Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12734 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19017/2014 proposto da:

UNICREDI CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, DEUTSCHE BANK AG, in persona del

Quadro Direttivo, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALBERICO II

33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentate e

difese dall’avvocato GAETANO BIOCCA;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SNC (OMISSIS) nonchè dei singoli

soci M.D., A. E W., in persona del Curatore,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA

ARTESE;

– controricorrenti –

avverso il decreto 2512 del TRIBUNALE di VASTO, depositato

l’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con decreto depositato in data 11 giugno 2014, il Tribunale di Vasto (nel proc. nrg 1162/2013) ha respinto l’opposizione promossa da Deutsche Bank AG e per essa da Unicredit Mangement Bank s.p.a. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci M.D. e M.W., in cui il proprio credito portato da un mutuo ipotecario per Euro 90.000,00 non era stato ammesso;

che Deutsche Bank AG e per essa Unicredit Management Bank s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il fallimento con controricorso;

ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità della sentenza per aver pronunciato ultra petita sulla questione della prova della titolarità del diritto fatto valere, questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 6-1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016) come il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande e delle eccezioni formulate nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma debba invece avere riguardo al contenuto sostanziale delle pretese fatta valere, come desumibili dalle deduzioni rappresentate dalle parti; che nella specie la curatela fallimentare, nel formulare l’eccezione di inopponibilità alla massa del credito fatto valere -per come risultante dalla stessa lettura del passo della comparsa depositata all’udienza del 17 gennaio 2014 e trascritta a pag. 15 del ricorso in cassazione, ha chiaramente formulato una contestazione sulla idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti a soddisfare l’onere probatorio sulla titolarità del credito gravante sulla ricorrente; che, a fronte di siffatta eccezione, il tribunale ha correttamente qualificato l’eccezione come attinente alla carenza di legittimazione ad agire, stante l’accertata estraneità del credito vantato rispetto a quelli (in sofferenza e incagliati) oggetto della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

che il secondo motivo di ricorso risulta incongruo rispetto alla ratio decidendi suddetta, atteso che il Tribunale ha respinto la domanda per la accertata estraneità del rapporto contrattuale in questione rispetto alla cessione in blocco invocata come fatto costitutivo della domanda, e nessuna specifica censura risulta sul punto formulata in ricorso;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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