Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12734 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO
9, presso lo studio dell’avvocato FRATEIACCI BARBARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCO ROSARIO giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso
CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati TUCCI MARIA, T.G., con studio in 80055 PORTICI
(NA), 2^ Viale Melina, 5, giusta delega a margine del controricorso;
COMUNE DI ERCOLANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. dom.to
per la funzione e per la carica presso la Casa Comunale di Ercolano,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio
dell’avvocato PIERETTI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati
SORIA SERGIO, SCOGNAMIGLIO ANDREA giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 590/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^
Sezione Civile, emessa il 24/02/2006, depositata il 15/03/2006;
R.G.N. 1712/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato Francesco BRASCHI per delega avv. Andrea
SCOGNAMIGLIO; udito l’Avvocato Maria TUCCI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
letto il ricorso proposto dal B. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 15.3.06;
rilevato che l’atto è privo dei quesiti prescritti a norma dell’art. 366 bis (introdotto dalla L. n. 40 del 2006) e che siffatta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010