra un rapporto di continenza, il Tribunale ha stabilito di sospendere il giudizio in relazione alla detta domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e sino al passaggio in giudicato della detta sentenza della Corte di Appello.

In secondo luogo, il decreto ha rilevato che la domanda principale proposta da Ascosa, nel suo essere intesa a ottenere un risarcimento danni, manifesta di avere a suo presupposto la risoluzione per inadempimento di Anas di una convenzione a suo tempo stipulata tra le parti, così come pronunciata sempre dalla sentenza n. 2996/2017 della Corte di Appello di Napoli. Tra i motivi del ricorso per cassazione proposto da Anas avverso tale sentenza – ha proseguito il decreto – ve ne è uno che attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di compensazione e che “potrebbe essere accolto” nel giudizio di legittimità, perchè la statuizione impugnata “non appare conforme a diritto”. Esistono dunque “ragioni di opportunità” ha concluso il Tribunale – “per sospendere pure la causa principale”, a mente di quanto previsto dalla norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 2996/2017.

2.- Avverso questa decisione è insorta la s.r.l. Ascosa che, in via impugnatoria richiedendo regolamento di competenza, ha istato per l’annullamento del decreto, nella parte in cui questo ha disposto la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., comma 2.

Con memoria ex art. 42 c.p.c. Anas ha resistito alla richiesta.

Ascosa ha anche depositato memoria.

3.- Con articolato motivo, il ricorrente assume “violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in razione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Sostiene prima di tutto il ricorrente che, “per giustificare la sospensione, non basta l’astratto riferimento al mezzo di impugnazione proposto, ma va valutata la concreta rilevabilità delle censure mosse avverso la sentenza di cui si contesta l’autorità, nonchè il presumibile margine di fondamento dell’impugnazione”: il Tribunale di Napoli “ha completamente omesso”, per contro, “di esaminare e valutare il contenuto – e quindi la forza persuasiva in concreto – del ricorso per cassazione di Anas”. Nella specie concreta, aggiunge il ricorrente, questo punto si manifesta di peculiare importanza, posto che “riesce evidente l’inammissibilità del ricorso avversario”; la “forza persuasiva del ricorso per cassazione proposto da Anas è praticamente nulla”.

Rileva ancora il ricorrente che, comunque, la “motivazione addotta dal Tribunale sulla presunta illegittimità della sentenza è del tutto apparente”, “per un verso apodittica e per altro verso manifestamente illogica e perplessa”, “sì da rendere di fatto impossibile comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento”.

4.- Il ricorso non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei confronti del provvedimento reso dal giudice del merito ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, il sindacato esercitabile in sede di legittimità “è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice del merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio”; quanto poi all'”espressa valutazione di plausibile controvertibiJtà delle decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo”, è da ritenere sufficiente che il “giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza” (cfr., tra e più recenti, le pronunce di Cass., 24 maggio 2019, n. 14337; Cass., 8 luglio 2020, n. 14146, ove pure ampia indicazione di precedenti arresti).

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto opportuno esercitare il potere rimessogli dalla norma dell’art. 337 c.p.c.. Ha segnalato in particolare come, a suo avviso, la fattispecie concreta non fosse riconducibile al principio di diritto espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23225/2016, come per contro ritenuto dalla sentenza della Corte di Napoli n. 2996/2017; e pure ha indicato le ragion; che stanno a fondare questo suo specifico convincimento (il principio espresso dalle Sezioni Unite “non sembra applicabile al caso in cui entrambi i crediti, quello per cui si agisce e quello eccepito in compensazione, non siano certi, liquidi e esigibili”; nella specie, “anche il credito di Ascosa non era certo, liquido ed esigibile, tanto che la creditrice ha dovuto agire in via giudiziale per ottenerne il riconoscimento”).

Ora, tali ragioni – sostanziandosi nel predicare delle diversità sostanziali di fattispecie rispetto a quanto espresso dalle Sezioni Unite – non risultano in sè stesse incomprensibili, come pretende invece il ricorrente. Nè questa, naturalmente, è la sede deputata a vagliare l’eventuale condivisibilità delle ragioni medesime.

5.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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