Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12736 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA LUCCHINA 23/25, presso lo studio dell’avvocato

BELLUCCI MILENA, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONAVENTURA

FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE S.P.A. (OMISSIS), in

persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore, ing. M.G.P., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASTALDI FILIPPO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2013 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato BUONAVENTURA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. – come dallo stesso rappresentato in ricorso –

conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore, la G.O.R.I. S.p.A., per sentir dichiarare non dovuta la somma pari ad Euro 541,00, richiesta dalla detta società con tre fatture-bollette emesse nel 2008 per il servizio idrico che sarebbe stato effettuato dalla convenuta presso un immobile sito in (OMISSIS).

Assumeva l’attore che non aveva mai sottoscritto un contratto di utenza nè alcun altro contratto con la società convenuta, che il Comune di Angri, non aveva comunicato alcuna cessione di contratto di utenza, che alcun valido e legittimo rapporto sussisteva tra il predetto Comune, titolare del servizio idrico integrato, e la GORI S.p.A., che alcuna rilevazione era stata effettuata in contraddittorio tra le parti su un contatore efficiente e valido e che erano ingiustificate sia la voce relativa al servizio di depurazione per l’anno 2005, non essendo svolto nell’ambito del Comune di Angri tale servizio, nonchè la voce c.d. quota fissa perchè non fondata su un accordo contrattuale.

Si costituiva la società la Gori S.p.A., contestando la domanda.

Il Giudice adito, con sentenza n. 1703 del 2010, dichiarava non dovuta la somma richiesta e condannava la convenuta alle spese di lite.

Avverso tale decisione la G.O.R.I. S.p.A. proponeva gravame cui resisteva il P. che eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 113 c.p.c., avendo il Giudice di pace deciso la causa secondo equità, la carenza di legittimazione della Gori S.p.A., non avendo mai il Comune di Angri formalmente aderito all’Ente d’Ambito e stante la mancanza di un contratto tra le parti, l’inefficacia della cessione del contratto se intercorrente con il Comune di Angri, l’illegittimità e l’erroneità delle tariffe adottate e concludeva per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 20 marzo 2013, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dall’attore e condannava il P. alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza di secondo grado P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria nella quale si fa riferimento anche alla causa NRG 5400/13.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. e del combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si denuncia il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della eccezione di inammissibilità dell’appello, per avere il Giudice di pace deciso secondo equità una causa di valore non eccedente la somma di 1.100,00 Euro.

Il ricorrente, in sintesi, dato atto del combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3, in ordine all’appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità in cause il cui valore non eccede 1.100,00 Euro, sostiene che, nel caso in esame, non essendo stato depositato alcun contratto ed essendo, anzi, pacifico tra le parti che nessun contratto sia stato mai sottoscritto, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto appellabile la sentenza di primo grado in quanto relativa ad un c.d. contratto di massa.

1.2. La censura è fondata per le ragioni appresso indicate.

1.3. Si osserva che l’art. 113 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente Euro 1.100,00 “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”. Le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, “esclusivamente per violazione delle nonne sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente Euro 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., si vedano, sulla scorta di S.U. 16 giugno 2006 n. 13917, tra i più recenti arresti Cass., ord. 24 febbraio 2015 n. 3715, che evidenzia pure l’indiscusso obbligo del giudice di verificare tale profilo di ammissibilità anche d’ufficio; Cass., 4 ottobre 2013 n. 22759; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2966; Cass. 11 giugno 2012 n. 9432e Cass., ord., 3 aprile 2012 n. 5287; sulla individuazione dei contratti cui è applicabile l’art. 1342 c.c. ai fini della determinazione del contenuto dell’appello v. Cass. 15 gennaio 2013 n. 793; Cass. 25 gennaio 2012 n. 1024; Cass., ord., 24 novembre 2011 n. 24836; Cass. 11 maggio 2010 n. 11361; Cass., ord., 21 ottobre 2009 n. 22382; Cass. 7 maggio 2009 n. 10559; Cass. 8 maggio 2007 n. 10394).

1.4. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, evidentemente consapevole che l’appello non era stato presentato rispettando i limiti di censura dettati dall’art. 339 c.p.c., u.c. per le cause decise secondo equità ex art. 113 c.p.c. (si ricorda che diversa è la disciplina per le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 114 c.p.c., ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 2), ha rigettato l’eccezione di inammissibilità proposta dall’attuale ricorrente affermando, in sostanza, l’insussistenza di detti limiti in quanto la causa sarebbe stata da ricondurre alla fattispecie dei contratti di massa di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2. Infatti, a fronte della eccezione dell’appellato (che pure espressamente non menziona), il Tribunale osserva che, “in via preliminare, si deve dichiarare l’appello ammissibile in quanto la sentenza resa dal Giudice di pace è certamente impugnabile in questa sede, senza alcuna limitazione”, in relazione proprio al dettato dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sulla base del quale il giudice argomenta nel seguente modo: “La testuale esclusione dei rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo la predisposizione di moduli o formulari determina, come logica conseguenza, la previsione per questi giudizi del grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c.) anche nel caso di specie, là dove si controverte sull’esistenza di un regolamento contrattuale, unilateralmente predisposto dal gestore del servizio e più a monte dalle autorità competenti, relativo all’erogazione di un servizio pubblico, ossia all’erogazione di prestazioni destinate a raggiungere una serie indefinita e indeterminata di amministrati”.

In tal modo, il Tribunale identifica il thema decidendum posto dall’attore dinanzi al giudice di primo grado – e devoluto, nell’ambito dell’appello, a sè quale giudice del secondo –

nell’esistenza o meno di un “regolamento contrattuale” unilateralmente predisposto in un contratto, laddove lo stesso Tribunale, nel capoverso precedente della sentenza all’esame, e precisamente nell’incipit della descrizione delle ragioni della sua decisione, dichiara trattarsi “nel caso di specie di una lite che verte sulla sussistenza di rapporti individuali di utenza”. E allora – come evidenziato dal ricorrente, che ha rappresentato che in primo grado ha agito per fare accertare l’assenza di contratto con la convenuta – l’oggetto del giudizio è l’accertamento dell’esistenza di un contratto, non l’accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza, logicamente, avrebbe dovuto essere indiscussa. Esistenza del contratto che il giudice di pace aveva accertato in senso negativo –

deducendone la non debenza di quanto indicato nelle fatture-bollette che la convenuta aveva intimato all’attore di pagare – e che, si nota ormai meramente ad abundantiam, lo stesso giudice d’appello in sostanza esclude, laddove, successivamente nella sua motivazione, esaminando il merito dell’impugnazione, riconosce la configurabilità tra le parti di un mero “rapporto” che “ben può nascere di fatto”.

Pertanto, non vertendo la res iudicanda sull’applicabilità o meno a un contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., bensì sulla stessa esistenza di un contratto, fondata risulta l’eccezione di inappellabilità che aveva proposto al Tribunale l’attuale ricorrente.

2. L’accoglimento del primo motivo, assorbe l’esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata.

La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto.

4. Tenuto conto della particolarità della vicenda all’esame, vanno compensate per intero le spese del secondo grado di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

5. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto; compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA