Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12733 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12733 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16494-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SAVINA SOFIA;

– intimata avverso la sentenza n. 92/10/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 12.4.2012, depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.t ,2011,

Data pubblicazione: 05/06/2014

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico,
contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n.92/10/2012 depositata il 17 maggio
2012 che ha confermato la decisione di prime cure che aveva annullato
l’avviso di liquidazione relativo alla maggiore imposta di registro e alle relative
sanzioni in relazione all’assenza dei presupposti per l’agevolazione c.d. prima
casa, ritenuta incompatibile con il carattere di lusso dell’immobile.
Il giudice di appello riteneva quindi decaduta l’Amministrazione per effetto del
decorso del termine di cui all’art 76 c.2 dpr n.131/1986, non trovando
applicazione, nel caso di specie, l’art.11 1.n.289/2002 che aveva disposto la
proroga biennale dei termini di decadenza, in ragione del carattere speciale del
ricordato comma 1 bis.
L’Agenzia delle entrate, deduce l’erroneità della decisione impugnata e la
violazione dell’art.76 DPR n.131/1986 e dlel’art.11 1.n.289/2002, laddove la
CTR ha ritenuto la non applicabilità della proroga del termine per
l’accertamento alla revoca delle agevolazioni in questione.
La parte contribuente non ha depositato difese.
La censura è fondata.
La Corte ha ripetutamente espresso il principio della applicabilità della proroga
alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra
cui rientra la fattispecie in oggetto (ord. n. 4321 del 2009; ord. n. 12069 del
2010). Il comma 1 bis con la dizione “le violazioni relative alla applicazione,
con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e
dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite.. “esprime testualmente
il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto
assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di
cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma
1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1
bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in
entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale
conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti
abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima
stesura dell’articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu
aggiunto il comma 1 bis, unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282
del 2002, art. 5 bis) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con
la aggiunta della dizione “proroga dei termini” il che rende ben chiara la
intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova
previsione ( Cass. n. 24575 del 03/12/2010;Cass.n.14397/2013).
A tali principi non si è conformata la CTR che, confermando la decisione di
prime cure, ha ritenuto decorso il termine di decadenza triennale applicabile alla
fattispecie in forza del comma 2 dell’art.76 dpr n.131/2006 senza considerare la
proroga biennale di cui si è detto.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
del Lazio perché frequenti applicazione del superiore principio, provvedendo
anche sulle spese del giudizio di legittimità
P. Q.M.
La Corte 1M t< -2 0,i/t 3 3 o bv, Cric Q Accoglie il ricorso. Ric. 2013 n. 16494 sez. MT - ud. 07-05-2014 -2- In fatto e in diritto Cassa la sentenza, i impugnata e rivnia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità Così decisio il 7 maggio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione

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