Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12736 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12736 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17438-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
I ERESA ORTESE, FELICE LOMBARDI, DONATA LOMBARDI
– successori ex lege di LOMBARDI ANDREA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PASQUARELLA POTITO M., giusta delega
a margine del controricorso;

– controricorrenti –

4264
tt.4

Data pubblicazione: 05/06/2014

avverso la sentenza n. 135/47/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI dell’8.6.2012, depositata il 25/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
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1)L`/) LeoIn fatto e in diritto
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L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n.135/4712012 depositata
il 25.6.2012 che ha riformato la sentenza resa dal giudice di primo grado che
aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro
emessa in dipendenza della sentenza del tribunale di Napoli che aveva
condannato il Lombardi Andrea al pagamento di £.30.000.000.000 oltre spese.
Il giudice di appello, rilevato che la sentenza di primo grado era stata riformata
in appello, riteneva fondato il ricordo della parte contribuente.
L’Agenzia delle entrate deduce l’erroneità della sentenza impugnata in ragione
della violazione dell’art.37 dpr n.131/1986, non incidendo in alcun modo sulla
pretesa fiscale la sentenza di riforma non passata in giudicato.
Le parti resistenti hanno depositato controricorso chiedendo il rigetto della
censura. In prossimità dell’udienza le stesse parti hanno depositato memoria.
Il motivo è fondato.
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, lAcomma stabilisce che “gli atti
dell’autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il
giudizio(come nella specie) “sono soggetti all’imposta anche se al momento
della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili…, salvo
conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
Ora, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sentenza che,
anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non
passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicché,
l’ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell’imposta,
emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali,
suoi propri, vale a dire inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha
preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. La riforma, totale o parziale,
della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino
alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione,
ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al
rimborso dell’imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel
procedimento
relativo
all’avviso
liquidazione
di
del
cfr. Cass. n.12757/2006 ;Cass. n.6943/2001;
Cass.
n.
23468
12/11/2007;Cass.n.9835/11;Cass.n.6116/11-.
Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere che la sentenza di riforma di
quella resa dal Tribunale di Palermo potesse elidere il presupposto tenuto a base
dell’avviso di liquidazione, costituito dalla sentenza di condanna resa nei
confronti del dante causa dei controricorrenti.

Ric. 2013 n. 17438 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

CONTI.& Vn

Ne consegue che gli elementi addotti dalla parte contribuente nel controricorsopassaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli- come
anche in memoria (ove si allegano circostanze peraltro nuove) appaiono
inconducenti rispetto all’esito della lite, essendosi la CTR conformata ai
principi sopra esposti.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel
merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso della parte contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate ricorrendo giusti motivi,
mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delle parti
contribuenti e liquidate come da dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate
P. Q.M.
La Corte 09
c111- 3-2 o hu) Coe.
el merito rigetta
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e deciden
il ricorso delle parti contribuenti.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna le parti resistenti al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7000,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.

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