Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12734 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12734 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17345-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ COLLE CANALE A R.L. in persona dell’amministratore
unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO
FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASANISI
MARCELLO, giusta procura in calce al controricorso;

– contro ricorrente nonchì contro

42es

Data pubblicazione: 05/06/2014

PETRICCA LILIANA, PETRICCA STEFANIA;

– intimate avverso la sentenza n. 147/22/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 23.5.2012, depositata il 29/05/2012;

07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Marcello Pasanisi che si
riporta agli scritti,e, V (1- Rei .aw zii!’ 39 a c p c
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione affidato ad un
unico motivo la sentenza resa dalla CTR Lazio n°147/22/12 depositata il
29.5.2012, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato
l’avviso di rettifica relativo a imposta di registro nei confronti della Colle
Canale srl, ritenendo non provato il maggior valore dell’immobile posto a base
della rettifica.
L’Agenzia delle entrate prospetta il vizio di omessa motivazione non avendo la
CTR preso in esame la perizia di stima dell’Agenzia del territorio allegata
all’avviso di rettifica e prodotta fin dal primo grado.
La società contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza della
censura, avendo il giudice di appello considerato la stima dell’ufficio
insufficiente a giustificare la ripresa a tassazione.La parte contribuente ha poi
depositato memoria. Nessuna difesa hanno depositato Petricca Liliana e
Petricca Stefania.
Il motivo è infondato.
Ha infatti ragione la controricorrente nel sostenere che la CTR ha preso in
considerazione la stima dell’Agenzia del Territorio ritenendola inidonea a
giustificare la maggiore ripresa a tassazione rispetto agli elementi offerti dalla
parte contribuente. Tanto si evince dalla lettura completa della decisione nella
quale la CTR ha dato atto, nella parte espositiva che l’avviso si fondava su”
una stima dell’Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Roma effettuata il
30.4.2008 che teneva conto della variante al PRG del 13.6.2007″.
Inoltre, nella parte motiva- pag.3 sentenza- la CTR afferma espressamente che
il maggiore tributo richiesto si fondava “sul valore di mercato ricavabile da
stime dell’Agenzia del territorio di immobili aventi caratteristiche similari”,
aggiungendo poi che tale atto non aveva tenuto “…in alcun conto i vincoli e le
limitazioni insistenti sull’area, come puntualmente e dettagliatamente esposte
nella perizia asseverata dallo Studio tecnico Raimondi Fabrizio, prodotta dalla
parte acquirente”. Aggiungeva, ancora, la CTR che a fronte della perizia di
parte “…sull’amministrazione resistente incombesse l’onere di fornire in
concreto la congruità del maggiore valore del terreno accertato con l’atto
Ric. 2013 n. 17345 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PQM
La Corte ugye. e ‘2AT gY0 1)1A cp e js_ Q.’44:1’33 e i) e
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delel pese del giudizio
che liquida in favore della parte contribuente in euro 1500,00 per compensi,
oltre euro 100,00 per esborsi e accessori come per legge.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.113 comma 1 quater del
dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13. RomZ
~io 2sD14
cons.rel.

impugnato”. E’ dunque evidente che la CTR non ha omesso la ponderazione
della stima dell’Agenzia, piuttosto ritenendola, nell’esercizio dei suoi poteri
valutativi, inidonea a giustificare la ripresa a tassazione. L’accertamento di fatto
svolto dalla CTR esula dunque da ogni verifica da parte di questa Corte. Resta
solo da dire che l’inciso finale della motivazione della sentenza, nella quale la
CTR afferma che l’agenzia non aveva prodotto “alcuna stima riguardante il
terreno oggetto della controversia o immobili similari” potrebbe al più
determinare un vizio di contraddittorietà della decisione che non è stato,
tuttavia, nemmeno prospettato dalla parte ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna della stessa al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.113 comma 1 quater del
GIPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

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