Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12735 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.19/05/2017), n. 12735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19397/2015 proposto da:
C.B., nella qualità di legale rappresentante ed
amministratore unico della (OMISSIS) S.R.L., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PUCCIONI che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore
Fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIA FEDERICA OLIVILRI
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4540/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione che è oggetto del ricorso per cassazione proposto da C.B., quale rappresentante della (OMISSIS) srl, è se sia valida la notifica del ricorso per fallimento presso la sede sociale di una società ((OMISSIS) srl) risultante dal registro delle imprese, avendo la ricorrente dedotto la carenza di un persistente collegamento tra il rappresentante della medesima società e la sede legale, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e di nomina di un amministratore giudiziario.
Il primo motivo di ricorso (mancata convocazione del legale rappresentante della società nella fase prefallimentare) è inammissibile, non svolgendo specifiche argomentazioni volte a individuare le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che sarebbero contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e le specifiche ragioni del contrasto (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015). La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la notificazione dell’istanza di fallimento era ritualmente avvenuta presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, restando assorbito il motivo di reclamo riguardante la questione della convocazione personale del legale rappresentante.
Il secondo motivo (omesso esame dell’inesistenza del collegamento tra la sede legale e l’amministratore giudiziario a seguito del sequestro) è inammissibile, essendo improprio il mezzo usato ex art. 360 c.p.c., n. 5 (come restrittivamente interpretato da SU n. 8053/2014) rispetto a un preteso errore di attività del giudice denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre a Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017