Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12734 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

9, presso lo studio dell’avvocato FRATEIACCI BARBARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO ROSARIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati TUCCI MARIA, T.G., con studio in 80055 PORTICI

(NA), 2^ Viale Melina, 5, giusta delega a margine del controricorso;

COMUNE DI ERCOLANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. dom.to

per la funzione e per la carica presso la Casa Comunale di Ercolano,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio

dell’avvocato PIERETTI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati

SORIA SERGIO, SCOGNAMIGLIO ANDREA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 590/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

Sezione Civile, emessa il 24/02/2006, depositata il 15/03/2006;

R.G.N. 1712/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Francesco BRASCHI per delega avv. Andrea

SCOGNAMIGLIO; udito l’Avvocato Maria TUCCI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto dal B. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 15.3.06;

rilevato che l’atto è privo dei quesiti prescritti a norma dell’art. 366 bis (introdotto dalla L. n. 40 del 2006) e che siffatta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA