Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12735 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 72, presso lo studio dell’avvocato REANDA CECILIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TONINELLI MAURILIO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CENTRO LEASING SPA;

– intimata –

sul ricorso 19528-2006 proposto da:

CENTRO LEASING SPA, (OMISSIS), in persona del suo Direttore

Generale Dott. P.P.M. in forza dei poteri

conferitigli con procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale Rappresentante della predetta prof. M.

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138,

presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASSALACQUA UGO giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

V.G.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1767/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/05/2005, depositata il

30/11/2005; R.G.N. 470/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Antonio STANIZZI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la prima sentenza che aveva rigettato l’opposizione proposta dal V. avvero il decreto ingiuntivo emesso in favore della Centro Leasing per canoni di leasing non pagati in seguito all’anticipata risoluzione del contratto dovuta al furto dell’autoveicolo. In particolare, la sentenza ha rilevato la corretta applicazione della clausola contrattuale concordata per il caso furto dell’autovettura ed ha escluso la pertinenza, rispetto alla fattispecie, del disposto dell’art. 1526 c.c..

Propone ricorso per cassazione il V. a mezzo di un solo motivo.

Risponde con controricorso la Centro Leasing s.p.a., che propone anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

II ricorso principale è infondato, in quanto, benchè formalmente indirizzato a censurare la violazione di legge ed i vizi della motivazione, si risolve nell’illustrazione di una proposta interpretativa diversa da quella invece accolta in sentenza con motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici. Infatti, il ricorrente ripropone la questione della natura giuridica del (Contratto stipulato nella fattispecie, sostenendo, attraverso una serie di elementi di fatto, l’applicabilità ad essa della disposizione dell’art. 1526 c.c., laddove il giudice ne ha motivato l’inapplicabilità in ragione del fatto determinante che nell’ipotesi concreta il contratto si risolve a seguito del furto del bene (il quale dunque non viene restituito), con conseguente penale contrattualmente prevista a carico dell’utilizzatore.

Inammissibile è anche il ricorso incidentale della società (la quale lamenta non esserle stata riconosciuta una somma quale rimborso forfettario delle spese generali) per avere essa omesso di specificare analiticamente il complesso delle voci sulle quali calcolare la somma richiesta.

In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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