Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12733 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIPAK-MP S.R.L., (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra G.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 3, presso

lo studio dell’avvocato TURINI RAFFAELLA, rappresentata e difesa

dagli avvocati MILAZZO MICHELE, DI GIROLAMO ANGELO CORRADO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL S.P.A., in persona del suo procuratore C.M.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato GRAZIANI ANDREA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbimento del 2^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 19 settembre 1991 Meridional Plast S.r.l.

chiedeva al Tribunale di Marsala che fosse effettuato un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto le interruzioni di somministrazione di energia elettrica che da Enel S.p.A. subivano i suoi impianti a ciclo continuo, per determinarne le cause e gli effetti. Ottenuto quindi l’accertamento, con citazione notificata il 3 dicembre 1992 Meridional Plast S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Marsala Enel S.p.A., chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni da interruzione verificatisi prima e dopo tale accertamento.

Dopo avere espletato una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 5 gennaio 2009 il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda, condannando la convenuta a risarcire a controparte i danni, quantificati nella somma di Euro 256.032.

Avendo Enel S.p.A. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’8 marzo-15 aprile 2013, in parziale riforma, riduceva l’ammontare dei danni a Euro 50.606, ritenendo che Enel S.p.A. potesse essere condannata al risarcimento solo dei danni derivati dalle interruzioni di somministrazione di energia elettrica anteriori alla notifica della citazione, dovendosi qualificare domanda nuova quella riguardante i danni derivanti dalle interruzioni verificatisi successivamente fino alla cessazione del rapporto.

2. Ha presentato ricorso Sipak-MP S.r.l. – che nelle more aveva incorporato Meridional Plast S.r.l. -, sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando error in procedendo quanto alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deduce la ricorrente che la domanda di risarcimento dei danni derivati dalle interruzioni per tutta la durata del rapporto contrattuale era già stata formulata nell’atto di citazione e poi ribadita al verbale dell’udienza del 23 aprile 1993 senza che controparte sollevasse alcuna eccezione, non contestando, anzi, la produzione attorea dei prospetti relativi alle interruzioni avvenute fino all’aprile 1993 effettuata proprio in tale udienza.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 99 e 183 c.p.c. per avere il giudice d’appello qualificato domanda nuova un mero mutamento quantitativo del petitum.

Secondo il giudice d’appello, essendo stati richiesti i danni derivanti da interruzioni nuove e diverse rispetto a quelle avvenute prima dell’atto di citazione, sarebbe stata proposta, appunto, una domanda nuova, laddove si tratterebbe, invece, di una mera modifica quantitativa poichè nel contratto di utenza Enel S.p.A. si sarebbe obbligata a garantire la continuità della somministrazione, onde tutte le interruzioni sarebbero venute a costituire un unico inadempimento. E comunque la mera modifica quantitativa del petitum non avrebbe apportato lesione al diritto di difesa dell’Enel.

Enel S.p.A. si difende con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso trattandosi, come ritenuto dal giudice d’appello – che pertanto non avrebbe omesso alcuna dovuta pronuncia -, di una domanda nuova, sulla quale non fu mai accettato il contraddittorio.

Il controricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

Come si è visto, il primo motivo denuncia come error in procedendo il fatto che il giudice d’appello abbia ritenuto domanda nuova – e quindi su di essa non si sia pronunciato nel merito – quella attinente al risarcimento dei danni da interruzione della somministrazione di energia elettrica posteriori alla notifica della citazione. Deve darsi atto che, letteralmente, la citazione aveva chiesto la condanna ai danni “verificatisi” successivamente all’accertamento tecnico preventivo, il che potrebbe davvero condurre (non inequivocamente, peraltro, come si vedrà infra) anche a una interpretazione come quella adottata dal giudice d’appello, e cioè che la domanda investiva soltanto ciò che già si era verificato quando fu instaurato il giudizio, e non i danni futuri rispetto all’epoca della in jus vocatio. Un’interpretazione in questo senso (come emerge dal ricorso, nella sua adeguata esposizione della vicenda processuale) è stata non solo scelta, ma persino “potenziata” dalla convenuta che, costituendosi, ha eccepito –

eccezione palesemente infondata, dal momento che l’istanza cautelare ante causam non ha funzione di definitiva predeterminazione della regiudicanda nel successivo giudizio a cognizione piena – che la domanda attorea avrebbe dovuto riguardare i danni antecedenti all’accertamento tecnico preventivo, costituendo ogni estensione al periodo successivo domanda nuova, sulla quale la convenuta, quindi, dichiarava di non accettare il contraddittorio (si ricorda che l’atto di citazione era stato notificato il 3 dicembre 1992, e dunque anteriormente all’entrata in vigore dal 30 aprile 1995 della riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, che a un sistema in cui la gestione del processo era prevalentemente affidata alle parti mediante l’esercizio del potere dispositivo ha sostituito un sistema tendenzialmente preclusivo).

L’oggetto della discussione si è peraltro poi focalizzato e stabilizzato sulla domanda di risarcimento relativa ai danni posteriori alla notifica della citazione, neppure l’Enel insistendo a limitare il risarcimento ai danni anteriori all’ATP. Essendo chiaro che la convenuta non ha accettato il contraddittorio (il più contiene il meno: come si è appena evidenziato, nella comparsa di risposta l’Enel aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sui danni verificatisi dopo l’accertamento tecnico), in un rito ratione temporis applicabile nel quale la determinazione del thema decidendum sotto il profilo della introduzione di domande nuove viene sostanzialmente affidata alla volontà di accettazione, espressa o tacita, della controparte del proponente, quel che deve chiarirsi, allora, è se effettivamente, chiedendo che il risarcimento investisse anche i danni posteriori a quelli verificatisi prima della citazione, il ricorrente ha introdotto una domanda nuova – che sarebbe, appunto, non accettata – oppure se ha operato una mera emendatio libelli.

La distinzione tra mutatio ed emendatio libelli è stata annosa fonte di varie difficoltà ermeneutiche, sulle quali in questa sede non si intende soffermarsi, dal momento che esse possono dirsi ormai dissolte da un importante intervento delle Sezioni Unite, il quale ha trasferito il fulcro della questione dall’oggettivo contenuto dell’istanza estensiva alla tutela concreta del diritto di difesa della controparte dell’istante. Mentre, allora, antecedentemente la emendatio libelli veniva rapportata, in prevalenza, ad una incisione sul petitum, le Sezioni Unite – con la ormai ben nota sentenza n. 12310 del 13 giugno 2015 – hanno coinvolto parimenti, oltre all’elemento identificativo consequenziale del petitum, l’elemento fondante giustificativo della causa petendi, in sostanza affermando che la modifica della domanda riconducibile alla emendatio può riguardare anche uno o entrambi i suddetti elementi purchè la domanda risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale che è oggetto del giudizio e la modifica in ogni caso non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte (e cfr. ex multis pure la già preesistente linea di Cass. sez. 2, 28 marzo 2007 n. 7579, Cass. sez. lav. 8 ottobre 2007 n. 21017, Cass. sez. lav. 27 luglio 2009 n. 17457 e Cass. sez. 5, 20 luglio 2012 n. 12621, che identifica la mutatio libelli in quel che insorge da un fatto costitutivo radicalmente differente da quello originariamente addotto come elemento del giudizio, così da “disorientare la difesa della controparte”, ciò non verificandosi, tra l’altro, nel caso di un ampliamento del petitum “per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” – come è avvenuto nella causa in esame -; in questo senso si sono espresse pure le recentissime Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 816 e Cass. sez. 1, 26 gennaio 2016 n. 1368).

L’investimento da parte della domanda risarcitoria dei danni derivati dalle interruzioni di somministrazione di energia elettrica posteriori alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio a prescindere dal fatto che pure letteralmente sarebbe prospettabile una interpretazione fin dal principio inclusiva pure dei danni successivi a tale notifica, poichè l’atto introduttivo indica solo un dies a quo rispetto al quale definisce i danni come verificati, e non anche un dies ad quem espresso – concerne senza dubbio la stessa vicenda che già era stata denunciata chiedendo l’accertamento tecnico preventivo e che era stata formalmente addotta nell’atto di citazione: il fatto che, sistematicamente, si verificavano interruzioni nella somministrazione dell’energia elettrica agli impianti a ciclo continuo della parte attrice, e ciò, per di più, non per eventi imprevisti o comunque esterni alla gestione della linea, bensì, come emerso sia nell’ATP ante causam sia nella CTU espletata durante il giudizio di primo grado, per le costanti criticità della manutenzione, mal governata dall’Enel. Non è quindi sostenibile che il diritto di difesa del convenuto sia stato in alcun modo leso aggiungendo parte attrice i danni derivanti dalla prosecuzione di tale usuale sequenza di disservizio, senza d’altronde che fosse sopravvenuto alcun elemento idoneo a modificare l’origine dei danni, rendendo ciò superfluo ogni altro rilievo e conducendo all’accoglimento del motivo in esame, nel senso che effettivamente la corte territoriale ha errato nel qualificare domanda nuova – e pertanto nell’ometterne la decisione quella che avrebbe dovuto riconoscere come mera emendatio libelli.

L’accoglimento del primo motivo assorbe logicamente il secondo, e comporta la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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