Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12732 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ABENAVOLI IVANA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato

BERNARDI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4066/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 3 civile, emessa il 27/09/2005, depositata il 11/10/2005;

R.G.N. 6348/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal P. contro la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della B. su istanza del menzionato P., per il pagamento di somma corrispondente a canoni di locazione non versati ed aveva dichiarato prescritto il credito di quest’ultimo;

che, in particolare, il giudice d’appello ha rilevato che la B. aveva avuto effettiva conoscenza del decreto solo all’atto della notifica del precetto (stante la nullità della precedente notifica del decreto), quando ormai era maturata la prescrizione quinquennale;

che il ricorso per cassazione del P. (al quale risponde con controricorso la B.) si articola in tre motivi, con il primo dei quali si sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo non sarebbe stata inesistente, in quanto sarebbe esistito un collegamento tra il luogo di notificazione e la destinataria;

osserva:

che il motivo è inammissibile, in quanto fondato su una circostanza di fatto (il collegamento tra luogo di notificazione e destinataria della stessa) attinente al merito della controversia;

anche gli altri due motivi sono inammissibili, in quanto fondati sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, che non ha alcun rilievo nella controversia in esame;

il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA