Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12733 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4114/2015 proposto da:

C.S., in proprio nonchè quale titolare e legale

rappresentante della ditta individuale “(OMISSIS)”, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135 (Studio legale (OMISSIS)),

presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), CE.YM.,

T.E., M.M., C.E., MA.BR.,

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE

DI URBINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1107/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – C.S., in proprio e quale titolare della (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 1107/14, depositata in data 30 dicembre 2014, con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in data 4 luglio 2012, con cui era stato dichiarato il suo fallimento.

Gli intimati curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) E DI C.S., Ce.Ym., T.E., M.M., C.E. e Ma.Br. non hanno svolto difese.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 1, per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti le produzioni documentali da essa effettuate in fase di reclamo dalle quali emergeva il mancato superamento della soglia di fallibilità per il periodo previsto e per avere negato l’ammissione di una consulenza tecnica che accertasse tale circostanza.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 10, per avere il giudice distrettuale ritenuto che l’imprenditore iscritto nel registro delle imprese non sia legittimato a provare che la cessazione dell’attività di impresa sia avvenuta prima della data di cancellazione formale dal citato registro.

3. – Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha espressamente negato che la documentazione versata in atti in fase di reclamo dalla odierna ricorrente fosse idonea a soddisfare i requisiti di legge per poter essere considerata sufficiente a dimostrare l’effettiva contabilità della società fallita (definita in sentenza a pag. 11 “semplici fogli”).

In tale contesto le argomentazioni contenute nel motivo e relative all’efficacia probatoria delle scritture contabili appaiono incongrue rispetto all’iter della motivazione adottata, che tale natura ha in fatto escluso. Parimenti immune dalle censure mosse è l’affermazione di inammissibilità della consulenza tecnica, affidata congruamente dalla Corte territoriale alla considerazione che, in presenza del rilevato quadro di inidoneità probatoria, essa avrebbe rivestito carattere esplorativo.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che questa Corte ha distinto l’ipotesi in cui l’imprenditore individuale sia stato iscritto nel registro delle imprese da quella in cui non lo sia mai stato, insegnando che nel primo caso egli non è ammesso a provare l’anteriorità della cessazione rispetto alla data di cancellazione (Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 2016), mentre lo è nel secondo (Sez. 1, Sentenza n. 25217 del 08/11/2013).

Nella specie la ricorrente è stata dichiarata fallita quando il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese non era ancora decorso, sì che la sentenza impugnata appare sul punto corretta.

4. – Nulla per le spese.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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