Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12732 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12732 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

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Data pubblicazione: 19/06/2015

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sul ricorso 12131-2013 proposto da:
VALENTINO CONCETTA VLNCCT56P66I262E, elettivamente
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domiciliato in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46,
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ANNALISA DI GIOVANNI;
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CORTE D’APPELLO NAPOLI , P R
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REPUBBLICA CORTE APPELLO NAPOLI;
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avverso la sentenza n. 171/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAROLI,, , ,depoitata!il 02/117/2p12.»
udita la relazione della causa svolta nella Camera di
consiglio del 04/03/2015 dal Consigliere Dott.

FELICE

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udito l’Avvocato
l’Avvocato DI GIOVANNI Annalisa, difensore della

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FRANCIOSO

udito l’Avvocato

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depositata

udienza

Luciana, con delega
dell’Avvocato

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Francesco,
difensore del resistente
che ha chiesto il
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rigetto del ricorso;
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CARMELO SGROI che ha concluso per il

Generale DOTT.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla sentenza impugnata si ricava che con due distinte delibere adottate il
9.11.2005 e il 22.10.2008 il Consiglio notarile dei distretti notarili riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Noia, stabiliva di sottoporre a controllo ed analisi
l’attività di tutti i notai i cui onorari repertoriali fossero risultati nell’anno
immediatamente precedente superiori ad oltre il doppio della media
repertoriale distrettuale annuale. Il tutto allo scopo di verificare il numero di
atti rogati o autenticati nel corso di una medesima giornata, il luogo di
stipulazione e il rapporto tra prezzi di vendita e somme erogate con i contratti
di mutuo collegati. In esecuzione di tali delibere il predetto Consiglio
richiedeva al notaio Concetta Valentino di fargli pervenire documentazione
varia (copia delle fatture dell’anno 2007 ed altro), dalla cui successiva analisi
detto organo traeva un notevole numero di atti ricevuti o autenticz.ti fuori sede
nel periodo da aprile a luglio del 2009 (oltre 800 atti repertoriati, di cui oltre
650 a raccolta), la gran parte dei quali stipulati a Napoli nel recapito di piazza
Nicola Amore, 14, mentre notevolmente esiguo era il numero dei rogiti
.*

effettuati presso la sede di Giugliano in Campania. All’esito dell’audizione
..

del notaio Valentino, il Consiglio, ritenuta la violazione degli artt. 26, 36, 37,
42 e 147 della legge n. 89 del 1913 (legge notarile) e dell’art. 9 del codice
deontologico promuoveva innanzi alla Commissione amministrativa regionale
di disciplina della Campania e della Basilicata (Co.re.di.) procedimento
disciplinare contro il suddetto notaio. A sua volta la Commissione all’esito del
procedimento applicava nei confronti del notaio Valentino la sanzione della
censura, ritenendo fondata la sola violazione dell’art. 9 del codice
deontologico e dell’art. 147 della legge notarile, essendo risultata provata la
3

..

violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per
l’assistenza alla sede.
Adita in via principale dalla Valentino e in via incidentale dal Consiglio
notarile, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 2.11.2012

applicava la sanzione disciplinare della censura anche per la violazione
dell’obbligo riguardante il carattere personale della prestazione.
In particolare riteneva la Corte territoriale che la circostanza che gli atti
prodromici all’esercizio dell’azione disciplinare fossero stati impugnati dal
notaio Valentino innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa era
circostanza priva di rilievo. Attribuito all’autorità giurisdizionale ordinaria il
potere di decidere i reclami avverso l’applicazione di sanzioni disciplinari, la
medesima autorità aveva anche il potere di conoscere gli aspetti
endoprocedimentali, il che escludeva qualsiasi sospensione del procedimento
fin visto l’esito delle impugnazioni in sede amministrativa.
Osservava che il Consiglio notarile aveva correttamente esercitato il
proprio potere di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 93 bis legge

notarile, nel rispetto della difesa e del contraddittorio, l’una e l’altro esercitati
in concreto ed in maniera esauriente dal notaio Valentini.
Quanto alle doglianze di merito, osservava che nel recapito in Napoli il
suddetto notaio operava stabilmente, con un’adeguata e permanente
organizzazione di studio, mentre pochissimi erano stati gli atti rogati nella
sede assegnatagli, presso la quale era stata svolta prevalentemente l’attività di
levata di protesti, che non richiedeva uno specifico e diretto rapporto tra il
professionista e la clientela. Inoltre, il notaio Valentini aveva comunicato
4

rigettava il reclamo principale e, in accoglimento di quello ‘incidentale,

l’apertura della sede secondaria soltanto il 3.12.2009, e quindi dopo
l’audizione davanti al Consiglio notarile.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte partenopea osservava che l’elevato
numero degli atti ricevuti nella sede secondaria di Napoli non poteva non

caratterizzare l’attività del notaio non solo nelle fasi della stipula, ma prima
ancora in quelle della preparazione dell’atto, dell’identificazione delle parti,
dell’indagine sull’effettiva volontà delle parti e della scelta dello strumento
negoziale più adatto al raggiungimento dello scopo.
Per la cassazione di tale sentenza il notaio Concetta Valentini propone
ricorso, affidato a undici motivi d’impugnazione.
Resiste con controricorso il Consiglio notarile.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia quale error in procedendo la
mancata sospensione del procedimento disciplinare a causa della pregiudiziale
amministrativa giurisdizionale. Il procedimento disciplinare, sostiene parte
ricorrente, doveva essere sospeso per effetto della pendenza, innanzi al TAR
Campania, del ricorso giurisdizionale amministrativo col quale il notaio
Valentino aveva impugnato i provvedimenti di esercizio dell’azione
disciplinare, che costituiscono altrettanti presupposti essenziali nel giudizio
innanzi alla Co.re.di. (provvedimento 9.6.2010 del Presidente del Consiglio
notarile, di esercizio dell’azione disciplinare davanti alla Co.Re.Di., delibera
del Consiglio notarile del 19.5.2010, provvedimenti del Presidente del
Consiglio notarile del 26.1.2009 e del 23.9.2009, entrambi di richiesta di
esibire documentazione varia fiscale e notarile, e verbale del consiglio notarile
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rilevare la compromissione della personalità della prestazione che deve

del 25.11.2009, nonché tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e
consequenziali). La litispendenza giurisdizionale amministrativa sugli atti
d’esercizio dell’azione disciplinare determinava l’obbligo di sospendere
immediatamente il procedimento disciplinare, sia al fine di evitare un

eventuale giudicato amministrativo di annullamento degli atti impugnati. Con
la conseguenza che in tal caso la stessa pronuncia disciplinare ne resterebbe
travolta.
2. – Il secondo, collegato, motivo denuncia P error in iudicando derivante
dall’astratta ammissibilità dell’impugnazione giurisdizionale amministrativa
degli atti di esercizio dell’azione disciplinare. Poiché, si sostiene, la sentenza
impugnata verrebbe irrimediabilmente travolta dalla sentenza del giudice
amministrativo che riconoscesse l’illegittimità dell’atto del Presidente del
Consiglio notarile n. 27 del 2009 (avente ad oggetto la richiesta di esibizione
di documentazione fiscale e notarile), è illegittima la decisione della Corte
distrettuale che ha escluso l’esistenza della pregiudiziale amministrativa allo
svolgimento del procedimento disciplinare.
3. – Col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 160 legge notarile,
come sostituito dall’art. 49 D.Lgs. n. 249/06, e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 10
della legge n. 241/90, nonché “l’eccesso di potere”. Come ritenuto dal
Consiglio di Stato, il procedimento istruttorio notarile è un procedimento
amministrativo autonomo e indipendente rispetto a quello di competenza della
Commissione amministrativa regionale di disciplina. Esso è interamente
disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e si conclude con un atto
amministrativo (archiviazione o esercizio dell’azione disciplinare) definitivo e
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possibile conflitto di giudicato, sia per l’effetto demolitorio ex tune di un

autonomo, i cui vizi ben possono essere fatti valere in sede d’impugnazione
giurisdizionale o straordinaria, sussistendo un interesse ad agire in capo al
soggetto che riporta dal suddetto provvedimento finale un pregiudizio,
derivante non già dal mero “rischio” di una sanzione disciplinare, ma dalla

privacy, inteso come diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.
Nella specie il rinvio a giudizio disciplinare è stato disposto senza che il
notaio fosse stato posto in condizioni di esercitare i propri diritti soggettivi di
partecipazione procedimentale e di difesa, senza poter presentare una
memoria difensiva ed essere ascoltato t.ial Consiglio notarile. In particolare, il
provvedimento del 26.1.2009 col quale il Consiglio notarile ha ordinato al
notaio Valentino di esibire copia dei repertori, delle fatture e del registro IVA,
è illegittimo perché privo di motivazione e non preceduto da alcuna fase in
contraddittorio.
4. – Il quarto motivo reitera le medesime doglianze del terzo mezzo
d’annullamento, ma sotto il profilo della violazione dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa, in quanto l’esercizio dell’azione disciplinare non è
stata preceduta da un regolare e legittimo procedimento amministrativo
istruttorio notarile, con applicazione della legge n. 241/90. Lamenta il
ricorrente che non sono stati riconosciuti al notaio Valentino il diritto di
partecipazione procedimentale, ex art. 7 legge n. 241/90, e di difesa, ai sensi
dell’art. 24, comma 2 Cost., non essendo stato assegnato un termine per il
deposito di memoria difensiva.
5. – Col quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, nonché degli artt. 153, comma 2 e 160 della
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stessa attività istruttoria, qualora leda principi primari quali il diritto alla

legge notarile, e il vizio di “eccesso di potere”. I provvedimenti di esercizio
dell’azione disciplinare posti in essere dal Consiglio notarile violano l’art. 7
della legge n. 241/90 e l’art. 160 della legge notarile in quanto non preceduti
dalla comunicazione ab origine dell’avviso di procedimento, contenente le

del procedimento, durata entro la quale questo deve essere definito, rimedi
esperibili, ufficio presso cui si può prendere visione degli atti). Così operando
il Consiglio notarile ha adottato il provvedimento di esercizio dell’azione
disciplinare senza aver prima posto il notaio incolpato a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento disciplinare pendente in fase istruttoria e
dei fatti contestati, al fine di consentirgli l’esercizio dei diritti di
partecipazione e difesa. In particolare, non è stato inviato alcun avviso di
procedimento e non è stato adottato alcun atto amministrativo istruttorio di
contestazione degli addebiti, giuridicamente assimilabile ad un avviso di
procedimento.
6. – Col sesto mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.
9 e 10 della legge n. 241/90 e 160 legge notarile, nonché “l’eccesso di
potere”. I provvedimenti amministrativi impugnati, si sostiene, di esercizio
dell’azione disciplinare, di monitoraggio e di acquisizione documentale sono
in grave contrasto con le suddette norme perché l’omesso invio dell’avviso di
procedimento non ha consentito l’esercizio del diritto soggettivo di
partecipazione al procedimento e del legittimo esercizio del diritto di difesa.
7. – Il settimo mezzo espone la violazione degli artt. 1, 7, 8, 9 e 10 e
dell’art. 160 legge notarile, nel senso che la violazione di dette norme rende

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indicazioni ivi prescritte (amministrazione competente, oggetto, responsabile

annullabili i provvedimenti amministrativi ex art. 21 octies, comma 1, legge

n. 241/90.
8. – L’ottavo mezzo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 93
della legge notarile, per l’uso, si sostiene, abnorme e distorsivo del potere di

esercizio dell’azione disciplinare, di monitoraggio e di acquisizione
documentale sono in contrasto con le norme indicate perché non occasionati
da specifici comportamenti asseritamente contrari a norme di legge,
regolamenti o principi deontologici. La richiesta, senza motivazione, di
esibire la documentazione inerente all’attività del notaio Valentino costituisce
un esercizio abnorme del potere di vigilanza, trasformato in una forma di
inesistente potere ispettivo, che compete non al Consiglio notarile ma
esclusivamente al Ministro della Giustizia, al Procuratore della Repubblica e
agli Archivi notarili. Ne consegue l’illegittimità dell’attività di monitoraggio e
della richiesta di acquisizione di dati professionali e fiscali.
9. – Il nono motivo espone la medesima censura di cui al motivo
precedente, richiamando a sostegno il parere del Consiglio di Stato n. 139 del
4 maggio 2010, secondo cui non può essere ricompresa nella facoltà di
assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici
l’acquisizione, richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate senza che
l’interessato ne Venisse informato, del quadro E del modello unico e dei
certificati relativi ai versamenti IVA.
Pertanto la richiesta di documentazione notarile, personale e fiscale
avrebbe costituito esercizio d’un inesistente potere ispettivo.

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vigilanza. I provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al TAR, di

10. – Il decimo mezzo allega la violazione dell’art. 147, comma 1, legge
notarile e la violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di libera
concorrenza economica. Sostiene parte ricorrente, citando Cass. n. 10042/13,
che non è sufficiente il richiamo al numero giornaliero degli atti rogati per

penetrante e dettagliata, ancorata a precise risultanze istruttorie; e che
l’attività notarile, inquadrandosi nel genus del lavoro autonomo e nella specie
di quello svolto nell’esercizio di professioni intellettuali, ha carattere
economico d’impresa e si svolge in regime di libera concorrenza.
il. – Con l’undicesimo motivo parte ricorrente solleva, in via subordinata,
una questione di legittimità costituzionale degli artt. da 148 a 159 della legge
notarile, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost. Tutti i
procedimenti disciplinari prevedono un doppio grado di giustizia domestica
ed un terzo grado di legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione. Il sistema
previsto dalla legge n. 89 del 1913, invece, nel prevedere un solo grado di
giustizia domestica e un grado giurisdizionale si pone in contrasto con gli artt.
3, 24 e 111 Cost., rispettivamente, per disparità di disciplina rispetto a quanto
previsto per gli altri ordini professionali, per violazione del diritto di difesa,
non consentito all’incolpato di fronte ad organi imparziali, e per violazione
del principio del giusto processo.
Le norme denunciate, inoltre, si porrebbero in contrasto anche con gli artt.
16, 41 e 47 della Carta di Nizza e dell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea.
12. – I primi sette motivi devono essere esaminati congiuntamente per la
loro complementarietà. Tutti riposano su di una medesima premessa,
costituita dall’affermata compresenza, in materia, di un duplice sindacato
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dimostrare la negligenza del professionista, essendo necessaria un’analisi

giurisdizionale: da parte del giudice ordinario sulla responsabilità disciplinare,
e da parte del giudice amministrativo sui singoli atti prodromici alla richiesta
di cui all’art. 153 legge notarile. Con l’espressa affermazione di una
pregiudiziale amministrativa incidente sul giudizio disciplinare.

svolte nella sentenzia impugnata, che impongono l’esercizio del potere
correttivo previsto dall’art. 384, ultimo comma c.p.c.
Come chiarito dalle S.U. di questa Corte (sentenza n. 13617/12),
l’iniziativa disciplinare a carico di un notaio non è un momento esterno al
relativo procedimento, ma fa parte di esso ed è disciplinata nell’ambito della
sua regolamentazione dall’art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come
modificato dall’art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249. Ne consegue che essa,
ai fini della giurisdizione, non può essere distinta dal contesto in cui è inserita,
vertendosi comunque, e come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti
soggettivi, la cui tutela è devoluta , al giudice ordinario (Cass. S.U. n.
13617/12).
Detto intervento delle S.U. è stato seguito da altra pronuncia isez. III, n.
20054/13) la quale ha ribadito che non è consentita l’impugnazione innanzi al
giudice amministrativo né degli atti dei Consigli notarili funzionali
all’esercizio dell’azione disciplinare (in particolare, di quelli adottati ai sensi
dell’art. 93, comma 1, numero 1, e degli artt. 93-bis e 93-ter della legge 16
febbraio 1913, n. 89), né dello stesso atto d’inizio del procedimento
disciplinare. Ai sensi, infatti, dell’art. 113, ultimo comma, Cost. il giudice
ordinario è munito in tale materia di giurisdizione esclusiva, estesa anche al
sindacato sugli atti che costituiscono il presupposto dell’irrogazione della
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12.1. – Detti motivi sono infondati, anche se per ragioni diverse da quelle

sanzione disciplinare, impugnabili, pertanto, innanzi ad esso, purché nel
rispetto dell’art. 100 c.p.c. Ne deriva (come precisato sempre da Cass. n.
20054/13) che la giurisdizione amministrativa non può estrinsecarsi su
sollecitazione del singolo notaio con riferimento non solo alla stessa “richiesta

casi di cui alle lettere b) e c) della norma, ma anche riguardo ad atti assunti
dal consiglio notarile e comunque dagli organi agenti nell’espletamento delle
funzioni ispettive, espressione del potere di vigilanza funzionale all’esercizio
del potere disciplinare, ai quali, rispetto alla “richiesta” possa riconoscersi
natura oggettiva di atto presupposto.
12.1.1. – A tale indirizzo, secondo cui la giurisdizione in materia
disciplinare notarile appartiene in toto all’autorità giudiziaria ordinaria, deve
prestarsi convinta adesione.
Infatti, come osservato da questa Corte (sia pure con riguardo alla
responsabilità disciplinare degli psicologi), “la repressione degli illeciti
disciplinari (…) incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria
del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una

data attività lavo- rativa [tant’è che, secondo la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, ciò può dar luogo a “controversie sui suoi diritti
(…) di natura civile”, ai sensi dell’articolo 6 § l della Convenzione: cfr.
K6nig c. Germania, 28 giugno 1978, §§ 87-95]. Il potere disciplinare non si
esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo che
attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in
maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo
un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può
12

di procedimento”, di cui all’art. 153, comma 3 legge notarile, ancorché nei

seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell’uso legittimo di un potere
altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma
l’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata,
accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento

indisponibile” (Cass. n. 1172/14).
Non è argomento valido addurre la possibile compresenza, in materia, di
profili — secondari a quello disciplinare — idonei a configurare interessi
legittimi concorrenti con i diritti soggettivi, e dunque ipotizzare che le due
tutele debbano coordinarsi tra loro. La prima affermazione neri implica il
riflesso della seconda, sol che si consideri che una volta promossa l’azione
disciplinare la cognizione sul diritto soggettivo, essendo per sua natura piena
(nel senso del merito processuale), esaurisce ogni aspetto del rapporto, sul
quale non possono evidentemente confluire più giurisdizioni. La stessa
funzione del rapporto giuridico, del resto, è di tenere insieme i vari effetti
derivanti da una fonte comune, sicché ipotizzare che l’un effetto possa
prodursi indipendentemente dall’altro e in maniera potenzialmente
antagonista, equivale a non considerare che la giurisdizione ordinaria in
materia disciplinare non è di tipo impugnatorio ma avviene, appunto, a livello
di rapporto.
Quale che ne sia la finalità garantistica, l’eventuale impugnazione innanzi
al giudice amministrativo degli atti prodromici o d’impulso disciplinare non
possiede attitudine alcuna ad interferire col sindacato giurisdizionale
ordinario, e dunque non può condizionarne tempi e modi di esercizio.

13

o da quella titolare del potere d’azione, coinvolge un interesse pubblico

Ulteriore corollario è che lo svolgimento della difesa nella fase che precede
l’iniziativa disciplinare cessa di avere rilevanza autonoma ove quest’ultima
sia esercitata, e diviene oggetto d’esame da parte del giudice ordinario solo se
ed in quanto ne sia derivato un vulnus non altrimenti emendabile nell’ambito

piena ed espressamente prevista anche prima che sia eventualmente fissata
l’udienza davanti alla Co.re.di. (v. l’art. 155, 20 comma legge notarile), ne
deriva che la sola doglianza di non aver potuto far valere le proprie ragioni
anticipatamente alla richiesta dell’organo titolare dell’azione non vizia il
procedimento disciplinare, nel quale quelle stesse ragioni l’incolpato ha
facoltà di esporre_
Non senza osservare, inoltre e nella specie, che anche in occasione
dell’esercizio dell’attività di vigilanza da parte del Consiglio notarile l’odierna
ricorrente avrebbe potuto presentare memorie e chiedere di essere sentita,
senza bisogno di un espresso invito in tal senso e senza la fissazione di un
apposito termine.
13. – L’ottavo e il nono motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente
per la loro connessione, sono infondati.
L’art. 93, n. 1 della legge n_ 89 del 1913 attribuisce al Consiglio notarile
l’attività di vigilanza sui notai, allo scopo non solo di prevenire, ma anche di
accertare le condotte contrarie alla legge e al decoro della professione di cui
venga a conoscenza. Essa non avrebbe né senso né modo di estrinsecarsi ove
fosse inibito al Consiglio di richiedere informazioni allo stesso notaio
interessato o a soggetti od organismi terzi, di disporre l’esibizione di atti e
documenti non coperti da segreto ovvero di effettuare attività mirate di
14

del giusto procedimento disciplinare. E poiché in quest’ultimo la difesa è

ispezione, per poi riferirne eventualmente agli organi titolari dell’azione
disciplinare sollecitandone l’esercizio.
14. – Anche il decimo motivo è infondato.
L’art. 26 legge notarile (nella pregressa come nella vigente formulazione,

tutela dichiaratamente il regolare e continuo funzionamento dell’ufficio cui il
notaio è stato assegnato — id est la sua sede principale — e non già un interesse
corporativo e di cartello, volto a regolare la concorrenza tra professionisti in
danno del mercato. Invertire nei fatti l’ordine d’importanza tra la sede
principale e quella secondaria incide, alterandola, sulla ripartizione dei notai
nell’ambito del territorio nazionale, sicché è quest’ultima a risultarne
sostanzialmente ed obiettivamente pregiudicata (cfr. sui rapporti tra sede
principale e sede secondaria, Cass. n. 9358/13, secondo cui la sede notarile, e
non l’ufficio secondario, deve costituire il centro effettivo dell’operato
professionale del notaio).
Né sotto altro profilo la natura libero-professionale dell’attività notarile,
per come intesa dalla giurisprudenza comunitaria, implica il superamento dei
criteri eteronomi di ripartizione dei notai sul territorio, come dimostra il punto
87 della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-50108,
Commissione europea c/ Repubblica francese, in tema di libertà di
stabilimento, secondo cui i singoli paesi membri possono organizzare sul
territorio nazionale la professione notarile secondo le proprie specificità,
“quali l’inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto delle procedure
di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle
loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato relativo a
15

introdotta dall’art. 12 del D.L. n. 1/12, convertito in legge n. 27 del 2012)

t

remurterazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità, purché dette
restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie”.
Giova ricordare, a conferma di quanto sopra, che l’art. 7 del D.Lgs. n.
59/10, di attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai

del decreto stesso i servizi prestati dai notai.
15. – Infine, neppure ha pregio l’undicesimo mezzo.
Infatti, in tema di responsabilità disciplinare a carico dei notai, la
conformazione del procedimento, nel quale è previsto un unico grado in sede
giurisdizionale, non è in contrasto con i principi o le disposizioni della
Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché
queste fonti di rango primario non impongono il doppio grado di giudizio,
come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza del 30 luglio
1997, n. 288, né può ritenersi violato il principio di uguaglianza, perché anche
altri ordinamenti . disciplinari professionali (come quello forense) prevedono
un’articolazione analoga a quella fissata per i notai (Cass. S.U. n. 13617/12).
16. – In conclusione il ricorso va respinto.
17. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.
18. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n.
228/12.
P. Q. M.

16

servizi nel mercato interno, espressamente esclude dall’ambito d’applicazione

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in
€ 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 4.3.2015.

a

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