Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12734 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I.E., domiciliata in Roma, alla piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, unitamente

all’avv. MATTINA CALOGERO, dal quale è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 229/04,

pubblicata il 10 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

marzo 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 10 marzo 2004, la Corte d’Appello di Palermo ha accolto l’opposizione alla stima proposta da M.I.H. nei confronti del Comune di Canicattì, determinando in Euro 17.718.16 l’indennità dovuta per l’espropriazione, disposta con decreto del 7 dicembre 2000, di un’area di mq. 635 tacente parte del fondo di proprietà dell’attrice sito nel territorio del predetto Comune e riportato in Catasto al foglio 67, particella 470.

Premesso che in un precedente giudizio, avente ad oggetto la determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza, il valore di mercato del fondo era stato quantificato in L. 180.000 al mq., la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto di poter utilizzare tale valore anche ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio, non avendo le parti sollevato rilievi in proposito, ed ha applicato i criteri di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, ivi compresa la riduzione del 40% prevista dal comma primo, osservando che l’attrice non aveva impugnato la precedente decisione, nella parte in cui aveva operato tale decurtazione ai fini della determinazione dell’indennità virtuale di espropriazione.

3. – Avverso la predetta sentenza la M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5- bis e dell’art. 2909 cod. civ. nonchè dei principi generali in tema di giudicato esterno, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile all’indennità di espropriazione la riduzione del 40% operata ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione.

Sostiene infatti che il giudicato formatosi in ordine a quest’ultima indennità non spiega effetti preclusivi ai fini della liquidazione della prima, tenuto conto della differente funzione dell’occupazione rispetto all’espropriazione e dell’autonomia dei relativi procedimenti, alle quali fa riscontro la diversità dei petita e delle causae petendi dei rispettivi giudizi.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi generali in tema di giudicato esterno, nonchè l’omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la stessa Corte d’Appello ha riconosciuto il carattere non vincolante della liquidazione compiuta nel precedente giudizio, in quanto ha fatto riferimento al valore del fondo accertato in quella sede soltanto perchè le parti non avevano sollevato rilievi in proposito.

3. – Il ricorso va accolto, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle prospettate.

Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, la Corte d’Appello ha fatto riferimento al criterio riduttivo introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis ancorato alla media tra il valore di mercato dei beni ed il reddito dominicale rivalutato, ulteriormente decurtata del 40% nel caso di mancata accettazione ingiustificata dell’indennità determinata in via amministrativa.

Com’è noto, l’applicabilità di tale criterio è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, primi due commi per contrasto con l’art. 117 Cost.. in quanto tali disposizioni, adottando il valore di mercato come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalevano di elementi del tutto sganciati da tale dato, e concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale per attingere risultati marcatamente lontani da essa, conducevano alla liquidazione di un importo privo di ragionevole legame con il valore effettivo del bene, risultando pertanto incompatibili con il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano attraverso la sottoscrizione del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, e segnatamente con l’art. 1 di detto Protocollo.

Pertanto, dal giorno successivo alla pubblicazione di questa decisione, il criterio riduttivo cui ha fatto riferimento il Giudice di merito non può trovare ulteriormente applicazione, salvo che il rapporto non debba considerarsi esaurito, per l’intervenuta formazione del giudicato o per effetto di altri eventi cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto stesso, o ancora per l’avvenuta verificazione di preclusioni processuali, oppure di decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (cfr. Cass.. Sez. 1, 31 marzo 2008, n. 8384; 18 luglio 2006. n. 16450).

3.1. – L’esaurimento del rapporto non può essere ricollegato, nella specie, all’avvenuta impugnazione della sentenza nella sola parte in cui ha fatto applicazione della riduzione del 40% prevista per l’ipotesi di mancata accettazione dell’importo offerto in via amministrativa, e non anche nella parte in cui ha liquidato l’indennità in base alle norme dichiarate incostituzionali, in quanto, così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto, non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo in ordine all’individuazione del criterio legale di stima, con la conseguenza che non è neppure configurabile al riguardo un’acquiescenza parziale, dal momento che il bene della vita alla cui attribuzione mira l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura prevista dalla legge, e non già l’indicato criterio legale (cfr. Cass., Sez. 1 10 gennaio 2007, n. 21143; 28 agosto 2001, n. 11294). In altri termini, l’impugnazione della pronuncia sull’indennità, sia pure limitatamente alla parte in cui ha operato la decurtazione del 40% rimette in discussione l’intero capo della sentenza, la cui ratio decidendi riposa proprio sull’applicabilità del criterio di stima previsto dall’art. 5-bis cit.; il venir meno di tale premessa per effetto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale impedisce alla liquidazione di conservare effetti vincolanti, non integrando la stessa una statuizione autonoma, indipendentemente dalla sua rilevanza anche ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione dell’indennità previsto dalla norma applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale (cfr.

Cass.. Sez. 1, 5 settembre 2008. n. 22409).

Nessuna preclusione può essere poi ricollegata ai giudicato formatosi in un precedente giudizio relativamente all’indennità di occupazione, la cui liquidazione ha avuto luogo sulla base dell’indennità virtuale di espropriazione, a sua volta determinata secondo i criteri di cui all’art. 5-bis cit. Indipendentemente dalla dichiarazione d’illegittimità di tale disposizione, la predetta decisione non è idonea a spiegare effetti vincolanti ne presente giudizio, avuto riguardo alla diversità del petitum e della causa petendi della relativa domanda rispetto a quella avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione: sebbene, infatti l’occupazione dì urgenza sia divenuta un momento fisiologico e quasi indefettibile del procedimento ablatorio, la relativa indennità non può essere considerata accessoria, bensì autonoma rispetto a quella dovuta per la definitiva ablazione del terreno, in quanto l’occupazione e l’espropriazione costituiscono fenomeni ontologicamente diversi e posti cronologicamente in sequenza, pur se l’indennità relativa alla prima è commisurabile all’importo liquidabile per la seconda (cfr. Cass.. Sez. 1. 19 gennaio 1999, n. 465).

3.2. – Trova quindi applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, una volta venuto meno, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale, il criterio di liquidazione previsto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis l’indennità di espropriazione per le aree editicabili dev’essere commisurata, ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 al valore venale dell’immobile, costituendo quest’ultimo l’unico criterio ancora rinvenibile nell’ordinamento, peraltro non dettato con riguardo a singole e specifiche fattispecie espropriative. ma destinato ad applicarsi in via generale ad ogni tipo di espropriazione per la quale non sia prevista una diversa disciplina.

Non può invece trovare applicazione lo Jus superveniens rappresentato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, in quanto, ai sensi del comma 90 di quest’ultimo articolo, tali disposizioni si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, e non anche ai giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento a procedimenti che.

come nella specie, risultino già conclusi con l’emissione del decreto ablatorio (cfr. Cass.. Sez. 1, 21 giugno 2010. n. 14939; 28 novembre 2008, n. 28341).

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, con il riconoscimento in favore della ricorrente del valore di mercato dell’area espropriata, così come determinato dalla Corte d’Appello, sul quale sono dovuti gl’interessi legali con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione.

5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, determina in Euro 59.031,02 oltre interessi legali con decorrenza dal 7 dicembre 2000, l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Canicattì ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo già versato per lo stesso titolo; condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 ivi compresi Euro 2.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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