Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12735 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12735 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17412-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CENTRO INDUSTRIALE NORD EST SPA;

– intimata avverso la decisione n. 839/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di TORINO del 28.3.2012, depositata il
24/05/2012;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
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L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione affidato ad un
tmico motivo la sentenza resa dalla Commissione tributaria centrale sez.Torino
n.839/12 depositata il 24.5.2012 che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa
avverso la decisione della commissione di II grado che aveva confermato la
decisione di annullamento del diniego di rimborso relativo all’imposta di
registro versata in dipendenza della registrazione dell’atto di emissione di
prestito obbligazionario.
Secondo la Commissione centrale era evidente che la tassazione per i prestiti
obbligazionari era stata eliminata dal DPR n.131/86 per uniformarsi alla
dir.CEE n.335/1969 e che la nuova disciplina era applicabile retroattivamente,
in forza dell’art.79 dpr cit., per le controversie per le quali vi era pendente una
controversia o la domanda di rimborso.
L’Agenzia lamenta la violazione degli artt.76 e 79 dpr n.131/1986 nonché
dell’art.16 dpr n.636/72. Lamenta che essendo pacifica la mancata
impugnazione dell’avviso di liquidazione, l’art.79 dpr n.131/86 non poteva
essere interpretato come deroga al principio generale secondo il quale il
provvedimento di imposizione non tempestivamente impugnato determina
l’incontestabilità del rapporto tributario.
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Orbene, risultando pacifica dalla sentenza della CT di secondo grado che
l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della parte contribuente non era
stato impugnato, è fondata la doglianza prospettata dall’Agenzia.
La sentenza impugnata, infatti, non si è conformata al principio espresso da
questa Corte, a cui tenore “In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva
impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16 – come modificato dal D.P.R. n. 739
del 1981, art. 7 ed ora D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19) lo rende
irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il c,ontribuente di far
valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento
relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o
avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data del 1 luglio 1986) per
il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, art. 79, conuna 1-Cass.n.4025/12;Cass.n.3346/11-.
La sentenza, in accoglimento del ricorso, merita pertanto di essere cassata .
Non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere
decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con I lrigoetto del ricorso del contribuente.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito mentre
le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente
e liquidate come da dispositivo
P.Q.M. e4 ent, i/,)1” t 2,1,f Ya bit) cp e, t VQ,cesì-s- VeAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugmata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso della parte contribuente.

Ric. 2013 n. 17412 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

In fatto e in diritto

Compensa le spese del giudizio di merito, condannando la parte contribuente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 7 maggio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile
in Roma.

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