Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12735 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12735

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19397/2015 proposto da:

C.B., nella qualità di legale rappresentante ed

amministratore unico della (OMISSIS) S.R.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PUCCIONI che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore

Fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIA FEDERICA OLIVILRI

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4540/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione che è oggetto del ricorso per cassazione proposto da C.B., quale rappresentante della (OMISSIS) srl, è se sia valida la notifica del ricorso per fallimento presso la sede sociale di una società ((OMISSIS) srl) risultante dal registro delle imprese, avendo la ricorrente dedotto la carenza di un persistente collegamento tra il rappresentante della medesima società e la sede legale, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e di nomina di un amministratore giudiziario.

Il primo motivo di ricorso (mancata convocazione del legale rappresentante della società nella fase prefallimentare) è inammissibile, non svolgendo specifiche argomentazioni volte a individuare le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che sarebbero contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e le specifiche ragioni del contrasto (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015). La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la notificazione dell’istanza di fallimento era ritualmente avvenuta presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, restando assorbito il motivo di reclamo riguardante la questione della convocazione personale del legale rappresentante.

Il secondo motivo (omesso esame dell’inesistenza del collegamento tra la sede legale e l’amministratore giudiziario a seguito del sequestro) è inammissibile, essendo improprio il mezzo usato ex art. 360 c.p.c., n. 5 (come restrittivamente interpretato da SU n. 8053/2014) rispetto a un preteso errore di attività del giudice denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre a Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA