Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12736 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del dell’Avv. S.A.,

Responsabile della Direzione Affari Legali, delegato in virtù dei

poteri conferiti giusta procura per atto notaio Ambrosone di Roma del

15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Mazzini 134, presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.B.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 902/04 della Corte di Appello di

Bologna del 9.12.2004/27.05.2005 nella causa R.G. n. 545/2002.

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ABBRITTI

Pietro, che ha concluso per l’estinzione del processo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, C.M.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Piacenza la S.p.A. Poste Italiane per sentir dichiarare l’illegittimità della selezione per quadri di 2^ livello e dell’esclusione o mancata ammissione alla stessa selezione disciplinata dalla lettera E) della Circolare n. 35/1995, con la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito.

All’esito dell’istruzione l’adito Tribunale con sentenza n. 148 del 2001 accoglieva la domanda del ricorrente, con spese a carico della società resistente.

La Corte di Appello di Bologna, investita con gravame delle Poste Italiane, con sentenza n. 902 del 2004 dichiarava improcedibile l’appello.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione in base ad unico motivo.

2. In via preliminare va preso atto della rinuncia della ricorrente al ricorso per cassazione.

La rinuncia risulta sottoscritta d alla rappresentante delle Poste Italiane, R.P., e per accettazione dalla controricorrente C., come risulta dal verbale di conciliazione in data 27 maggio 2009 davanti alla Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza.

In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del processo.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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